§ 14.1.48 - Regolamento 21 febbraio 2001, n. 349.
Regolamento (CE) n. 349/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:21/02/2001
Numero:349


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne l'Argentina e l'Ungheria.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.48 - Regolamento 21 febbraio 2001, n. 349.

Regolamento (CE) n. 349/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dei paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

(G.U.C.E. 22 febbraio 2001, n. L 52)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tale elenco è stato stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2426/2000.

     (2) L'Ungheria ha chiesto alla Commissione di modificare i termini della sua inclusione nell'elenco in modo da consentire l'importazione di materie prime coltivate biologicamente. L'Ungheria ha presentato le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall'esame delle informazioni presentate risulta che le norme sono equivalenti a quelle della normativa comunitaria.

     (3) L'Argentina ha fornito alla Commissione le garanzie richieste in merito alla produzione e all'ispezione degli animali e dei prodotti di origine animale. Occorre quindi prorogare ulteriormente il termine di inclusione nell'elenco che scade il 28 febbraio 2001, in modo da consentire il proseguimento delle importazioni.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne l'Argentina e l'Ungheria.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

     Il punto 5 del testo relativo all'Argentina è sostituito dal testo seguente:

     "5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2003."

     Il punto 2 del testo relativo all'Ungheria è sostituito dal testo seguente:

     "2. Origine:

     Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Ungheria o importati in Ungheria in provenienza:

     - dalla Comunità europea,

     - o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91."