§ 14.2.127 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2120.
Regolamento (CE) n. 2120/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:22/12/2005
Numero:2120


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.2.127 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2120.

Regolamento (CE) n. 2120/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

(G.U.U.E. 23 dicembre 2005, n. L 340).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), in particolare l’articolo 5,

     vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare»), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua i regimi d’importazione dagli Stati ACP a seguito dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

      (2) In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell’origine ACP/PTOM ai sensi dell’allegato III, articolo 6, paragrafi 1 e 5, di detta decisione è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006.

      (3) Il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione prevede che i titoli di importazione siano rilasciati con una periodicità atta a consentire una gestione equilibrata del mercato. Nelle attuali condizioni di gestione, tenuto conto dei periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, tale obiettivo non è stato pienamente raggiunto. Per porre rimedio a tale situazione e far sì che il rilascio dei titoli sia meglio adattato ai periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, occorre posticipare di un mese il lotto attualmente previsto per il mese di gennaio e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 638/2003.

      (4) Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari di cui trattasi, è necessario disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 638/2003 è modificato come segue.

     a) All’articolo 3, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

     b) All’articolo 5, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

     c) L’articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:

     i) alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»;

     ii) alla lettera b), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.