§ 12.2.113 - Regolamento 17 aprile 2000, n. 812.
Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:17/04/2000
Numero:812


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.113 - Regolamento 17 aprile 2000, n. 812.

Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

(G.U.C.E. 20 aprile 2000, n. L 100).

 

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

     1) [1];

     2) [2].

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Sostituisce il paragrafo 1, art. 3 bis del regolamento (CE) n. 1626/94.

[2] Modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1626/94.

[3] Modifica l'allegato XII del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.