Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 27/12/2005 |
Numero: | 2186 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.4.830 - Regolamento 27 dicembre 2005, n. 2186.
Regolamento (CE) n. 2186/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.
(2) In esito ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Nuova Zelanda in conformità all’articolo XXIV, paragrafo 6, e all’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica delle concessioni previste negli elenchi della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell’ambito della loro adesione all’Unione europea, la Comunità ha deciso di inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 1 000 tonnellate del contingente tariffario annuo di importazione per le carni bovine di alta qualità.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:
1) L’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»;
b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 600 tonnellate.»
2) All’articolo 2, il testo della lettera e) è modificato come segue:
a) al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»;
b) è aggiunto il seguente terzo comma:
«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.