Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 30/10/2001 |
Numero: | 2133 |
Sommario |
Art. 1. 1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti, per ciascuna campagna di commercializzazione dal 1° luglio al 30 giugno, a decorrere dal 1° luglio 2002. |
Art. 2. 1. Nel quadro dei contingenti tariffari |
Art. 3. 1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075, per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è [...] |
Art. 4. 1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
Art. 5. 1. I regolamenti (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97 e (CE) n. 778/1999 sono abrogati il 1° luglio 2002. |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.4.303 - Regolamento 30 ottobre 2001, n. 2133.
Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999.
(G.U.C.E. 31 ottobre 2001, n. L 287).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
visto il
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Ai fini di una semplificazione e tenuto conto del volume esiguo di alcuni contingenti e massimali previsti dalla
(3) Per motivi amministrativi è necessario introdurre un nuovo numero d'ordine per ciascuno dei contingenti e dei massimali tariffari previsti.
(4) Ai fini della gestione efficace di alcuni contingenti e massimali previsti dal presente regolamento, è opportuno esigere la presentazione di un certificato che attesti l'origine dei prodotti.
(5) Tenuto conto dei requisiti qualitativi previsti per il frumento oggetto dei contingenti 09.0074 e 09.0075, le autorità doganali devono effettuare una verifica della conformità qualitativa prima di poter accordare il beneficio del contingente. Ai fini di una efficace gestione di tali contingenti è opportuno istituire un sistema di cauzioni.
(6) Se nel corso di un anno vengono raggiunti i massimali previsti dal presente regolamento, la Commissione può ripristinare, mediante adozione di un regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali, ridotti del 50%.
(7) L'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali rende superflue le modalità di applicazione stabilite per tali contingenti e massimali dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999. È quindi opportuno abrogare tali regolamenti non appena saranno attuate le disposizioni previste dal presente regolamento.
(8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti, per ciascuna campagna di commercializzazione dal 1° luglio al 30 giugno, a decorrere dal 1° luglio 2002.
2. I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3. I massimali tariffari di cui all'allegato III sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
1. Nel quadro dei contingenti tariffari con il numero d'ordine 09.5732, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo [1].
2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0779, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV dell'accordo bilaterale concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.
3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0689, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.
4. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1633 e dei massimali tariffari di cui all'allegato III, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo ACP-CE, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo.
1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075, per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è subordinato alla costituzione presso le autorità doganali competenti, da parte dell'importatore, alla data in cui è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica e in aggiunta alla cauzione eventualmente richiesta a norma dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di una cauzione d'importazione di 5 EUR per tonnellata.
2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0075, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare la conformità del prodotto importato rispetto ai requisiti qualitativi di cui all'allegato IV. In caso di mancata conformità del prodotto importato, il beneficio del contingente è rifiutato.
3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0074, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che il tenore minimo in grani vitrei sia pari o superiore al 73%. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.
4. La cauzione a garanzia dell'importazione di 5 EUR per tonnellata di cui al paragrafo 1 è svincolata per la quantità di prodotto importato la cui qualità è conforme, per ciascun contingente, ai requisiti di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Qualora dalle analisi di cui agli articoli 2 e 3 rispettivamente per ciascun contingente, risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione. L'importo di 5 EUR per tonnellata di cui all'articolo 1 è trattenuto a titolo di penale.
1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. I massimali tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono sottoposti ad una sorveglianza comunitaria esercitata dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
1. I regolamenti (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97 e (CE) n. 778/1999 sono abrogati il 1° luglio 2002.
2. I regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 2492/98 sono abrogati il 1° gennaio 2002.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002 per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a decorrere dal 1° gennaio 2002 per i contingenti e i massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.
ALLEGATO I [2]
Contingenti tariffari per un periodo contingentale che va dal 1° luglio al 30 giugno
(NPF: Dazio della nazione più favorita)
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci [1] |
Volume del contingente in peso netto (tonnellate) |
Dazio applicabile al contingente |
Origine |
09.0071 |
1008 20 00 |
Miglio |
1.300 |
7 EUR/t |
Tutti i paesi terzi (erga omnes) |
09.0074 |
1001 10 00 |
Frumento duro |
50.000 |
0 |
Tutti i paesi terzi (erga omnes) |
09.5732 |
2309 90 31 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per |
3.500 |
20% del dazio |
Bulgaria |
|
2309 90 41 |
l'alimentazione degli animali |
|
NPF |
|
[1] Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
[2] Incremento annuo a partire dall'1.7.2002: 1.415 tonnellate.
ALLEGATO II [3]
Contingenti tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre
(NPF: Dazio della nazione più favorita)
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci [1] |
Volume del contingente in peso netto (tonnellate) |
Dazio applicabile al contingente |
Origine |
09.0072 |
2302 30 10 2302 30 90 |
Crusche, stacciature ed altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso |
475.000 |
30,60 EUR/t |
Tutti i paesi terzi (erga omnes) |
|
2302 40 10 2302 40 90 |
|
62,25 EUR/t |
|
|
09.0075 |
1001 10 00 e 1001 90 99 |
Frumento duro e frumento tenero di una qualità minima conforme ai requisiti di cui all'allegato IV |
300.000 |
0 |
Tutti i paesi terzi (erga omnes) |
09.1633 |
1001 10 00 |
Frumento duro |
15.000 |
50% del dazio |
Stati ACP |
|
1001 90 91 |
Frumento tenero |
|
NPF |
|
|
1001 90 99 |
Altri frumenti |
|
|
|
|
1002 00 00 |
Segala |
|
|
|
|
1003 00 |
Orzo |
|
|
|
|
1004 00 00 |
Avena |
|
|
|
|
1008 |
Grano saraceno, scagliola, triticale ed altri cereali |
|
|
|
09.0073 |
2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
2.800 |
7% ad valorem |
Tutti i paesi terzi (erga omnes) |
09.0779 |
ex 2309 90 31 |
Alimenti per pesci |
1.177 |
0 |
Norvegia |
09.0689 |
ex 2309 90 10 |
Alimenti per pesci |
10.000 |
0 |
Isole Færøer |
|
ex 2309 90 31 |
|
|
|
|
|
ex 2309 90 41 |
|
|
|
|
09.0089 |
2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto |
2 058 |
7 % ad valorem |
Tutti i paesi terzi (erga omnes) |
[1] Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando davanti alla voce NC figura "ex", il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.
ALLEGATO III
Massimali tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre
(NPF: Dazio della nazione più favorita)
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci [1] |
Massimale in peso netto (tonnellate) |
Aliquota del dazio applicabile |
Origine |
120201 |
1007 |
Sorgo |
100.000 |
40% del dazio NPF |
Stati ACP |
120203 |
1008 20 00 |
Miglio |
60.000 |
0 |
Stati ACP |
[1] Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
ALLEGATO IV
Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro
del contingente con il numero d'ordine 09.0075 relativo a 300.000 t
di frumento di qualità aperto dal regolamento (CE) n. 1095/96
Requisiti di qualità |
Tipo di frumento |
|
|
Frumento duro |
Frumento tenero |
|
Codice NC 1001 10 00 |
Codice NC 1001 90 99 |
Peso specifico superiore o uguale a |
80 kg/hl |
78 kg/hl |
Chicchi bianconati |
massimo 20,0% |
- |
Elementi che non sono chicchi di frumento di qualità perfetta, di cui: |
massimo 10,0% |
massimo 10,0% |
- chicchi spezzati e/o striminziti |
massimo 7,0% |
massimo 7,0% |
- chicchi attaccati da parassiti |
massimo 2,0% |
massimo 2,0% |
- chicchi colpiti da fusariosi e/o volpati |
massimo 5,0% |
- |
- chicchi germinati |
massimo 0,5% |
massimo 0,5% |
Impurità varie (Schwarzbesatz) |
massimo 1,0% |
massimo 1,0% |
Tempo di caduta (Hagberg) |
minimo 250 |
minimo 230 |
Tasso di proteine (a 13,5% di umidità) |
- |
minimo 14,6% |
[1] Paragrafo così modificato dall’art. 11 del
[2] Allegato così modificato dall’art. 11 del
[3] Allegato così modificato dall'art. 1 del