§ 12.3.127 – Decisione 19 luglio 2005, n. 572.
Decisione n. 2005/572/CE della Commissione recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:19/07/2005
Numero:572


Sommario
Art. 1.      La decisione 2000/86/CE è modificata come segue:
Art. 2.      La presente decisione si applica dal 6 settembre 2005.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 12.3.127 – Decisione 19 luglio 2005, n. 572.

Decisione n. 2005/572/CE della Commissione recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 luglio 2005, n. L 193).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo quanto stabilito dalla decisione 2000/86/CE della Commissione, la «State Administration for Entry/ Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)» è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

     (2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione cinese, l'autorità competente è ora la «General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)».

     (3) Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente.

     (4) L'AQSIQ ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate dalla stessa direttiva.

     (5) Occorre pertanto modificare la decisione 2000/86/CE.

     (6) È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da disporre del periodo di transizione necessario.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2000/86/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     La “General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)” è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE

     2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AQSIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»

     3) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica dal 6 settembre 2005.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)