§ 14.3.180 - Regolamento 7 dicembre 2005, n. 1995.
Regolamento (CE) n. 1995/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1864/2004 recante apertura e modalità di gestione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:07/12/2005
Numero:1995


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.3.180 - Regolamento 7 dicembre 2005, n. 1995.

Regolamento (CE) n. 1995/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1864/2004 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

(G.U.U.E. 8 dicembre 2005, n. L 320).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione prevede due periodi all’anno per la presentazione di domande di titoli di importazione.

      (2) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità competenti degli Stati membri e degli importatori, è opportuno prevedere la presentazione di un’unica domanda all’anno. Per garantire la continuità delle importazioni durante l’anno, i titoli dovrebbero essere validi dalla data effettiva del rilascio fino al 31 dicembre dell’anno di cui trattasi.

      (3) Ai fini di una migliore gestione, è opportuno cambiare alcuni numeri d’ordine dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1864/2004. Per ragioni di chiarezza, è opportuno elencare tutti i numeri d’ordine di detti contingenti nell’allegato I del regolamento.

      (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1864/2004.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue.

     1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     1. Alle condizioni stabilite dal presente regolamento si procede all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus, dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 (di seguito “conserve di funghi”). Nell’allegato I figurano il volume di ciascun contingente tariffario, il numero d’ordine corrispondente e il periodo rispettivo di applicazione.

     2. L’aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30.

     Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania e della Bulgaria.»

     2) All’articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il titolo è valido dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 31 dicembre dell’anno di cui trattasi.»

     3) All’articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, qualora una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all’altra categoria.»

     4) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7. Restrizioni applicabili alle domande di titoli dei vari importatori

     1. Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un importatore tradizionale non può vertere su un quantitativo superiore al 150 % del quantitativo di riferimento.

     2. Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un nuovo importatore non può vertere su un quantitativo superiore all’1 % della somma dei contingenti tariffari assegnati alla Cina e agli altri paesi, a norma dell’allegato I del presente regolamento.»

     5) All’articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi di gennaio.»

     6) All’articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo di gennaio, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione.»

     7) All’articolo 10, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Se si constata che i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa mediante regolamento un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di cui trattasi.»

     8) All’articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Qualora si constati che le domande e/o dichiarazioni presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro sono false, fuorvianti o imprecise, salvo casi di errore palese, dette autorità escludono tale importatore dal beneficio del regime dei titoli di importazione per il periodo successivo di presentazione delle domande di cui all’articolo 8, paragrafo 2.»

     9) L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Volume, numero d’ordine e periodo di applicazione dei contingenti

di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)

 

Paese di origine

Numero d’ordine

Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Bulgaria

09.4725

2 887,5 (*)

Romania

09.4726

500

Cina

09.4157

23 750

Altri paesi

09.4158

3 290

 

(*) A partire dal 1° gennaio 2006, il contingente assegnato alla Bulgaria aumenterà di 275 tonnellate su base annua.»