§ 14.4.72 - Regolamento 25 luglio 1994, n. 1981.
Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:25/07/1994
Numero:1981


Sommario
Art. 1.      I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati negli allegati e originari dell'Algeria, di Cipro, di Malta, d'Israele, della Giordania, dell'Egitto, del Marocco, dei [...]
Art. 2.      1. Le importazioni dei vini a denominazione d'origine e dei vini liquorosi originari dell'Algeria, di Cipro, del Marocco e della Tunisia devono rispettare il prezzo franco frontiera di [...]
Art. 3.      La concessione del beneficio dei contingenti tariffari relativi ai fiori e boccioli di fiori recisi originari di Cipro, della Giordania, d'Israele e del Marocco può essere interrotta, per le [...]
Art. 4.      I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 vengono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutti i provvedimenti amministrativi utili ai fini di una gestione efficace.
Art. 5.      Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuato ai contingenti tariffari fintanto che lo consente il saldo dei volumi contingentali.
Art. 6.      1. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche fissate all'articolo 3 e con riserva della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93, le disposizioni necessarie all'applicazione del [...]
Art. 7.      1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Art. 8.      1. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.72 - Regolamento 25 luglio 1994, n. 1981.

Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(G.U.C.E. 2 agosto 1994, n. L 199).

 

Art. 1.

     I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati negli allegati e originari dell'Algeria, di Cipro, di Malta, d'Israele, della Giordania, dell'Egitto, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati negli allegati a fronte di ciascuno di essi.

 

     Art. 2.

     1. Le importazioni dei vini a denominazione d'origine e dei vini liquorosi originari dell'Algeria, di Cipro, del Marocco e della Tunisia devono rispettare il prezzo franco frontiera di riferimento, perché possano beneficiare dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, deve essere osservato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

     2. Inoltre, ciascuno dei vini a denominazione d'origine in questione deve essere corredato all'importazione di un certificato di denominazione d'origine rilasciato alla competente autorità algerina, marocchina o tunisina conformemente al modello che figura nell'allegato XI oppure, a titolo derogatorio, di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

     3. L'ammissione dei vini liquorosi originari di Cipro al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che, nel documento VI 1 o nell'estratto VI 2 di cui al regolamento (CEE) n. 3590/85, questi vini vengano definiti « vini liquorosi ».

     4. La Commissione richiede che le venga comunicato l'elenco delle autorità competenti per rilasciare i certificati di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 3.

     La concessione del beneficio dei contingenti tariffari relativi ai fiori e boccioli di fiori recisi originari di Cipro, della Giordania, d'Israele e del Marocco può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo e per i garofani uniflori e multiflori, se a livello comunitario si constata l'inosservanza delle condizioni in materia di prezzi di cui al regolamento (CEE) n. 4088/87.

     In tal caso la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi normali della tariffa doganale comune per i prodotti in questione. I quantitativi di questi prodotti per i quali sono stati ripristinati i dazi doganali e che sono importati nella Comunità durante il periodo di validità di detto ripristino devono essere esclusi dai quantitativi oggetto di prelievi sul volume del contingente tariffario in questione.

     All'occorrenza, la Commissione può riaprire i contingenti tariffari di cui al presente articolo mediante un regolamento.

 

     Art. 4.

     I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 vengono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutti i provvedimenti amministrativi utili ai fini di una gestione efficace.

     Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una richiesta di beneficio preferenziale per i prodotti di cui al presente regolamento e se la dichiarazione è accertata dalle autorità doganali, lo Stato membro in questione preleva, mediante notifica alla Commissione, il quantitativo necessario dai volumi dei contingenti tariffari.

     Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione.

     La Commissione autorizza i prelievi in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, sempre che lo consenta il saldo disponibile.

     Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nei volumi contingentali.

     Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile dei volumi contingentali, l'attribuzione viene fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

 

     Art. 5.

     Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuato ai contingenti tariffari fintanto che lo consente il saldo dei volumi contingentali.

 

     Art. 6.

     1. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche fissate all'articolo 3 e con riserva della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93, le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, ed in particolare:

     a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui siano necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;

     b) la proroga delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni convenute negli accordi previsti dal presente regolamento;

     c) gli adattamenti necessari a seguito della conclusione di accordi o di scambi di lettere tra la Comunità e i paesi in questione nell'ambito degli accordi previsti dal presente regolamento e

     d) le modifiche del presente regolamento necessarie per l'attuazione di ogni altro atto adottato dal Consiglio, nell'ambito degli accordi previsti dal presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

     2. Le disposizioni emanate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

     - procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingentale ad un altro;

     - modificare le scadenze previste dagli accordi o protocolli;

     - trasferire quantitativi da un contingente a un altro;

     - aprire e gestire contingenti derivanti da nuovi accordi;

     - adottare una legislazione che riguardi la gestione dei contingenti di certificati di importazione.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto in un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio adotta su proposta della Commissione. In sede di votazione in seno al comitato i voti di rappresentanti degli Stati membri sono calcolati con la ponderazione definita nel suindicato articolo. Il presidente non prende parte al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, queste misure sono altresì comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso,

     - la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data di questa comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate,

     - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente nel termine previsto al trattino precedente.

     3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente o di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

     2. La Commissione redige ogni anno, entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di applicazione dei contingenti tariffari, un resoconto riepilogativo per prodotto e per tasse delle imputazioni sui contingenti che figurano nell'allegato del presente regolamento. Tale resoconto è comunicato al Consiglio previo parere del comitato del codice doganale.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1994.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

TURCHIA

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO II

ISRAELE

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO III

GIORDANIA

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO IV

MAROCCO

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO V

CIPRO

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO VI

EGITTO

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO VII

TUNISIA

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO VIII

ALGERIA

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO IX

MALTA

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO X

TERRITORI OCCUPATI

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO XI

 

(Omissis).