Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 05/04/2002 |
Numero: | 595 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. L'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 è rettificato come segue: |
Art. 3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.54 - Regolamento 5 aprile 2002, n. 595.
Regolamento (CE) n. 595/2002 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo.
(G.U.C.E. 6 aprile 2002, n. L 91).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il termine per inoltrare la domanda specifica, se la dichiarazione d'esportazione non è la domanda specifica, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del
(3) L'allegato B prevede il pagamento delle restituzioni per lo zucchero di cui ai codici 2101 30 11 e 2101 30 91 della NC. Tali codici non sono elencati all'allegato V del
(4) Il
(5) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative al commercio di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) L'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
4) L'allegato F è modificato come segue:
Nella sezione I, paragrafo 2, l'ultima frase viene cancellata.
L'allegato B del
1) La voce relativa al codice 2101 30 11 NC viene cancellata.
2) La voce relativa al codice 2101 30 91 NC viene cancellata.
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La modifica di cui all'articolo 1, punto 2, si applica alle pratiche ancora aperte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.