Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 19/07/2005 |
Numero: | 572 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2000/86/CE è modificata come segue: |
Art. 2. La presente decisione si applica dal 6 settembre 2005. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 12.3.127 – Decisione 19 luglio 2005, n. 572.
Decisione n. 2005/572/CE della Commissione recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 23 luglio 2005, n. L 193).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Secondo quanto stabilito dalla
(2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione cinese, l'autorità competente è ora la «General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)».
(3) Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente.
(4) L'AQSIQ ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla
(5) Occorre pertanto modificare la
(6) È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da disporre del periodo di transizione necessario.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
La “General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)” è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della
2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AQSIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»
3) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
La presente decisione si applica dal 6 settembre 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis)