§ 12.2.101 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2723.
Regolamento (CE) n. 2723/1999 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:17/12/1999
Numero:2723


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.101 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2723.

Regolamento (CE) n. 2723/1999 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

(G.U.C.E. 22 dicembre 1999, n. L 328).

 

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

     1) [1];

     2) [2];

     3) [3];

     4) [4];

     5) L'allegato VI è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO [5]

 

 


[1] Sostituisce la lettera f), paragrafo 1, art. 20 del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[2] Modifica il paragrafo 4, art. 29 del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[3] Modifica il paragrafo 5, art. 29 del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[4] Aggiunge il paragrafo 3 all'art. 33 del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[5] Sostituisce l'allegato VI del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.