§ 14.5.231 - Regolamento 29 gennaio 2003, n. 159.
Regolamento (CE) n. 159/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:29/01/2003
Numero:159


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.231 - Regolamento 29 gennaio 2003, n. 159.

Regolamento (CE) n. 159/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio.

(G.U.C.E. 30 gennaio 2003, n. L 25).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 apre un contingente tariffario di importazione per 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 50. Questo codice NC è stato istituito nell'ambito di negoziati specifici dell'Uruguay Round e si riferisce al codice SH 1003 00. Per evitare un problema pratico in dogana al momento dell'importazione dell'orzo da birra nell'ambito di tale contingente occorre pertanto utilizzare il codice SH 1003 00, che concerne anche l'orzo da birra.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2377/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente paragrafo:

     «1. È aperto il contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice SH (ex) 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.