§ 14.4.303 - Regolamento 30 ottobre 2001, n. 2133.
Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:30/10/2001
Numero:2133


Sommario
Art. 1.      1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti, per ciascuna campagna di commercializzazione dal 1° luglio al 30 giugno, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Art. 2.      1. Nel quadro dei contingenti tariffari
Art. 3.      1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075, per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è [...]
Art. 4.      1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Art. 5.      1. I regolamenti (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97 e (CE) n. 778/1999 sono abrogati il 1° luglio 2002.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.303 - Regolamento 30 ottobre 2001, n. 2133.

Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999.

(G.U.C.E. 31 ottobre 2001, n. L 287).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altra, relativi a taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, in particolare l'articolo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90, in particolare l'articolo 30,

     visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

     (2) Ai fini di una semplificazione e tenuto conto del volume esiguo di alcuni contingenti e massimali previsti dalla decisione 95/582/CE, dalla decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, e dai regolamenti (CE) n. 1095/96, (CE) n. 1706/98, (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, è inoltre opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali.

     (3) Per motivi amministrativi è necessario introdurre un nuovo numero d'ordine per ciascuno dei contingenti e dei massimali tariffari previsti.

     (4) Ai fini della gestione efficace di alcuni contingenti e massimali previsti dal presente regolamento, è opportuno esigere la presentazione di un certificato che attesti l'origine dei prodotti.

     (5) Tenuto conto dei requisiti qualitativi previsti per il frumento oggetto dei contingenti 09.0074 e 09.0075, le autorità doganali devono effettuare una verifica della conformità qualitativa prima di poter accordare il beneficio del contingente. Ai fini di una efficace gestione di tali contingenti è opportuno istituire un sistema di cauzioni.

     (6) Se nel corso di un anno vengono raggiunti i massimali previsti dal presente regolamento, la Commissione può ripristinare, mediante adozione di un regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali, ridotti del 50%.

     (7) L'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali rende superflue le modalità di applicazione stabilite per tali contingenti e massimali dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999. È quindi opportuno abrogare tali regolamenti non appena saranno attuate le disposizioni previste dal presente regolamento.

     (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti, per ciascuna campagna di commercializzazione dal 1° luglio al 30 giugno, a decorrere dal 1° luglio 2002.

     2. I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     3. I massimali tariffari di cui all'allegato III sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

     Art. 2.

     1. Nel quadro dei contingenti tariffari con il numero d'ordine 09.5732, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo [1].

     2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0779, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV dell'accordo bilaterale concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.

     3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0689, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.

     4. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1633 e dei massimali tariffari di cui all'allegato III, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo ACP-CE, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo.

 

     Art. 3.

     1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075, per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è subordinato alla costituzione presso le autorità doganali competenti, da parte dell'importatore, alla data in cui è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica e in aggiunta alla cauzione eventualmente richiesta a norma dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di una cauzione d'importazione di 5 EUR per tonnellata.

     2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0075, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare la conformità del prodotto importato rispetto ai requisiti qualitativi di cui all'allegato IV. In caso di mancata conformità del prodotto importato, il beneficio del contingente è rifiutato.

     3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0074, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che il tenore minimo in grani vitrei sia pari o superiore al 73%. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.

     4. La cauzione a garanzia dell'importazione di 5 EUR per tonnellata di cui al paragrafo 1 è svincolata per la quantità di prodotto importato la cui qualità è conforme, per ciascun contingente, ai requisiti di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Qualora dalle analisi di cui agli articoli 2 e 3 rispettivamente per ciascun contingente, risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione. L'importo di 5 EUR per tonnellata di cui all'articolo 1 è trattenuto a titolo di penale.

 

     Art. 4.

     1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. I massimali tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono sottoposti ad una sorveglianza comunitaria esercitata dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 5.

     1. I regolamenti (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97 e (CE) n. 778/1999 sono abrogati il 1° luglio 2002.

     2. I regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 2492/98 sono abrogati il 1° gennaio 2002.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002 per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a decorrere dal 1° gennaio 2002 per i contingenti e i massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

 

 

ALLEGATO I [2]

Contingenti tariffari per un periodo contingentale che va dal 1° luglio al 30 giugno

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci [1]

Volume del contingente in peso netto (tonnellate)

Dazio applicabile al contingente

Origine

09.0071

1008 20 00

Miglio

1.300

7 EUR/t

Tutti i paesi terzi (erga omnes)

09.0074

1001 10 00

Frumento duro

50.000

0

Tutti i paesi terzi (erga omnes)

09.5732

2309 90 31

Preparazioni dei tipi utilizzati per

3.500

20% del dazio

Bulgaria

 

2309 90 41

l'alimentazione degli animali

 

NPF

 

 

[1] Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

[2] Incremento annuo a partire dall'1.7.2002: 1.415 tonnellate.

 

 

ALLEGATO II [3]

Contingenti tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci [1]

Volume del contingente in peso netto (tonnellate)

Dazio applicabile al contingente

Origine

09.0072

2302 30 10

2302 30 90

Crusche, stacciature ed altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso

475.000

30,60 EUR/t

Tutti i paesi terzi (erga omnes)

 

2302 40 10

2302 40 90

 

62,25 EUR/t

 

09.0075

1001 10 00 e 1001 90 99

Frumento duro e frumento tenero di una qualità minima conforme ai requisiti di cui all'allegato IV

300.000

0

Tutti i paesi terzi (erga omnes)

09.1633

1001 10 00

Frumento duro

15.000

50% del dazio

Stati ACP

 

1001 90 91

Frumento tenero

 

NPF

 

 

1001 90 99

Altri frumenti

 

 

 

 

1002 00 00

Segala

 

 

 

 

1003 00

Orzo

 

 

 

 

1004 00 00

Avena

 

 

 

 

1008

Grano saraceno, scagliola, triticale ed altri cereali

 

 

 

09.0073

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2.800

7% ad valorem

Tutti i paesi terzi (erga omnes)

09.0779

ex 2309 90 31

Alimenti per pesci

1.177

0

Norvegia

09.0689

ex 2309 90 10

Alimenti per pesci

10.000

0

Isole Færøer

 

ex 2309 90 31

 

 

 

 

 

ex 2309 90 41

 

 

 

 

09.0089

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

2 058

7 % ad valorem

Tutti i paesi terzi (erga omnes)

 

[1] Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando davanti alla voce NC figura "ex", il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

 

 

ALLEGATO III

Massimali tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci [1]

Massimale in peso netto (tonnellate)

Aliquota del dazio applicabile

Origine

120201

1007

Sorgo

100.000

40% del dazio NPF

Stati ACP

120203

1008 20 00

Miglio

60.000

0

Stati ACP

 

[1] Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO IV

Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro

del contingente con il numero d'ordine 09.0075 relativo a 300.000 t

di frumento di qualità aperto dal regolamento (CE) n. 1095/96

 

Requisiti di qualità

Tipo di frumento

 

Frumento duro

Frumento tenero

 

Codice NC 1001 10 00

Codice NC 1001 90 99

Peso specifico superiore o uguale a

80 kg/hl

78 kg/hl

Chicchi bianconati

massimo 20,0%

-

Elementi che non sono chicchi di frumento di qualità perfetta, di cui:

massimo 10,0%

massimo 10,0%

- chicchi spezzati e/o striminziti

massimo 7,0%

massimo 7,0%

- chicchi attaccati da parassiti

massimo 2,0%

massimo 2,0%

- chicchi colpiti da fusariosi e/o volpati

massimo 5,0%

-

- chicchi germinati

massimo 0,5%

massimo 0,5%

Impurità varie (Schwarzbesatz)

massimo 1,0%

massimo 1,0%

Tempo di caduta (Hagberg)

minimo 250

minimo 230

Tasso di proteine (a 13,5% di umidità)

-

minimo 14,6%

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[2] Allegato così modificato dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[3] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 899/2006.