§ 12.1.152 - Regolamento 28 novembre 2008, n. 1207.
Regolamento (CE) n. 1207/2008 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:28/11/2008
Numero:1207


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato come segue
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 12.1.152 - Regolamento 28 novembre 2008, n. 1207.

Regolamento (CE) n. 1207/2008 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

(G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità [2], prevede la possibilità di derogare all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [3]. Tale articolo istituisce un regime generale di gestione delle entrate e delle uscite all’interno della flotta.

 

(2) L’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 639/2004 fissa il periodo di validità della deroga al regime di entrata/uscita per i pescherecci che hanno beneficiato di aiuti pubblici per il rinnovo. Detto periodo è stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2007 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2008 a seguito dell’accordo politico sul Fondo europeo per la pesca raggiunto al Consiglio del 19 giugno 2006.

 

(3) L’atto della Commissione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere aiuti di Stato è stato adottato più tardi del previsto. Poiché i cantieri navali interessati hanno una capacità limitata, risulta impossibile dare piena attuazione all’accordo politico raggiunto al Consiglio del 19 giugno 2006 entro il termine del 31 dicembre 2008.

 

(4) È quindi opportuno prorogare fino al 2011 il termine per la deroga fissato all’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.

 

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 639/2004,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato come segue:

 

1) all’articolo 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:

 

"5) fatto salvo il punto 3, per i pescherecci che hanno beneficiato di aiuti pubblici per il rinnovo, la deroga di cui al punto 1, lettera a), decade tre anni dopo la concessione degli aiuti pubblici per il rinnovo, in ogni caso entro il 31 dicembre 2011";

 

2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 6

 

Relazione

 

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2012.".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

 

[3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.