§ 14.5.62 - Regolamento 3 giugno 2002, n. 950.
Regolamento (CE) n. 950/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:03/06/2002
Numero:950


Sommario
Art. 1.      L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 560/2002 è così modificato:


§ 14.5.62 - Regolamento 3 giugno 2002, n. 950.

Regolamento (CE) n. 950/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

(G.U.C.E. 4 giugno 2002, n. L 145).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000,

     visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98,

     sentito il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione istituisce contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio oltre i quali devono essere corrisposti dazi supplementari. A norma del suo articolo 3, i contingenti tariffari vengono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione di cui agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002, che impone, tra l'altro, alle autorità doganali di prendere le disposizioni necessarie per garantire il pagamento dei dazi doganali su questi prodotti.

     (2) Con il passare del tempo, tuttavia, si è riscontrato che ciò rende l'importazione di questi prodotti estremamente complessa dal punto di vista amministrativo, poiché ci si trova nelle prime fasi di utilizzazione dei contingenti tariffari. Per di più, l'obbligo di costituzione della garanzia potrebbe risultare incompatibile con la finalità delle misure, vale a dire mantenere le condizioni commerciali precedenti entro i contingenti tariffari. Considerata la necessità di agevolare l'accesso ai contingenti tariffari, garantendo al tempo stesso il pagamento dei dazi doganali una volta esauriti detti contingenti, la Commissione ritiene opportuno abolire l'obbligo per le autorità doganali di costituire una garanzia per questi prodotti fintanto che non viene utilizzato il 75% del volume iniziale del contingente.

     (3) Per conseguire questo obiettivo, è necessario che i contingenti tariffari siano considerati non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 fintanto che non viene utilizzato il 75% del volume iniziale del contingente, e che sia abolito pertanto l'obbligo di costituzione della garanzia entro questa percentuale,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 560/2002 è così modificato:

     1) prima della seconda frase dell'articolo, viene inserito il testo seguente:

     (Omissis).

     2) Nella seconda frase dell'articolo, anziché "questo sistema potrà essere adeguato" leggasi "questa disposizione potrà essere adeguata".

 

      Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.