§ 13.3.97 - Decisione 27 febbraio 2003, n. 451.
Decisione n. 451/2003/ce del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della decisione n. 253/2000/CE che istituisce la seconda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:27/02/2003
Numero:451


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 13.3.97 - Decisione 27 febbraio 2003, n. 451.

Decisione n. 451/2003/ce del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della decisione n. 253/2000/CE che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate».

(G.U.U.E. 13 marzo 2003, n. L 69).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunitàeuropea, in particolare gli articoli 149 e 150,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle Regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede, alla sezione IV, B, 2, dell'allegato, che gli aiuti finanziari comunitari erogati per dei progetti nell'ambito del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate», in prosieguo denominato «programma», di norma non sono superiori al 75 % del costo totale del progetto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento.

     (2) La decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrate» non fissa alcun livello minimo di cofinanziamento.

     (3) I progetti realizzati nel quadro delle azioni decentrate del programma non possono essere realizzati senza un importante contributo in termini di personale e di infrastrutture da parte delle organizzazioni che partecipano al progetto. Gli aiuti comunitari per tali progetti non coprono le spese derivanti dal contributo in termini di personale, ma possono coprire fino al 100 % dei rimanenti costi derivanti dalla realizzazione dei progetti.

     (4) Tali progetti riguardano essenzialmente piccole istituzioni quali scuole ed istituti di insegnamento per adulti, che in genere dispongono di risorse amministrative limitate.

     (5) In passato la Comunitànon ha mai imposto ad istituzioni partecipanti a progetti nel quadro delle azioni decentralizzate del programma di fornire informazioni relative alle spese derivanti per il contributo in termini di personale per la realizzazione dei progetti.

     (6) Gli importi assegnati a titolo di aiuti comunitari per finanziare progetti nel quadro delle azioni decentralizzate del programma sono modici (in media 3 315 EUR nell'anno 2000).

     (7) Nella risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma «Socrate», il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le procedure amministrative eccessivamente onerose per i beneficiari di sovvenzioni di piccola entità, in particolare quelle accordate in base all'azione Comenius, ed ha invitato la Commissione a proporre tutte le modifiche legislative necessarie ad abolire il requisito di cofinanziamento per tali sovvenzioni.

     (8) Nella parte II - Piano d'azione del Libro bianco «Riformare la Commissione», la Commissione si è impegnata a migliorare e semplificare le proprie procedure interne ed esterne nella misura in cui esse riguardano altre istituzioni, gli Stati membri e i cittadini.

     (9) Non è conforme ai principi di semplificazione e di proporzionalitàimporre alle istituzioni partecipanti a progetti nel quadro delle azioni decentrate del programma il nuovo obbligo di rendere conto delle spese derivanti dal contributo in termini di personale alla loro realizzazione, al solo scopo di dimostrare che l'aiuto comunitario di norma non supera il 75 % del costo totale del progetto.

     (10) È dunque necessario modificare la sezione IV, B, 2, primo comma dell'allegato della decisione n. 253/2000/CE per consentire un'adeguata flessibilitànell'applicazione di tale obbligo di cofinanziamento,

     DECIDONO:

 

     Art. 1.

     Il primo comma della sezione IV, B, 2, dell'allegato della decisione n. 253/2000/CE è sostituito dal seguente:

     «Di norma gli aiuti finanziari comunitari erogati ai progetti a titolo del presente programma sono destinati a compensare parzialmente le spese stimate necessarie alla realizzazione delle attivitàinteressate e possono eventualmente comprendere un periodo massimo di tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti. Conformemente al principio di cofinanziamento, il contributo del beneficiario può consistere nel fornire il personale e/o le infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto. Possono essere accordati aiuti in anticipo per consentire la realizzazione di visite preparatorie in relazione ai progetti in questione.»

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.