§ 12.2.125 - Decisione 6 ottobre 2005, n. 703.
Decisione n. 2005/703/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/439/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:06/10/2005
Numero:703


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.125 - Decisione 6 ottobre 2005, n. 703.

Decisione n. 2005/703/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/439/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute da taluni Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca

(G.U.U.E. 12 ottobre 2005, n. L 267).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma della decisione 2000/439/CE, la Comunità può accordare un contributo finanziario alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta di dati sulla pesca nell’ambito del quadro comunitario istituito dal regolamento (CE) n. 1543/2000  per il periodo dal 2002 al 2006 incluso.

      (2) La raccolta e la gestione di dati nel 2001 sono state organizzate mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara ai sensi della decisione 2000/439/CE.

      (3) Ai fini della partecipazione finanziaria alle spese sostenute da taluni Stati membri nel periodo 2002-2006, era previsto che la preparazione dei programmi nazionali e la decisione della Commissione relativa al cofinanziamento dei medesimi avessero luogo nell’anno precedente la loro esecuzione. Pertanto, il periodo di esecuzione di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE va dal 2000 al 2005.

      (4) Essendo stata sottovalutata la durata delle necessarie procedure amministrative e finanziarie, è risultato impossibile procedere alla preparazione e adottare la decisione nell’anno precedente l’esecuzione dei programmi nazionali. Di fatto, le procedure amministrative e finanziarie hanno luogo nell’anno stesso dell’esecuzione dei programmi. Occorrerebbe pertanto modificare il periodo di riferimento di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE al fine di coprire il periodo di esecuzione 2001-2006.

      (5) La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE non rispecchia più i fabbisogni effettivi accertati per gli anni precedenti, né le stime aggiornate relative ai prossimi anni. Inoltre essa non tiene conto dei fabbisogni dei nuovi Stati membri. La dotazione finanziaria dovrebbe essere quindi adeguata alle stime aggiornate.

      (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2000/439/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2000/439/CE è modificata come segue:

     1) all’articolo 1, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «2. La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2006 è pari a 164,5 milioni di EUR.»;

     2) all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono soppressi i termini «per l’anno successivo».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.