Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 08/06/2000 |
Numero: | 1298 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.2.117 - Regolamento 8 giugno 2000, n. 1298.
Regolamento (CE) n. 1298/2000 del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.
(G.U.C.E. 22 giugno 2000, n. L 148).
Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
1) [1];
2) [2];
3) [3].
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Sostituisce il paragrafo 2, art. 25 del
[2] Inserisce l'art. 29 bis nel
[3] Sostituisce il paragrafo 1, art. 46 del