§ 14.5.465 – Regolamento 9 gennaio 2004, n. 37.
Regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:09/01/2004
Numero:37


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.465 – Regolamento 9 gennaio 2004, n. 37.

Regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per taluni prodotti agricoli originari del Marocco.

(G.U.U.E. 10 gennaio 2004, n. L 6).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso il 22 dicembre 2003 tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 3 dell'accordo di associazione CEMarocco. Questo nuovo accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta eccezione per gli articoli 2, 4 e 5 del nuovo protocollo agricolo n. 1, in seguito denominato «il nuovo protocollo n. 1», relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco. Detti articoli si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003 in relazione alle concessioni previste per i pomodori.

     (2) Il nuovo protocollo n. 1 prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti riprese all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

     (3) Per taluni prodotti agricoli per i quali le concessioni tariffarie esistenti si applicano nell'ambito dei quantitativi di riferimento, il nuovo protocollo n. 1 prevede l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari o l'esenzione dai dazi doganali per volumi indeterminati.

     (4) Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffarie previste nel nuovo protocollo n. 1, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001 relativo.

     (5) Deve essere previsto che per il primo anno di applicazione, eccetto per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00, i contingenti tariffari per i quali il periodo contingentale inizia prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo devono essere ridotti proporzionalmente alla parte del periodo trascorso prima di tale data.

     (6) Al fine di facilitare la gestione di taluni contingenti tariffari esistenti previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, i quantitativi importati nell'ambito di detti contingenti tariffari esistenti dovrebbero essere contabilizzati sui rispettivi contingenti tariffari aperti nel quadro del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

     (7) Il nuovo accordo stabilisce che i contingenti tariffari per i pomodori freschi o refrigerati si applichino a decorrere dal 1° ottobre 2003. I quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità dal 1° ottobre 2003 con il beneficio dei contingenti tariffari esistenti per i pomodori freschi o refrigerati applicabili in virtù del regolamento (CE) n. 747/2001, dovrebbero essere contabilizzati sui contingenti tariffari aperti conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

     (8) In base alle disposizioni del nuovo protocollo n. 1, il volume del contingente tariffario supplementare per i pomodori freschi o refrigerati applicabile dal 1° novembre al 31 maggio è subordinato ogni anno al volume totale dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità durante il precedente periodo 1° ottobre — 31 maggio. Pertanto la Commissione deve ogni anno, anteriormente al 1° novembre, esaminare i volumi immessi in libera pratica durante il precedente periodo 1° ottobre — 31 maggio, e adottare disposizioni ai fini dell'eventuale necessario adeguamento del volume del contingente tariffario supplementare.

     (9) Per i contingenti tariffari per i pomodori freschi o refrigerati, conformemente al nuovo protocollo n. 1 occorre prevedere che durante ogni campagna di importazione 1° ottobre — 31 maggio, i quantitativi non utilizzati dei contingenti tariffari mensili possano essere trasferiti, in due date specifiche, sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna di importazione in questione.

     (10) Conformemente al nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari per taluni prodotti devono essere oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate annue uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

     (11) Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del nuovo accordo, è opportuno, pertanto che questo regolamento entri in vigore quanto prima.

     (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

     1) è introdotto l'articolo 3 bis:

     «Articolo 3 bis Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco

     Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio (in seguito denominato “campagna d'importazione”), i prelievi dai contingenti tariffari mensili applicabili sotto il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1° ottobre a 31 dicembre e durante i mesi dal 1° gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi di detta Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione sotto il numero d'ordine 09.1112.

     Da tali date in poi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione.»;

     2) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Per i periodi contingentale ancora aperti al 1° gennaio 2004, i quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 e 09.1137 sono contabilizzati sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/ 2001, come modificato dal presente regolamento.

     2. I quantitativi di pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica nella Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 747/2001, con il beneficio dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1116, 09.1189 e 09.1190, dal 1° ottobre 2003 devono essere contabilizzati sui contingenti tariffari aperti per tali prodotti dalla suddetta data, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004, eccetto che per i contingenti tariffari indicati nel terzo e quarto comma.

     I contingenti tariffari corrispondenti al numero d'ordine 09.1104 per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003.

     Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1112 per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 si applica a decorrere dal 1° novembre 2003.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)