§ 14.5.299 - Regolamento 28 aprile 2003, n. 740.
Regolamento (CE) n. 740/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:28/04/2003
Numero:740


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.299 - Regolamento 28 aprile 2003, n. 740.

Regolamento (CE) n. 740/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo.

(G.U.U.E. 29 aprile 2003, n. L 106).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio del 6 dicembre 1993 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003, limita il periodo durante il quale i prodotti agricoli di base o le merci possono rimanere sottoposti al regime di prefinanziamento della restituzione al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione.

     (2) La maggior parte dei certificati di restituzione è valida per il mese di calendario in cui sono stati richiesti più i successivi cinque mesi di calendario. I certificati di restituzione rilasciati verso la fine dell'esercizio finanziario hanno tuttavia un periodo di validità più breve che, a causa degli impegni internazionali assunti dall'Unione europea, non può estendersi oltre il 30 settembre.

     (3) Allo scopo di garantire la flessibilità sufficiente affinché gli operatori possano utilizzare appieno tali certificati di restituzione di breve durata è opportuno prendere provvedimenti specifici in relazione a detti certificati.

     (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002.

     (5) Il comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato non ha formulato un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è aggiunto il seguente paragrafo 9:

     «9. In deroga all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999, per quanto riguarda i certificati di restituzione rilasciati per l'uso a partire dal 1° giugno per merci da esportare entro il 1° ottobre i prodotti di base di cui all'allegato A del presente regolamento possono restare sotto controllo doganale in previsione della loro trasformazione per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

     In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, per quanto riguarda i certificati di restituzione rilasciati per l'uso a partire dal 1° giugno per merci da esportare entro il 1° ottobre le merci di cui agli allegati B e C del presente regolamento possono rimanere sottoposte a un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.