§ 14.5.703 – Regolamento 30 dicembre 2004, n. 2279.
Regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:30/12/2004
Numero:2279


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.703 – Regolamento 30 dicembre 2004, n. 2279.

Regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 396).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione del 22 dicembre 2004, il Consiglio ha concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese. Tale nuovo accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (2) Il nuovo protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (qui di seguito denominato «nuovo protocollo n. 1») prevede alcune nuove concessioni tariffarie e modifiche di concessioni esistenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 747/2001, alcune delle quali rientrano nell’ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

     (3) Per dare attuazione alle concessioni tariffarie previste dal nuovo protocollo n. 1, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

     (4) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per il primo anno di applicazione, occorre prevedere che, qualora il periodo dei contingenti tariffari o quantitativi di riferimento inizi prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo, il volume dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento venga ridotto proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

     (5) Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari e quantitativi di riferimento previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per l’imputazione sulle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

     (6) Ai sensi dei nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari relativi ad alcuni prodotti vanno aumentati due volte.

     (7) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Per i periodi dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento ancora aperti alla data del 1° gennaio 2005, i quantitativi che, conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità nei limiti dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento recanti i numeri d'ordine 09.1381, 18.0310, 18.0340 e 18.0380 sono presi in considerazione per l'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari e quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO VIII

 

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

 

PARTE A: Contingenti tariffari

 

Numero d'ordine 

Codice NC 

Designazione delle merci 

Periodo contingentale 

Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) 

Dazio contingentale 

09.1383 

0409 00 00 

Miele naturale 

dall'1.1 al 31.12.2005 

500 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

750 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 

1.000 

 

09.1382 

0603 10 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi 

dall'1.1 al 31.12.2005 

2.000 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

2 250 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 

2 500 

 

09.1384 

0712 31 00 

Funghi, orecchie di Giuda  

dall'1.1 al 31.12  

500 

Esenzione 

 

0712 32 00 

(Auricularia spp.), tremelle  

 

 

 

 

0712 33 00 

(Tremella spp.) e tartufi, secchi 

 

 

 

 

0712 39 00 

 

 

 

 

09.1385 

0806 10 10 

Uve da tavola fresche 

dall'1.2 al 14.7.2005 

1.000 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.2 al 14.7.2006 

1 500 

 

 

 

 

dall'1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.2 al 14.7 

2.000 

 

09.1381 

0810 10 00 

Fragole fresche 

dall'1.11.2004 al 31.3.2005 

1 680 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.11.2005 al 31.3.2006 

2 500 

 

 

 

 

dall'1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3 

3.000 

 

09.1386 

1509 10 

Olio d'oliva vergine 

dall'1.1 al 31.12.2005 

2.000 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

2 500 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 

3.000 

 

 

PARTE B: Quantitativi di riferimento

 

Numero d'ordine 

Codice NC 

Suddivisione Taric 

Designazione delle merci 

Periodo del quantitativo di riferimento 

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) 

Dazio del quantitativo di riferimento 

18.0310 

0702 00 00 

 

Pomodori, freschi o refrigerati 

dall'1.12.2004 al 31.3.2005 

1 750 

Esenzione [1] 

 

 

 

 

dall'1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo 

 

 

 

 

 

 

dall'1.12 al 31.3 

2.000 

 

18.0320 

0709 30 00 

 

Melanzane, fresche o refrigerate  

dall'15.1 al 30.4 

3.000 

Esenzione 

18.0330 

ex 0709 60 

 

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati: 

dall'1.1 al 31.12  

1.000 

Esenzione 

 

0709 60 10 

 

Peperoni 

 

 

 

 

0709 60 99 

 

Altro 

 

 

 

18.0340 

0709 90 70 

 

Zucchine, fresche o refrigerate 

dall'1.12 al 28/29.2 

300 

Esenzione [1] 

18.0350 

0805 10 20 

 

Arance fresche 

dall'1.1 al 31.12  

25.000 

Esenzione [1] 

 

ex 0805 10 80  

10 

 

 

 

 

18.0360 

ex 0805 20 10  

05 

Mandarini (compresi i tangerini e i  

dall'1.1 al 31.12  

500 

Esenzione [1] 

 

ex 0805 20 30  

05 

satsuma); clementine, wilkings e  

 

 

 

 

ex 0805 20 50  

07, 37 

simili ibridi di agrumi, freschi 

 

 

 

 

ex 0805 20 70  

05 

 

 

 

 

 

ex 0805 20 90  

05, 09 

 

 

 

 

18.0370 

ex 0805 50 10  

10 

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi 

dall'1.1 al 31.12 

800 

Esenzione [1] 

18.0380 

0807 19 00 

 

Meloni (esclusi i cocomeri), freschi 

dall'1.11 al 31.5 

10.000 

Esenzione 

[1] L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.»