§ 13.2.133 - Decisione 5 giugno 2009, n. 442.
Decisione n. 2009/442/CE della Commissione, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:05/06/2009
Numero:442


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e rendicontazione
Art. 3.  Monitoraggio dell’esistenza dei metadati
Art. 4.  Monitoraggio della conformità dei metadati
Art. 5.  Monitoraggio della copertura geografica dei set di dati territoriali
Art. 6.  Monitoraggio della conformità dei set di dati territoriali
Art. 7.  Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca
Art. 8.  Monitoraggio dell’accessibilità dei set di dati territoriali tramite servizi di consultazione e per lo scaricamento
Art. 9.  Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi di rete
Art. 10.  Monitoraggio della conformità dei servizi di rete
Art. 11.  Informazioni da fornire
Art. 12.  Coordinamento e garanzia della qualità
Art. 13.  Contributo al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura
Art. 14.  Utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale
Art. 15.  Accordi in materia di condivisione dei dati
Art. 16.  Aspetti relativi ai costi e ai benefici
Art. 17.  Aggiornamento delle relazioni
Art. 18.  Applicazione
Art. 19.  Destinatari


§ 13.2.133 - Decisione 5 giugno 2009, n. 442.

Decisione n. 2009/442/CE della Commissione, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione

(G.U.U.E. 11 giugno 2009, n. L 148)

 

[notificata con il numero C(2009) 4199]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva n. 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) [1], in particolare l’articolo 21, paragrafo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2007/2/CE stabilisce che gli Stati membri monitorano la realizzazione e l’utilizzo delle infrastrutture per l’informazione territoriale e inviano alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva.

 

(2) Al fine di garantire che le attività di monitoraggio e di rendicontazione siano affrontate in maniera coerente, è opportuno che gli Stati membri redigano un elenco dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE, raggruppati per categoria tematica e per allegato, e dei servizi di rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE, raggruppati per tipo di servizio; gli Stati membri sono tenuti a comunicare detto elenco alla Commissione.

 

(3) Occorre che il monitoraggio sia basato su un set di indicatori calcolati sulla base dei dati raccolti dalle pertinenti parti interessate ai vari livelli delle autorità pubbliche.

 

(4) I dati raccolti ai fini del calcolo degli indicatori di monitoraggio devono essere trasmessi alla Commissione.

 

(5) I risultati del monitoraggio e della rendicontazione devono essere trasmessi alla Commissione e messi a disposizione del pubblico.

 

(6) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

La presente decisione stabilisce norme dettagliate concernenti il monitoraggio, da parte degli Stati membri, della realizzazione e dell’utilizzo delle proprie infrastrutture di informazione territoriale e sulla rendicontazione in merito all’attuazione della direttiva 2007/2/CE.

 

     Art. 2. Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e rendicontazione

1. Gli Stati membri redigono un elenco dei set di dati territoriali e relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE, raggruppati per categoria tematica e allegato, e dei servizi di rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, raggruppati per tipo di servizio.

 

Gli Stati membri trasmettono l’elenco alla Commissione e lo aggiornano annualmente.

 

2. Per raccogliere i dati ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, gli Stati membri si avvalgono della struttura di coordinamento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/CE.

 

3. I referenti negli Stati membri inviano alla Commissione i risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE e la relazione di cui all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva.

 

4. Tutti i risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite Internet o altri mezzi di telecomunicazione.

 

CAPO II

 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI METADATI

 

     Art. 3. Monitoraggio dell’esistenza dei metadati

1. Per misurare l’esistenza di metadati relativi ai set di dati territoriali e ai relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati i seguenti indicatori:

 

a) un indicatore generale (MDi1) che misura l’esistenza di metadati per i set di dati territoriali e i relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE;

 

b) i seguenti indicatori specifici:

 

i) MDi1.1 che misura l’esistenza di metadati per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della direttiva 2007/2/CE;

 

ii) MDi1.2 che misura l’esistenza di metadati per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della direttiva 2007/2/CE;

 

iii) MDi1.3 che misura l’esistenza di metadati per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della direttiva 2007/2/CE;

 

iv) MDi1.4 che misura l’esistenza di metadati per i servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

 

2. Gli Stati membri verificano l’esistenza di metadati per ogni set di dati territoriali e relativi servizi riportati nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se esistono metadati e attribuiscono al set o al servizio di dati territoriali i seguenti valori:

 

a) 1, se esistono metadati;

 

b) 0, se non esistono metadati.

 

3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale MDi1 dividendo il numero di set di dati territoriali e di relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per cui esistono metadati per il numero totale di set di dati territoriali e servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati.

 

4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:

 

a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato I della direttiva 2007/2/CE per cui esistono metadati, diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (MDi1.1);

 

b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato II della direttiva 2007/2/CE per cui esistono metadati, diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (MDi1.2);

 

c) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato III della direttiva 2007/2/CE per cui esistono metadati, diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (MDi1.3);

 

d) il numero di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per cui esistono metadati, diviso per il numero totale di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (MDi1.4);

 

     Art. 4. Monitoraggio della conformità dei metadati

1. Per misurare la conformità dei metadati per i set di dati territoriali e i relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE, alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, devono essere utilizzati i seguenti indicatori:

 

a) un indicatore generale (MDi2) che misura la conformità dei metadati relativi ai set e ai servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE, alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

b) i seguenti indicatori specifici:

 

i) MDi2.1 che misura la conformità dei metadati relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

ii) MDi2.2 che misura la conformità dei metadati relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della direttiva 2007/2/CE con le disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

iii) MDi2.3 che misura la conformità dei metadati relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

iv) MDi2.4 che misura la conformità dei metadati per i servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva.

 

2. Gli Stati membri determinano, per ogni set o servizio di dati territoriali riportato nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione se i metadati corrispondenti sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE e attribuiscono al set o al servizio di dati territoriali i seguenti valori:

 

a) 1, se i metadati corrispondenti sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE;

 

b) 0, se i metadati corrispondenti non sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE.

 

3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale MDi2 dividendo il numero di set di dati territoriali e servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2CE i cui metadati sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, per il numero totale di set di dati territoriali e di servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati.

 

4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:

 

a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato I della direttiva 2007/2/CE i cui metadati sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (MDi2.1);

 

b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato II della direttiva 2007/2/CE i cui metadati sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (MDi2.2);

 

c) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato III della direttiva 2007/2/CE i cui metadati sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (MDi2.3);

 

d) il numero di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE i cui metadati sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, diviso per il numero totale di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (MDi2.4).

 

CAPO III

 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEROPERABILITÀ DEI SET DI DATI TERRITORIALI

 

     Art. 5. Monitoraggio della copertura geografica dei set di dati territoriali

1. Per misurare la copertura geografica dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati i seguenti indicatori:

 

a) un indicatore generale (DSi1) che misura l’estensione del territorio dello Stato membro coperta dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE;

 

b) i seguenti indicatori specifici:

 

i) DSi1.1 che misura l’estensione del territorio dello Stato membro coperta dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della direttiva 2007/2/CE;

 

ii) DSi1.2 che misura l’estensione del territorio dello Stato membro coperta dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della direttiva 2007/2/CE;

 

iii) DSi1.3 che misura l’estensione del territorio dello Stato membro coperta dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della direttiva 2007/2/CE;

 

2. Gli Stati membri determinano, per i set di dati territoriali riportati nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1:

 

a) l’area che deve essere coperta da un dato set di dati territoriali (di seguito "area pertinente"), espressa in km2;

 

b) l’area effettivamente coperta da un dato set di dati territoriali (di seguito "area effettiva"), espressa in km2.

 

3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale DSi1 dividendo la somma delle aree effettive di tutti i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per le aree pertinenti complessive di tutti i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati.

 

4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:

 

a) la somma delle aree effettive coperte dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della direttiva 2007/2/CE, divisa per la somma delle aree pertinenti per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (DSi1.1);

 

b) la somma delle aree effettive coperte dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della direttiva 2007/2/CE, divisa per la somma delle aree pertinenti i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (DSi1.2);

 

c) la somma delle aree effettive coperte dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della direttiva 2007/2/CE, divisa per la somma delle aree pertinenti i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detto allegato (DSi1.3).

 

     Art. 6. Monitoraggio della conformità dei set di dati territoriali

1. Al fine di misurare la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE con le disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e la conformità dei corrispondenti metadati con le disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, sono utilizzati i seguenti indicatori:

 

a) un indicatore generale (DSi2) che misura la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e la conformità dei corrispondenti metadati alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

b) i seguenti indicatori specifici:

 

i) DSi2.1 che misura la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e la conformità dei corrispondenti metadati alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

ii) DSi2.2 che misura la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e la conformità dei corrispondenti metadati alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

iii) DSi2.3 che misura la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e la conformità dei corrispondenti metadati alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva.

 

2. Gli Stati membri determinano se ogni set di dati territoriali indicato sull’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE e se i corrispondenti metadati sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva. Gli Stati membri attribuiscono ai set di dati i seguenti valori:

 

a) 1, in caso di conformità del set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE e dei metadati corrispondenti alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

b) 0, in caso di non conformità del set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE e dei metadati corrispondenti alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva.

 

3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale DSi2 dividendo il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE che sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e i cui metadati corrispondenti sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati.

 

4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:

 

a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della direttiva 2007/2/CE che sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e i cui metadati corrispondenti sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detto allegato (DSi2.1);

 

b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della direttiva 2007/2/CE che sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e i cui metadati corrispondenti sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detto allegato (DSi2.2);

 

c) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della direttiva 2007/2/CE che sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e i cui metadati corrispondenti sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detto allegato (DSi2.3).

 

CAPO IV

 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI RETE

 

     Art. 7. Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca

1. Per misurare l’accessibilità dei metadati relativi ai set di dati territoriali e ai relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi di ricerca di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, sono utilizzati i seguenti indicatori:

 

a) un indicatore generale (NSi1) che misura fino a che punto è possibile cercare set di dati territoriali e relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei metadati corrispondenti tramite servizi di ricerca;

 

b) i seguenti indicatori specifici:

 

i) NSi1.1, che misura fino a che punto è possibile cercare set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei loro corrispondenti metadati tramite servizi di ricerca;

 

ii) NSi1.2, che misura fino a che punto è possibile cercare servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei loro corrispondenti metadati tramite servizi di ricerca.

 

2. Gli Stati membri determinano, per ogni set e per ogni servizio di dati territoriali riportato nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se esiste un servizio di ricerca e attribuiscono al set o al servizio di dati territoriali i seguenti valori:

 

a) 1, se esiste un servizio di ricerca;

 

b) 0, se non esiste un servizio di ricerca.

 

3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi1 dividendo il numero di set di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca per il numero totale di set di dati territoriali e di relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati.

 

4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:

 

a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi 1.1);

 

b) il numero di servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca diviso per il numero totale di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi1.2).

 

     Art. 8. Monitoraggio dell’accessibilità dei set di dati territoriali tramite servizi di consultazione e per lo scaricamento

1. Per misurare l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi di consultazione e per lo scaricamento di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), di detta direttiva, sono utilizzati i seguenti indicatori:

 

a) un indicatore generale (NSi2) che misura fino a che punto è possibile consultare e scaricare i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite servizi di consultazione e servizi per lo scaricamento:

 

b) i seguenti indicatori specifici:

 

i) NSi2.1, che misura l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi di consultazione;

 

ii) NSi2.2, che misura l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi per lo scaricamento.

 

2. Gli Stati membri determinano, per ogni set di dati territoriali riportato sull’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se esistono un servizio di consultazione o un servizio per lo scaricamento o entrambi e attribuiscono al set di dati territoriali i seguenti valori:

 

a) 1, se esiste un servizio di consultazione e 0 se un tale servizio non esiste;

 

b) 1, se esiste un servizio per lo scaricamento e 0 se un tale servizio non esiste;

 

c) 1 se esistono entrambi i tipi di servizio e 0 se almeno uno dei due non esiste.

 

3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi2 dividendo il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per cui esistono sia servizi di consultazione che servizi per lo scaricamento per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati (NSi2).

 

4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:

 

a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per cui esiste un servizio di consultazione diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi2.1);

 

b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per cui esiste un servizio per lo scaricamento diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi2.2).

 

     Art. 9. Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi di rete

1. Per monitorare l’utilizzo dei servizi di rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati i seguenti indicatori:

 

a) un indicatore generale (NSi3) che misura l’utilizzo di tutti i servizi di rete;

 

b) i seguenti indicatori specifici:

 

i) NSi3.1, che misura l’utilizzo dei servizi di ricerca;

 

ii) NSi3.2, che misura l’utilizzo dei servizi di consultazione;

 

iii) NSi3.3, che misura l’utilizzo dei servizi per lo scaricamento;

 

iv) NSi3.4, che misura l’utilizzo dei servizi di conversione;

 

v) NSi3.5, che misura l’utilizzo dei servizi di richiesta.

 

2. Gli Stati membri determinano il numero annuo di richieste di servizi per ogni servizio di rete riportato nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

 

3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi3 dividendo la somma del numero annuo di richieste di tutti i servizi di rete per il numero di servizi di rete.

 

4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:

 

a) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di ricerca diviso per il numero di servizi di ricerca (NSi3.1);

 

b) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di consultazione diviso per il numero di servizi di consultazione (NSi3.2);

 

c) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi per lo scaricamento diviso per il numero di servizi per lo scaricamento (NSi3.3);

 

d) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di conversione diviso per il numero di servizi di conversione (NSi3.4);

 

e) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di richiesta diviso per il numero di servizi di richiesta (NSi3.5).

 

     Art. 10. Monitoraggio della conformità dei servizi di rete

1. Per misurare la conformità dei servizi di rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 di detta direttiva sono utilizzati i seguenti indicatori:

 

a) un indicatore generale (NSi4) che misura le conformità di tutti i servizi di rete alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE;

 

b) i seguenti indicatori specifici:

 

i) NSi4.1, che misura le conformità di tutti i servizi di ricerca alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE;

 

ii) NSi4.2, che misura le conformità di tutti i servizi di consultazione alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE;

 

iii) NSi4.3, che misura le conformità di tutti i servizi per lo scaricamento alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE;

 

iv) NSi4.4, che misura le conformità di tutti i servizi di trasformazione alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE;

 

v) NSi4.5, che misura le conformità di tutti i servizi che consentono di richiamare altri servizi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE.

 

2. Gli Stati membri determinano, per ogni servizio di rete indicato sull’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, se esso è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE e attribuiscono al servizio di rete i seguenti valori:

 

a) 1, se il servizio di rete è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE;

 

b) 0, se il servizio di rete non è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE.

 

3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi4 dividendo il numero di servizi di rete conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE per il numero totale di servizi di rete.

 

4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:

 

a) il numero di servizi di ricerca conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di ricerca (NSi4.1);

 

b) il numero di servizi di consultazione conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di consultazione (NSi4.2);

 

c) il numero di servizi per lo scaricamento conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi per lo scaricamento (NSi4.3);

 

d) il numero di servizi di conversione conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di conversione (NSi4.4);

 

e) il numero di servizi che consentono di richiamare altri servizi conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi che consentono di richiamare altri servizi (NSi4.5).

 

     Art. 11. Informazioni da fornire

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

 

a) i valori di tutti gli indicatori, generali e specifici, espressi in percentuale;

 

b) i numeratori e i denominatori di tutti gli indicatori generali e specifici;

 

c) i dati raccolti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2.

 

2. I risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE sono relativi al monitoraggio effettuato durante un anno civile e sono pubblicati entro il 15 maggio dell’anno successivo. Successivamente i risultati sono aggiornati almeno una volta all’anno.

 

I risultati relativi al monitoraggio svolto nel 2009 coprono il periodo tra la data di cui all’articolo 18 e la fine dello stesso anno.

 

CAPO V

 

RENDICONTAZIONE

 

     Art. 12. Coordinamento e garanzia della qualità

1. Per quanto concerne il coordinamento, la descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi:

 

a) nome, recapiti, ruolo e responsabilità del referente dello Stato membro;

 

b) nome, recapiti, ruolo, responsabilità e organigramma della struttura di coordinamento che supporta il referente dello Stato membro;

 

c) la descrizione del rapporto con le terze parti;

 

d) una panoramica delle pratiche professionali e delle procedure dell’organismo di coordinamento;

 

e) osservazioni in merito alla procedura di monitoraggio e rendicontazione.

 

2. Per quanto concerne l’organizzazione della garanzia di qualità, la descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi:

 

a) una descrizione delle procedure di garanzia della qualità, compresa la manutenzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;

 

b) un’analisi dei problemi di garanzia della qualità relativi allo sviluppo dell’infrastruttura di informazione territoriale, tenendo conto degli indicatori generali e specifici;

 

c) una descrizione delle misure adottate al fine di migliorare la garanzia della qualità dell’infrastruttura;

 

d) la descrizione del meccanismo di certificazione eventualmente istituito.

 

     Art. 13. Contributo al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura

La descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi:

 

a) una panoramica delle varie parti interessate che contribuiscono all’attuazione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale, secondo la seguente tipologia: utilizzatori, produttori di dati, fornitori di servizi, organismi di coordinamento;

 

b) una descrizione del ruolo delle varie parti interessate nello sviluppo e nella manutenzione dell’infrastruttura di informazione territoriale, compreso il loro ruolo nel coordinamento dei compiti, nella fornitura di dati e metadati e nella gestione, nello sviluppo e nell’hosting dei servizi;

 

c) una descrizione generale delle principali misure adottate per facilitare la condivisione dei set di dati territoriali e dei relativi servizi tra le autorità pubbliche e una descrizione di come la condivisione è migliorata di conseguenza;

 

d) una descrizione di come le parti interessate cooperano;

 

e) una descrizione dell’accesso ai servizi tramite il geoportale Inspire di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/CE.

 

     Art. 14. Utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale

Le informazioni relative all’utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE riguardano i seguenti elementi:

 

a) l’utilizzo dei servizi relativi ai dati territoriali dell’infrastruttura di informazione territoriale, tenendo conto degli indicatori generali e specifici;

 

b) l’utilizzo di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE da parte delle autorità pubbliche, con particolare attenzione ai buoni esempi nel campo della politica ambientale;

 

c) se disponibili, le prove dell’utilizzo dell’infrastruttura di informazione territoriale da parte del pubblico;

 

d) esempi di utilizzo transfrontaliero e degli sforzi fatti per migliorare la coerenza transfrontaliera dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE;

 

e) come i servizi di conversione sono utilizzati per ottenere l’interoperabilità dei dati.

 

     Art. 15. Accordi in materia di condivisione dei dati

La descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi:

 

a) una panoramica degli accordi in materia di condivisione dei dati conclusi, o in via di conclusione, tra autorità pubbliche;

 

b) una panoramica degli accordi in materia di condivisione dei dati conclusi, o in via di conclusione, tra autorità pubbliche e istituzioni e organismi comunitari, compresi esempi di accordi per la condivisione di un particolare set di dati territoriali;

 

c) un elenco degli ostacoli alla condivisione dei set di dati territoriali e dei relativi servizi tra autorità pubbliche e tra le autorità pubbliche e le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché una descrizione delle azioni adottate per superare tali ostacoli.

 

     Art. 16. Aspetti relativi ai costi e ai benefici

La descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi:

 

a) una stima dei costi derivanti dall’attuazione della direttiva 2007/2/CE;

 

b) esempi dei benefici osservati, compresi esempi degli effetti positivi nelle fasi di preparazione, attuazione e valutazione delle azioni politiche, esempi del miglioramento dei servizi forniti ai cittadini ed esempi di cooperazione transfrontaliera.

 

     Art. 17. Aggiornamento delle relazioni

La relazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2007/2/CE riguarda i tre anni solari precedenti la data della relazione stessa.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. Applicazione

La presente decisioni si applica a decorrere dal 5 giugno 2009.

 

     Art. 19. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.