Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 06/12/1999 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Il Segretariato generale del Consiglio rende accessibile al pubblico l'elenco dei punti all'ordine del giorno provvisorio delle sessioni del Consiglio e delle riunioni dei suoi organi [...] |
Art. 2. Il registro pubblico dei documenti del Consiglio include anche la citazione del numero di documento e della materia dei documenti classificati. |
Art. 3. Non appena conclusi i preparativi tecnici necessari, e al più tardi entro il 1° luglio 2000, si indicheranno nel registro i documenti che sono già stati resi pubblici e il contenuto di tali [...] |
Art. 4. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. |
§ 13.2.37 - Decisione 6 dicembre 1999, n. 23.
Decisione (CE) n. 2000/23 del Consiglio sul miglioramento dell'informazione relativa alle attività legislative e al registro pubblico dei documenti del Consigli.
(G.U.C.E. 13 gennaio 2000, n. L 009).
Il Segretariato generale del Consiglio rende accessibile al pubblico l'elenco dei punti all'ordine del giorno provvisorio delle sessioni del Consiglio e delle riunioni dei suoi organi preparatori quando tali punti si riferiscono a materie in cui il Consiglio agisce in qualità di legislatore, come definito nell'articolo 6 del suo regolamento interno.
Tale elenco include i riferimenti ai documenti relativi ai punti in questione. Esso è reso disponibile in anticipo rispetto alla corrispondente riunione ed è aggiornato in caso di modifiche.
Il registro pubblico dei documenti del Consiglio include anche la citazione del numero di documento e della materia dei documenti classificati.
Il registro pubblico dei documenti del Consiglio non contiene alcun riferimento ai documenti classificati SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO ai sensi della decisione del Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 27 luglio 2000, relativa alle misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al Segretariato generale del Consiglio, riguardanti problemi di sicurezza e di difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri oppure la gestione militare o non militare delle crisi [1].
La materia non è citata quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela:
- dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, sicurezza e difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri, gestione militare e non militare delle crisi, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini) [2];
- dell'individuo e della vita privata;
- del segreto commerciale ed industriale;
- degli interessi finanziari della Comunità;
- della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito una delle informazioni contenute nel documento, ovvero prevista dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito una di tali informazioni.
Non appena conclusi i preparativi tecnici necessari, e al più tardi entro il 1° luglio 2000, si indicheranno nel registro i documenti che sono già stati resi pubblici e il contenuto di tali documenti sarà reso disponibile su Internet.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Essa ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[2] Alinea così sostituita dall'art. 2 della