§ 14.4.737 – Regolamento 30 dicembre 2004, n. 2280.
Regolamento (CE) n. 2280/2004 della Commissione che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1° [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:30/12/2004
Numero:2280


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.737 – Regolamento 30 dicembre 2004, n. 2280.

Regolamento (CE) n. 2280/2004 della Commissione che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1° gennaio 2005.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 396).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,

     visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

     (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

     (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

     (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

     (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [2]

 

     (Omissis)


[1] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 4/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 10/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 42/2005.

[2] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 4/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 10/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 42/2005.