Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 28/04/2003 |
Numero: | 740 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.299 - Regolamento 28 aprile 2003, n. 740.
Regolamento (CE) n. 740/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo.
(G.U.U.E. 29 aprile 2003, n. L 106).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La maggior parte dei certificati di restituzione è valida per il mese di calendario in cui sono stati richiesti più i successivi cinque mesi di calendario. I certificati di restituzione rilasciati verso la fine dell'esercizio finanziario hanno tuttavia un periodo di validità più breve che, a causa degli impegni internazionali assunti dall'Unione europea, non può estendersi oltre il 30 settembre.
(3) Allo scopo di garantire la flessibilità sufficiente affinché gli operatori possano utilizzare appieno tali certificati di restituzione di breve durata è opportuno prendere provvedimenti specifici in relazione a detti certificati.
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il
(5) Il comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato non ha formulato un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 16 del
«9. In deroga all'articolo 28, paragrafo 6, del
In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.