§ 12.2.182 - Regolamento 24 aprile 1997, n. 779.
Regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:24/04/1997
Numero:779


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le modalità relative all'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone di pertinenza della Commissione internazionale per la pesca [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri redigono l'elenco nominativo dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati ad esercitare l'attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'allegato.
Art. 3.      Conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, ogni Stato membro rilascia [...]
Art. 4.      1. Entro il 30 marzo 1997 gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni relative agli elenchi nominativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.      Ove del caso, il Consiglio potrà fissare, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, livelli dello sforzo di pesca tenendo conto in particolare [...]
Art. 6.      1. Gli Stati membri adottano le misure atte a consentire il controllo a posteriori dello sforzo di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera nelle zone di pesca di cui all'allegato.
Art. 7.      1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai pescherecci di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 15 metri o superiore a 18 metri complessivi.
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 12.2.182 - Regolamento 24 aprile 1997, n. 779.

Regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico.

(G.U.C.E. 30 aprile 1997, n. L 113).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità relative all'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone di pertinenza della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (sottodivisioni 22-32) poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri.

Il regime prende effetto dal 1° gennaio 1998.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri redigono l'elenco nominativo dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati ad esercitare l'attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'allegato.

     2. Gli Stati membri possono successivamente sostituire i pescherecci iscritti nel loro elenco nominativo o includerne altri a condizione che esistano dei diritti di pesca e che siano rispettate le condizioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3760/92.

 

     Art. 3.

     Conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, ogni Stato membro rilascia permessi di pesca speciali ai pescherecci che battono la sua bandiera e che esercitano attività di pesca nelle zone di cui all'allegato.

 

     Art. 4.

     1. Entro il 30 marzo 1997 gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni relative agli elenchi nominativi di cui all'articolo 2.

     2. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui al paragrafo 1.

     3. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli altri Stati membri.

 

     Art. 5.

     Ove del caso, il Consiglio potrà fissare, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, livelli dello sforzo di pesca tenendo conto in particolare della situazione degli stock nelle zone di pesca di cui all'allegato.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri adottano le misure atte a consentire il controllo a posteriori dello sforzo di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera nelle zone di pesca di cui all'allegato.

     2. Anteriormente al 31 dicembre 1997 il Consiglio delibera su una proposta che la Commissione avrà presentato entro il 30 giugno 1997, relativa alla modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare con riguardo al titolo II bis concernente la registrazione dei dati sullo sforzo di pesca nel giornale di bordo, alle procedure di trasmissione degli elenchi nominativi alla Commissione, alla raccolta dei dati sullo sforzo di pesca da parte degli stati membri, nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi allo sforzo di pesca, in modo da garantire l'osservanza del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al presente regolamento.

 

     Art. 7.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai pescherecci di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 15 metri o superiore a 18 metri complessivi.

     2. Lo sforzo di pesca rappresentato dai pescherecci di dimensione inferiori a tale limite è valutato globalmente per ciascun tipo di pesca.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

Definizione delle attività di pesca

(Omissis)