Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 18/12/2003 |
Numero: | 2286 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.1.62 – Regolamento 18 dicembre 2003, n. 2286.
Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 343).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le informazioni tariffarie vincolanti, emesse dagli Stati membri a favore degli operatori economici e contenenti tanto dati confidenziali quanto dati non confidenziali, sono trasmesse alla Commissione, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, e sono inserite in una banca dati centralizzata gestita dalla Commissione accessibile a tutte le amministrazioni nazionali. In passato la Commissione ha pubblicato un CD-ROM contenente estratti della banca dati, nel quale non comparivano dati confidenziali. Al momento la pubblicazione di questo CD-ROM è sospesa per ragioni tecniche e finanziarie.
(2) Poiché il pubblico e i paesi candidati hanno urgente bisogno di accedere a tali informazioni, la Commissione deve poter concedere tale accesso pubblicando sul proprio sito WEB un estratto della banca dati per le informazioni tariffarie vincolanti (banca dati EITV), in cui non figurino i dati confidenziali, quali quelli relativi al titolare o informazioni confidenziali circa la composizione delle merci. A differenza del CD-ROM, l'estratto dovrebbe contenere anche le eventuali immagini disponibili.
(3) Gli operatori economici che richiedono un'informazione tariffaria vincolante devono essere informati circa l'impiego dei dati inseriti nella banca dati ed è pertanto necessario adeguare la «Nota importante» sul formulario di richiesta di un'informazione tariffaria vincolante e sullo stesso formulario di un'informazione tariffaria vincolante.
(4) Per ragioni di chiarezza, è inoltre opportuno riformulare l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Al contempo si deve cogliere l'occasione per semplificare il sistema di comunicazione relativo alle informazioni in materia di origine. A tal fine, la trasmissione di tali informazioni deve essere limitata ai dati strettamente necessari.
(5) Successivamente all'adozione del documento amministrativo unico, avvenuta il 1° gennaio 1988, la legislazione doganale ha subito dei cambiamenti fondamentali dovuti, in particolare, all'introduzione del mercato unico, il 1° gennaio 1993, ed all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Inoltre, l'evoluzione tecnologica e soprattutto il ricorso sempre più generalizzato a metodi di sdoganamento basati sull'uso dell'informatica, hanno reso necessaria una modificazione delle disposizioni che disciplinano l'uso del documento amministrativo unico.
(6) È inoltre opportuno raggruppare tali disposizioni e procedere ad una nuova pubblicazione dei formulari del documento amministrativo unico, modificati dopo la loro introduzione. Tale aggiornamento implica la sostituzione degli allegati 31, 32, 33, 34, 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(7) Per garantire agli operatori economici e agli amministratori doganali della Comunità un uso dei documenti il più possibile armonizzato e semplificato, è inoltre necessario procedere, in stretta consultazione con i rappresentanti degli ambienti commerciali interessati, ad una revisione periodica delle esigenze relative all'uso del formulario, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali e dei progressi registrati in tale ambito nelle sedi internazionali interessate.
(8) Per consentire agli Stati membri di prepararsi in modo adeguato all'attuazione della nuova disciplina del documento amministrativo unico, è opportuno prevedere che l'applicazione di tale disciplina decorra dal 1° gennaio 2006. Tuttavia, alcuni Stati membri intendono introdurre le nuove misure non appena possibile ed è pertanto opportuno permetterne l'applicazione anticipata.
(9) È opportuno valutare i programmi di attuazione delle misure previste da parte degli Stati membri e prevedere la possibilità di concordare, a determinate condizioni, la proroga della data di applicazione.
(10) L'articolo 292, paragrafo 5 e l'articolo 500, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 individuano le autorità competenti per la presentazione delle domande di autorizzazione unica. Fatta eccezione per l'ammissione temporanea, tali domande devono essere presentate alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente ed in cui è effettuata almeno una parte delle operazioni interessate dall'autorizzazione. L'esperienza ha dimostrato che i criteri esistenti per individuare le autorità competenti non sono sufficienti a coprire tutti i casi che possono concretamente presentarsi. È perciò opportuno prevedere che qualora le autorità competenti non possano essere individuate in virtù delle disposizioni vigenti, la domanda deve essere presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente.
(11) Un sistema di sorveglianza delle importazioni è stato introdotto nel 1997 nel regolamento (CEE) n. 2454/93. Il rapido e rilevante incremento delle esportazioni di taluni prodotti ai quali è concessa una restituzione, da un lato, ed il livello delle importazioni preferenziali per gli stessi prodotti, dall'altro lato, appaiono talvolta molto artificiosi. Al fine di combattere gli abusi derivanti da un tale flusso di merci, il sistema di sorveglianza, attualmente limitato ai prodotti immessi in libera pratica, deve essere esteso ai prodotti esportati.
(12) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 stabilisce le disposizioni sull'uso dei mezzi di trasporto nell'ambito del regime dell'ammissione temporanea. Il trasporto gratuito di persone nell'ambito delle attività economiche di un'impresa è definito come «uso commerciale» dei mezzi di trasporto. Tuttavia, secondo la convenzione d'Istanbul, l'espressione «uso commerciale» indica il trasporto di persone esclusivamente a titolo oneroso. L'esistenza di definizioni differenti dell'espressione «uso commerciale» non è giustificata. è pertanto necessario modificare detta definizione.
(13) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 stabilisce disposizioni speciali sull'utilizzazione delle merci equivalenti nel settore lattiero-caseario. L'applicazione di queste disposizioni ha comportato alcuni problemi di ordine pratico. Pertanto, è opportuno semplificare il ricorso all'uso delle merci equivalenti nel settore lattiero-caseario.
(14) Quando sorge un'obbligazione doganale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, in taluni casi, al fine di determinare la stessa, i prodotti compensatori sono assoggettati ai relativi dazi all'importazione. Tali casi sono indicati nell'articolo 548, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, in combinato disposto con l'allegato 75 di tale regolamento. Secondo l'osservazione generale che precede l'elenco di cui all'allegato 75, l'ufficio di controllo può consentire l'applicazione dell'articolo 548, paragrafo 1, alla tassazione dei cascami, dei rottami, dei residui, dei ritagli e degli scarti diversi da quelli che figurano in tale elenco. Gli Stati membri non devono più informare la Commissione di tali casi supplementari. è, pertanto, opportuno semplificare detto elenco.
(15) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 deve, pertanto, essere modificato.
(16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) all'articolo 6, paragrafo 3, punto A, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni.»;
2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:
a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter;
b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1);
c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1.
Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata.
Le trasmissioni sono effettuate per via telematica.
2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione è effettuata per via telematica.
3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata.»;
3) all'articolo 212 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui all'allegato 37. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati.»;
4) all'articolo 213 è aggiunto il seguente comma:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per le caselle 37, seconda suddivisione, 44 e 47, prima suddivisione. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.»;
5) l'articolo 216 è sostituito dal seguente:
«Articolo 216
L'elenco delle caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di uso del documento amministrativo unico figura all'allegato 37.»;
6) all'articolo 254, l'alinea è sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37, devono contenere almeno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico, nonché:»;
7) all'articolo 269, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica ai depositi di tipo B, ma è esclusa la possibilità di utilizzare un documento commerciale. Se il documento amministrativo non contiene tutti gli elementi di cui all'allegato 37, titolo I, parte B, tali elementi devono essere forniti nella domanda di vincolo al regime che accompagna il documento.»;
8) all'articolo 275, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220, devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico e nella casella 44, il riferimento all'autorizzazione o il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1.»;
9) all'articolo 280, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture di cui all'allegato 37, devono recare almeno le diciture di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci.
Inoltre, nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nell'ambito della politica agricola comune, le dichiarazioni di esportazione recano tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure.
2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle 17a e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o di divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria.»;
10) all'articolo 292, paragrafo 5, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«— negli altri casi, in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, che consenta i controlli mediante revisione contabile dei regimi.»;
11) alla parte II, titolo I, capitolo 3, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:
«Sorveglianza comunitaria»;
12) all'articolo 308 quinquies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta al mese, dei resoconti di sorveglianza che contengano i dati sulle quantità di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi. Per quanto riguarda le importazioni e su richiesta della Commissione, gli Stati membri limitano tale comunicazione alle importazioni che hanno beneficiato di regimi preferenziali.
2. I resoconti di sorveglianza emanati dagli Stati membri indicano le quantità totali di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi, dal primo giorno del periodo interessato.»;
13) all'articolo 500, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente:
«Qualora le autorità doganali competenti non possano essere individuate in virtù del primo o secondo comma, la domanda è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente che consenta i controlli mediante revisione contabile.»;
14) all'articolo 555, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) “uso commerciale” significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;»
15) l'allegato 1 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
16) l'allegato 1 ter è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
17) gli allegati 31, 32, 33 e 34 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento;
18) gli allegati 37 e 38 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento;
19) l'allegato 74 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
20) l'allegato 75 è sostituito dal testo di cui all'allegato VI al presente regolamento.
Entro il 1° gennaio 2005, la Commissione procede alla valutazione dei programmi di attuazione delle misure previste ai punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 da parte degli Stati membri. Detta valutazione è effettuata sulla base di una relazione elaborata tenendo conto dei contributi degli Stati membri.
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [1].
2. I punti 11 e 12 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
3. I punti 1, 2, 15 e 16 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2004.
4. I punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Gli Stati membri possono tuttavia anticiparne l'applicazione. In tale caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione la data in cui essi applicano il presente regolamento. La Commissione pubblica tale informazione.
Sulla base della valutazione di cui all'articolo 2 e secondo la procedura del comitato, la Commissione può decidere se e a quali condizioni è necessaria la proroga della data di cui al primo comma. La Commissione pubblica tale informazione.
ALLEGATI [2]
(Omissis)
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2004, n. L 32.
[2] Allegati rettificati con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 dicembre 2004, n. L 360.