§ 14.5.469 – Regolamento 12 gennaio 2004, n. 54.
Regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:12/01/2004
Numero:54


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.469 – Regolamento 12 gennaio 2004, n. 54.

Regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Israele.

(G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) È stato concluso il 22 dicembre 2003, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 all'accordo di associazione CE-Israele. Questo nuovo accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     (2) Il nuovo protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele, in seguito denominato «il nuovo protocollo n. 1», prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti previste dal regolamento (CE) n. 747/2001, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

     (3) Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffarie previste nel nuovo protocollo n. 1, occorre emendare il regolamento (CE) n. 747/2001.

     (4) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione, si dovrebbe prevedere che, qualora il periodo contingentale inizi prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo, i volumi dei contingenti tariffari siano ridotti proporzionalmente alla parte del periodo trascorsa prima di tale data.

     (5) Al fine di facilitare la gestione di taluni contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tenere conto, che i quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari esistenti siano contabilizzati sui contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 747/ 2001, così modificato dal presente regolamento.

     (6) Conformemente al nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento devono essere oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

     (7) Visto che le misure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del nuovo accordo, è opportuno che questo regolamento entri in vigore quanto prima.

     (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Per i periodi contingentali ancora aperti al 1° gennaio 2004, i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 747/2001 immessi in libera pratica nella Comunità nell'ambito di contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1311, 09.1313, 09.1329, 09.1339 e 09.1341 sono contabilizzati sui contingenti tariffari di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, così modificato dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO VII

 

ISRAELE

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

 

     (Omissis)