Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 03/06/2002 |
Numero: | 950 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 560/2002 è così modificato: |
§ 14.5.62 - Regolamento 3 giugno 2002, n. 950.
Regolamento (CE) n. 950/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.
(G.U.C.E. 4 giugno 2002, n. L 145).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
sentito il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Con il passare del tempo, tuttavia, si è riscontrato che ciò rende l'importazione di questi prodotti estremamente complessa dal punto di vista amministrativo, poiché ci si trova nelle prime fasi di utilizzazione dei contingenti tariffari. Per di più, l'obbligo di costituzione della garanzia potrebbe risultare incompatibile con la finalità delle misure, vale a dire mantenere le condizioni commerciali precedenti entro i contingenti tariffari. Considerata la necessità di agevolare l'accesso ai contingenti tariffari, garantendo al tempo stesso il pagamento dei dazi doganali una volta esauriti detti contingenti, la Commissione ritiene opportuno abolire l'obbligo per le autorità doganali di costituire una garanzia per questi prodotti fintanto che non viene utilizzato il 75% del volume iniziale del contingente.
(3) Per conseguire questo obiettivo, è necessario che i contingenti tariffari siano considerati non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 fintanto che non viene utilizzato il 75% del volume iniziale del contingente, e che sia abolito pertanto l'obbligo di costituzione della garanzia entro questa percentuale,
ha adottato il presente regolamento:
L'articolo 3 del
1) prima della seconda frase dell'articolo, viene inserito il testo seguente:
(Omissis).
2) Nella seconda frase dell'articolo, anziché "questo sistema potrà essere adeguato" leggasi "questa disposizione potrà essere adeguata".
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.