§ 14.4.169 – Regolamento 27 giugno 1996, n. 1255.
Regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:27/06/1996
Numero:1255


Sommario
Art. 1.      I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti figuranti in allegato sono sospesi al tasso del dazio doganale indicato per ciascuno di essi
Art. 2.      Gli adattamenti tecnici, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata in seguito a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric, sono adottati dalla Commissione secondo la [...]
Art. 3.      1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 14.4.169 – Regolamento 27 giugno 1996, n. 1255.

Regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. [1]

(G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 158).

 

Art. 1.

     I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti figuranti in allegato sono sospesi al tasso del dazio doganale indicato per ciascuno di essi.

 

     Art. 2.

     Gli adattamenti tecnici, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata in seguito a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura dell'articolo 3.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. In occasione della votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è applicata la ponderazione di cui all'articolo succitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

     3. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al parere del comitato, dette misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di tre mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine previsto al comma precedente.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

 

 

ALLEGATO [2]

 

     (Omissis)

 


[1] Titolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2801/2000.

[2] Allegato già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2264/2002, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1048/2003, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2855/2003, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1241/2004, dall’art. 1 del regolamento (ce) n. 2271/2004, dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 989/2005, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 300/2006, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2006 sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1/2009 e ulteriormente modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 564/2009.