Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 17/12/1999 |
Numero: | 2723 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.2.101 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2723.
Regolamento (CE) n. 2723/1999 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.
(G.U.C.E. 22 dicembre 1999, n. L 328).
Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
1) [1];
2) [2];
3) [3];
4) [4];
5) L'allegato VI è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO [5]
[1] Sostituisce la lettera f), paragrafo 1, art. 20 del
[2] Modifica il paragrafo 4, art. 29 del
[3] Modifica il paragrafo 5, art. 29 del
[4] Aggiunge il paragrafo 3 all'art. 33 del
[5] Sostituisce l'allegato VI del