Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.3 strumenti doganali |
Data: | 14/11/2005 |
Numero: | 1857 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.3.174 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1857.
Regolamento (CE) n. 1857/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi
(G.U.U.E. 15 novembre 2005, n. L 297).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In seguito alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni del Consiglio e della Commissione 2005/430/CE, Euratom e 2005/431/CE, Euratom, occorre modificare le aliquote dei dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Romania e i contingenti tariffari per i prodotti originari della Bulgaria, stabiliti dal
(3) I protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni 2005/430/CE, Euratom e 2005/431/CE, Euratom, sono in applicazione dal 1° agosto 2005. Il presente regolamento deve quindi applicarsi a decorrere da tale data.
(4) Occorre modificare di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania (numero d’ordine 09.4726) e della Bulgaria (numero d’ordine 09.4725).»;
2) l’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Volume e periodo di applicazione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)
Paese di origine |
Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno |
Bulgaria |
2 887,5 (1) |
Romania |
500 |
Cina |
23 750 |
Altri paesi |
3 290 |
(1) A partire dal 1° gennaio 2006 il contingente assegnato alla Bulgaria sarà aumentato di 275 tonnellate su base annua.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005.