§ 12.2.94 - Regolamento 8 febbraio 1999, n. 308.
Regolamento (CE) n. 308/1999 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:08/02/1999
Numero:308


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.


§ 12.2.94 - Regolamento 8 febbraio 1999, n. 308.

Regolamento (CE) n. 308/1999 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

(G.U.C.E. 12 febbraio 1999, n. L 038).

 

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

     1) [1];

     2) [2];

     3) [3];

     4) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

     5) [4];

     6) [5];

     7) [6];

     8) L'illustrazione 4A è sostituita dall'illustrazione dell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [7]

ALLEGATO II [8]

 

 


[1] Modifica il terzo trattino, punto iii), lettera b), paragrafo 4, art. 29 del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[2] Sostituisce la lettera b), paragrafo 2, art. 30 del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[3] Modifica l'allegato I del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[4] Modifica l'allegato IX del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[5] Modifica l'allegato XII del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[6] Sostituisce il paragrafo 5 dell'allegato XIII del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[7] Sostituisce l'allegato IV del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[8] Sostituisce la figura 4a del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.