Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 22/10/2008 |
Numero: | 1101 |
Sommario |
Art. 1. 1. L’obiettivo del presente regolamento è |
Art. 2. Ai fini del presente regolamento, i termini di cui sotto sono definiti nel modo seguente |
Art. 3. 1. Gli organismi nazionali hanno facoltà di trasmettere ad Eurostat dati statistici riservati |
Art. 4. 1. La Commissione adotta tutti i provvedimenti regolamentari, amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare la riservatezza dei dati statistici trasmessi dagli organi competenti [...] |
Art. 5. 1. La Commissione incarica il direttore generale di Eurostat di garantire la protezione dei dati trasmessi ad Eurostat dagli organismi nazionali degli Stati membri. Essa stabilisce le modalità di [...] |
Art. 6. Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1 gennaio 1992, i provvedimenti adeguati per reprimere ogni violazione dell’obbligo di mantenere il segreto sui dati statistici riservati trasmessi a norma [...] |
Art. 7. 1. La Commissione è assistita da un comitato per il segreto statistico, in seguito denominato il "comitato" |
Art. 8. Il comitato provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest’ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l’applicazione del [...] |
Art. 9. Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90, modificato dai regolamenti di cui all’allegato I, è abrogato |
Art. 10. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 13.2.126 - Regolamento 22 ottobre 2008, n. 1101. [1]
Regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto
(G.U.U.E. 14 novembre 2008, n. L 304)
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 187,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [1],
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La Commissione, per adempiere i compiti che le sono stati affidati dai trattati, deve disporre di informazioni complete e attendibili. Nell’interesse di una gestione efficace, l’Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato "Eurostat", dovrebbe disporre di tutte le informazioni statistiche nazionali di cui ha bisogno per elaborare statistiche a livello comunitario e per effettuare analisi appropriate.
(3) L’articolo 10 del trattato CE e l’articolo 192 del trattato Euratom impongono agli Stati membri di facilitare la Comunità nell’adempimento dei propri compiti. Tale obbligo riguarda anche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie a tal fine. Inoltre, l’assenza di dati statistici riservati costituisce per Eurostat una notevole perdita di informazioni a livello comunitario e rende difficoltosa sia l’elaborazione di statistiche sia la realizzazione di analisi sulla Comunità.
(4) Gli Stati membri non hanno più motivo di invocare disposizioni relative al segreto statistico poiché è appurato che Eurostat offre le stesse garanzie di riservatezza dei dati di quelle offerte dagli istituti nazionali di statistica. Tali garanzie sono già, in una certa misura, inserite nei trattati comunitari, in particolare nell’articolo 287 del trattato CE e nell’articolo 194, paragrafo 1, del trattato Euratom, nonché nell’articolo 17 del
(5) Ogni violazione del segreto statistico protetto dal presente regolamento dovrebbe essere efficacemente repressa, chiunque ne sia l’autore.
(6) Ogni violazione, commessa volontariamente o per negligenza, degli obblighi che incombono ai funzionari e agli altri agenti di Eurostat dà luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, all’applicazione di sanzioni penali per violazione del segreto professionale, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 12 e 18 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
(7) Il presente regolamento riguarda solamente la comunicazione ad Eurostat di dati statistici che, nell’ambito di competenza degli istituti nazionali di statistica, sono coperti dal segreto statistico e non incide sulle disposizioni specifiche del diritto nazionale e comunitario relative alla trasmissione alla Commissione di qualsiasi altro tipo di informazioni.
(8) Il presente regolamento lascia impregiudicato l’articolo 296, paragrafo 1, lettera a), del trattato CE ai termini del quale nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
(9) L’attuazione delle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, di quelle volte ad assicurare la protezione dei dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat, richiede la disponibilità di risorse umane, tecniche e finanziarie.
(10) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. L’obiettivo del presente regolamento è:
a) autorizzare gli organismi nazionali a trasmettere all’Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato "Eurostat", dati statistici riservati;
b) garantire che la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la riservatezza dei dati trasmessi.
2. Il presente regolamento si applica al solo segreto statistico. Esso non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.
Ai fini del presente regolamento, i termini di cui sotto sono definiti nel modo seguente:
a) dati statistici riservati: i dati definiti all’articolo 13 del
b) organismi nazionali: istituti nazionali di statistica e altri organismi nazionali incaricati della raccolta dei dati e dell’elaborazione delle statistiche per le Comunità;
c) informazioni sulla vita privata delle persone fisiche: informazioni sulla vita personale e familiare delle persone fisiche, quale è definita dalle legislazioni o prassi nazionali dei vari Stati membri;
d) utilizzazione a fini statistici: utilizzazione per la sola elaborazione di tavole statistiche o di analisi statistico-economiche; i dati non possono essere utilizzati a fini amministrativi, giudiziari, fiscali o di controllo contro le unità rilevate;
e) unità statistica: unità elementare alla quale si riferisce l’informazione statistica trasmessa ad Eurostat;
f) identificazione diretta: identificazione di una unità statistica in base al suo nome o al suo indirizzo ovvero ad un numero di identificazione ufficialmente attribuito e reso pubblico;
g) identificazione indiretta: possibilità di desumere l’identità di un’unità statistica in base a elementi diversi da quelli di cui alla lettera f);
h) funzionari di Eurostat: funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, assegnati ad Eurostat;
i) altri agenti di Eurostat: agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, assegnati ad Eurostat;
j) divulgazione: fornitura di dati sotto qualsiasi forma: pubblicazioni, accesso alle banche dati, microschede, comunicazioni telefoniche, ecc.
1. Gli organismi nazionali hanno facoltà di trasmettere ad Eurostat dati statistici riservati.
2. Le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione ad Eurostat di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario relativo a una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.
3. La trasmissione ad Eurostat di dati statistici riservati ai sensi del paragrafo 2 avviene in modo tale da escludere l’identificazione diretta delle unità statistiche. Questa disposizione non esclude l’ammissibilità di normative più avanzate in materia di trasmissione, in conformità del diritto degli Stati membri.
4. Gli organismi nazionali non sono obbligati a trasmettere ad Eurostat informazioni relative alla vita privata delle persone fisiche quando siano di natura tale da consentire l’identificazione diretta o indiretta di tali persone.
1. La Commissione adotta tutti i provvedimenti regolamentari, amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare la riservatezza dei dati statistici trasmessi dagli organi competenti degli Stati membri ad Eurostat a norma dell’articolo 3.
2. La Commissione stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati statistici riservati ad Eurostat nonché i principi volti alla protezione di tali dati, secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
1. La Commissione incarica il direttore generale di Eurostat di garantire la protezione dei dati trasmessi ad Eurostat dagli organismi nazionali degli Stati membri. Essa stabilisce le modalità di organizzazione interna di Eurostat al fine di garantire tale protezione, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
2. I dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat sono accessibili ai soli funzionari di Eurostat e possono essere utilizzati da questi soltanto a fini esclusivamente statistici.
3. La Commissione può tuttavia consentire l’accesso ai dati statistici riservati ad altri agenti di Eurostat, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali di Eurostat, in casi eccezionali e a fini esclusivamente statistici. Le modalità di tale accesso sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
4. I dati statistici risevati in possesso di Eurostat possono essere divulgati soltanto se aggregati con altri dati in una forma che non consenta alcuna identificazione diretta o indiretta delle unità statistiche.
5. È vietato ai funzionari e agli altri agenti di Eurostat, nonché alle altre persone fisiche che lavorano a contratto nei suoi locali, utilizzare o diffondere tali dati a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale divieto resta in vigore anche dopo il trasferimento, la cessazione dalle funzioni o il collocamento a riposo.
6. Le misure di protezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano:
a) a tutti i dati statistici riservati la cui trasmissione ad Eurostat sia prevista da un atto di diritto comunitario relativo ad una statistica comunitaria;
b) a tutti i dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat su base volontaria dagli Stati membri.
Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1 gennaio 1992, i provvedimenti adeguati per reprimere ogni violazione dell’obbligo di mantenere il segreto sui dati statistici riservati trasmessi a norma dell’articolo 3. Queste misure riguardano almeno le violazioni commesse nel territorio dello Stato membro interessato da funzionari ed altri agenti di Eurostat nonché da altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali di Eurostat.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
1. La Commissione è assistita da un comitato per il segreto statistico, in seguito denominato il "comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
Il comitato provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest’ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l’applicazione del presente regolamento.
Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90, modificato dai regolamenti di cui all’allegato I, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 600) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.
[2] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
[3] Cfr. allegato I.
[4] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[6] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e sue modifiche successive
Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1) | |
Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1) | limitatamente all’articolo 21, paragrafo 2 |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 |
Presente regolamento | |
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Art. 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino |
Art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) | |
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Art. 1, paragrafo 2 |
Art. 1, paragrafo 2 | |
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Art. 2, punti da 1 a 10 |
Art. 2, lettere da a) a j) | |
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Art. 3, paragrafo 1 |
Art. 3, paragrafo 1 | |
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Art. 3, paragrafo 2 |
Art. 3, paragrafo 2 | |
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Art. 3, paragrafo 3, primo comma |
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Art. 3, paragrafo 3, secondo comma |
Art. 3, paragrafo 3 | |
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Art. 3, paragrafo 4 |
Art. 3, paragrafo 4 | |
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Art. 4, paragrafo 1 |
Art. 4, paragrafo 1 | |
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Art. 4, paragrafo 2 |
Art. 5, paragrafo 6 | |
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Art. 4, paragrafo 3 |
Art. 4, paragrafo 2 | |
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Art. 5, paragrafi da 1 a 5 |
Art. 5, paragrafi da 1 a 5 | |
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Art. 6 |
Art. 6 | |
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Art. 7, paragrafi 1 e 2 |
Art. 7, paragrafi 1 e 2 | |
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Art. 7, paragrafo 3 |
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Art. 8 |
Art. 8 | |
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Art. 9 | |
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Art. 9 |
Art. 10 | |
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Allegato I | |
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Allegato II | |
[1] Abrogato dall'art. 28 del