§ 12.2.53 - Decisione 23 ottobre 1995, n. 453.
Decisione della Commissione del 23 ottobre 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:23/10/1995
Numero:453


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 12.2.53 - Decisione 23 ottobre 1995, n. 453.

Decisione della Commissione del 23 ottobre 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea. [1]

(G.U.C.E. 7 novembre 1995, n. L 264).

 

Art. 1. [2]

     "National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)" è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

 

     Art. 2. [3]

     I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea e destinati all'alimentazione umana devono essere originari delle zone di produzione autorizzate che figurano in allegato.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

ZONE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO I, 1, LETTERA a) DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE

 

Delimitazioni geografiche

Numero di codice

Hansando Kojeman

1

Charaman Saryangdo

2

Mirukto

3

Karakman

4

 

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della Decisione (CE) 14 luglio 1999, n. 530.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della Decisione (CE) 14 luglio 1999, n. 530 successivamente così sostituito dall'art. 1 della Decisione 20 agosto 2001, n. 676.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della Decisione (CE) 14 luglio 1999, n. 530.