Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 08/04/2003 |
Numero: | 1984 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Settore di applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Documento statistico per l'importazione |
Art. 5. Documento statistico per l'esportazione |
Art. 6. Certificato di riesportazione |
Art. 7. Riesportazioni successive |
Art. 8. Informazioni relative alla convalida |
Art. 9. Trasmissione dei dati |
Art. 10. Relazione nazionale |
Art. 11. Modifica degli allegati |
Art. 12. Procedura dei comitati |
Art. 13. Abrogazione |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 12.1.41 - Regolamento 8 aprile 2003, n. 1984.
Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso
(G.U.U.E. 13 novembre 2003, n. L 295).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) A decorrere dal 14 novembre 1997, in virtù della
(2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
(3) Nell'ambito delle misure di regolamentazione degli stock di tonno obeso e di pesce spada, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di contrastare lo sviluppo della pesca illegale, l'ICCAT ha adottato da un lato una raccomandazione diretta a creare un programma di documentazione statistica per il tonno obeso e dall'altro una raccomandazione diretta a creare un programma di documentazione statistica per il pesce spada dell'Atlantico. Queste raccomandazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.
(4) Con la
(5) La IOTC ha adottato una risoluzione che istituisce un programma di documentazione statistica per il tonno obeso. Questa risoluzione è diventata vincolante per la Comunità, che deve pertanto attuarla.
(6) Le raccomandazioni e la risoluzione precedentemente adottate dall'ICCAT in relazione al programma di documentazione statistica per il tonno rosso sono state recepite nel diritto comunitario con il
(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità:
a) dei programmi di documentazione statistica per il tonno rosso (Thunnus thynnus), per il pesce spada (Xiphias gladius) e per il tonno obeso (Thunnus obesus) adottati dall'ICCAT;
b) del programma di documentazione statistica per il tonno obeso (Thunnus obesus) adottato dall'IOTC.
Art. 2. Settore di applicazione
Il presente regolamento si applica al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso di cui all'articolo 1:
a) pescati da un peschereccio o da un produttore comunitario, oppure
b) importati nella Comunità, oppure
c) esportati o riesportati dalla Comunità in un paese terzo.
Il presente regolamento non si applica al tonno obeso catturato da pescherecci che utilizzano sciabiche o lenze e canne (con esca) e destinato principalmente alle industrie conserviere delle zone d'applicazione dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in appresso denominato «accordo IOTC») e della convenzione ICCAT.
Art. 3. Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) tonno rosso: pesce della specie Thunnus thynnus dei codici TARIC di cui all'allegato I;
b) pesce spada: pesce della specie Xiphias gladius dei codici TARIC di cui all'allegato II;
c) tonno obeso: pesce della specie Thunnus obesus dei codici TARIC di cui all'allegato III;
d) pesca: cattura di pesci appartenenti ad una delle specie di cui all'articolo 1, effettuata da un peschereccio ai fini dello sbarco, del trasbordo o della messa in gabbia o da un produttore per mezzo di una tonnara;
e) produttore comunitario: persona fisica o giuridica che utilizza i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento dei prodotti della pesca ai fini della loro prima immissione sul mercato;
f) importazione: procedure doganali previste all'articolo 4, punto 16), lettere da a) a f), del
CAPITOLO 2
REGISTRAZIONE STATISTICA
Sezione 1
Obblighi dello Stato membro in caso di importazione
Art. 4. Documento statistico per l'importazione
1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie di cui all'articolo 1 proveniente da paesi terzi ed importato nel territorio della Comunità è scortato da un documento statistico redatto in conformità del modello riportato:
- nell'allegato IVa per il tonno rosso,
- nell'allegato V per il pesce spada,
- nell'allegato VI o nell'allegato VII per il tonno obeso.
2. Il documento statistico per l'importazione risponde ai seguenti requisiti:
a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1 e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;
b) è convalidato:
i) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio, da un funzionario a tal fine abilitato dello Stato di bandiera del peschereccio che l'ha praticata o da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine abilitati dallo Stato in questione; per i paesi terzi elencati nell'allegato IV b, tale convalida può essere effettuata da un organismo a tal fine riconosciuto da tali paesi;
ii) ove la pesca sia stata praticata mediante una tonnara, da un funzionario a tal fine abilitato dello Stato nelle cui acque territoriali ha avuto luogo la cattura;
iii) per il pesce spada, il tonno rosso e il tonno obeso pescati da un peschereccio operante nell'ambito di un contratto di noleggio, da un funzionario o da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine abilitati dallo Stato d'esportazione;
iv) per il tonno obeso pescato dai pescherecci di cui agli allegati VIII a e VIII b, da un funzionario del governo giapponese o taiwanese o da qualsiasi altra persona a tal fine abilitata da tali governi.
3. Il documento statistico è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è importato.
4. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il documento statistico, riguardanti l'importazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.
Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.
5. In mancanza del documento statistico per l'importazione, convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2, è vietata l'importazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.
Sezione 2
Obblighi dello Stato membro in caso di esportazione
Art. 5. Documento statistico per l'esportazione
1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie di cui all'articolo 1 pescato da un peschereccio o da un produttore comunitario ed esportato in un paese terzo è scortato da un documento statistico redatto in conformità del modello riportato:
- nell'allegato IV a per il tonno rosso,
- nell'allegato V per il pesce spada,
- nell'allegato VI o nell'allegato VII per il tonno obeso.
2. Il documento statistico per l'esportazione risponde ai seguenti requisiti:
a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1 e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;
b) è convalidato:
i) dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, oppure
ii) dalle autorità competenti di un altro Stato membro in cui i prodotti vengono sbarcati, a condizione che i quantitativi corrispondenti siano esportati fuori della Comunità a partire dal territorio di detto Stato membro. Entro due mesi, tale Stato membro trasmette allo Stato membro di bandiera una copia del documento statistico convalidato.
3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il documento statistico, riguardanti l'esportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.
Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.
4. Ogni Stato membro comunica le informazioni riguardanti le proprie autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera b), alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri.
5. In mancanza del documento statistico per l'esportazione, convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2, è vietata l'esportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.
Sezione 3
Obblighi dello Stato membro in caso di riesportazione
Art. 6. Certificato di riesportazione
1. Un certificato di riesportazione accompagna qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 che,
a) dopo essere stato importato nella Comunità, venga da qui riesportato in un paese terzo,
b) venga riesportato da un paese terzo ed importato nel territorio comunitario.
Il certificato di riesportazione è redatto in conformità del modello riportato:
a) nell'allegato IX per il tonno rosso,
b) nell'allegato X per il pesce spada,
c) nell'allegato XI o nell'allegato XII per il tonno obeso.
2. Il certificato di riesportazione risponde ai seguenti requisiti:
a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1, secondo comma, e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;
b) è convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale è prevista la riesportazione o dalle autorità competenti dello Stato terzo dal quale la riesportazione è stata effettuata;
c) è accompagnato da una copia debitamente convalidata del documento statistico per l'importazione di cui all'articolo 4.
3. Gli Stati membri che convalidano i certificati di riesportazione conformemente al paragrafo 2, lettera b), invitano i riesportatori a presentare i documenti necessari attestanti che i carichi di pesce riesportati corrispondono ai carichi inizialmente importati. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono copia del certificato di riesportazione allo Stato di bandiera o d'esportazione.
4. Il certificato di riesportazione è rilasciato alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione o di riesportazione.
5. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il certificato di riesportazione, riguardanti la riesportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.
Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.
6. In mancanza del certificato di riesportazione convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2 è vietato riesportare ed importare, a seguito di una riesportazione, pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.
Art. 7. Riesportazioni successive
1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1, riesportato dopo una precedente riesportazione, è scortato da un nuovo certificato di riesportazione, convalidato e redatto in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.
Si applica l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6.
2. Il nuovo certificato di riesportazione previsto al paragrafo 1 è accompagnato da una copia autenticata dei certificati di riesportazione, debitamente convalidati, che scortavano il carico in precedenza.
CAPITOLO 3
TRASMISSIONE DEI DATI
Art. 8. Informazioni relative alla convalida
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un modello dei propri documenti statistici e certificati di riesportazione.
Essi trasmettono altresì alla Commissione tutte le informazioni riguardanti la convalida e, a tempo debito, tutte le modifiche eventualmente apportate a tali documenti e certificati, conformemente ai seguenti modelli:
a) il modello ICCAT riportato nell'allegato XIII per il tonno rosso, il pesce spada e il tonno obeso;
b) il modello IOTC riportato nell'allegato XIV per il tonno obeso.
Art. 9. Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri che importano, esportano o riesportano pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1 trasmettono per via informatica alla Commissione, entro il 15 marzo per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 15 settembre per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso, una relazione riguardante:
a) i quantitativi di ogni presentazione commerciale di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 importati nei rispettivi territori, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato;
b) i quantitativi di ogni presentazione commerciale di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 importati nei rispettivi territori dopo essere stati riesportati da parte di un paese terzo, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato.
2. La relazione di cui al precedente paragrafo reca le informazioni contemplate:
a) nell'allegato XV per il tonno rosso,
b) nell'allegato XVI per il pesce spada,
c) nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII per il tonno obeso.
Art. 10. Relazione nazionale
Gli Stati membri che esportano pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 verificano che i dati sulle importazioni trasmessi dalla Commissione corrispondano ai dati in loro possesso. Essi comunicano alla Commissione l'esito di tale verifica nella relazione nazionale di cui all'articolo 9 del
CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11. Modifica degli allegati
Gli allegati possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione adottate dall'ICCAT e dalla IOTC e divenute obbligatorie per la Comunità, secondo la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 12. Procedura dei comitati
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 30 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 13. Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 858/94 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato XIX.
Art. 14. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Codice TARIC
0301 99 90 60
0302 35 10 00
0302 35 90 00
0303 45 11 00
0303 45 13 00
0303 45 19 00
0303 45 90 00
0304 10 38 60
0304 10 98 50
0304 20 45 10
0304 90 97 70
0305 20 00 18
0305 20 00 74
0305 20 00 75
0305 30 90 30
0305 49 80 10
0305 59 90 40
0305 69 90 30
1604 14 11 20
1604 14 11 25
1604 14 16 20
1604 14 16 25
1604 14 18 20
1604 14 18 25
1604 20 70 30
1604 20 70 35
ALLEGATO II
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b)
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Codice TARIC
0301 99 90 70
0302 69 87 00
0303 79 87 00
0304 10 38 70
0304 10 98 55
0304 20 87 00
0304 90 65 00
0305 20 00 19
0305 20 00 76
0305 20 00 77
0305 30 90 40
0305 49 80 20
0305 59 90 50
0305 69 90 50
1604 19 91 30
1604 19 98 20
1604 20 90 60
ALLEGATO III
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA c)
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Codice TARIC
0301 99 90 75
0302 34 10 00
0302 34 90 00
0303 44 11 00
0303 44 13 00
0303 44 19 00
0303 44 90 00
0304 10 38 75
0304 10 98 65
0304 20 45 20
0304 90 97 75
0305 20 00 21
0305 20 00 78
0305 20 00 79
0305 30 90 75
0305 49 80 60
0305 59 90 45
0305 69 90 40
1604 14 11 30
1604 14 11 35
1604 14 16 30
1604 14 16 35
1604 14 18 30
1604 14 18 35
1604 20 70 40
1604 20 70 45
ALLEGATO IV a
MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO ROSSO
(Omissis)
ALLEGATO IV b
Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT per i quali il documento statistico può essere convalidato da un organismo a tal fine riconosciuto (per esempio camera di commercio): Angola, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Gabon, Ghana, Guinea equatoriale, Giappone, Marocco, Guinea-Bissau, Russia, São Tomé e Príncipe, Sudafrica, Uruguay, Venezuela, Cina, Croazia, Libia, Guinea-Conakry, Tunisia.
ALLEGATO V
MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA
(Omissis)
ALLEGATO VI
MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO OBESO
(Omissis)
ALLEGATO VII
MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO IOTC PER IL TONNO OBESO
(Omissis)
ALLEGATO VIII a
Elenco dei pescherecci che partecipano al programma di rottamazione del Giappone
(Al 1° novembre 2001) |
||||||
N. |
Anno di rottamazione |
Stato di bandiera |
Nome del peschereccio |
Stazza |
Anno di costruzione |
Zona di pesca |
1 |
2002 |
BOLIVIA |
YING CHIN HSIANG 66 |
379 |
1979 |
O.INDIANO |
2 |
2002 |
CAMBOGIA |
HUA CHENG 707 |
606 |
1980 |
O. INDIANO |
3 |
2002 |
CAMBOGIA |
HUA CHUNG 808 |
549 |
1980 |
O. INDIANO |
4 |
2002 |
FILIPPINE |
CHEN FA 736 |
636 |
1979 |
ATLANTICO |
5 |
2002 |
BOLIVIA |
ZHONG I 85 |
437 |
1976 |
PACIFICO |
6 |
2002 |
BELIZE |
LIEN TAI |
491 |
1979 |
ATLANTICO |
7 |
2003 |
BELIZE |
JEFFREY 131 |
597 |
1980 |
PACIFICO |
8 |
2003 |
GUINEA |
EQUATORIALE WIN FAR 236 |
672 |
1978 |
O. INDIANO |
9 |
2003 |
GUINEA |
EQUATORIALE WIN FAR 266 |
535 |
1979 |
O. INDIANO |
10 |
2003 |
BOLIVIA |
CHIN I MING |
663 |
1979 |
ATLANTICO |
11 |
2003 |
BOLIVIA |
CHIN CHANG MING |
578 |
1980 |
ATLANTICO |
12 |
2003 |
BOLIVIA |
GOLDEN RICH (ex: ZHONG XIN 26) |
520 |
1974 |
ATLANTICO |
13 |
2003 |
BOLIVIA |
CHI MAN |
556 |
1982 |
O. INDIANO |
14 |
2003 |
BOLIVIA |
HUNG YU 112 |
690 |
1981 |
O. INDIANO |
15 |
2003 |
GUINEA |
EQUATORIALE CHEN CHIANG 1 |
578 |
1988 |
O. INDIANO |
ALLEGATO VIII b
Elenco dei pescherecci battenti bandiera di Taiwan che partecipano al programma di reimmatricolazione
N. |
Stato di bandiera |
Nome del peschereccio |
Stazza |
Zona di pesca |
Anno di costruzione |
1 |
GUINEA EQUATORIALE |
YIH SHUEN N. 212 |
470 |
O. INDIANO |
1999 |
2 |
SEICELLE |
SEYGEM |
573 |
PACIFICO |
1997 |
3 |
SEICELLE |
SEYSTAR |
573 |
PACIFICO |
1998 |
4 |
VANUATU |
NINE LUCKY N. 1 |
508 |
PACIFICO |
1998 |
5 |
BELIZE |
WIN FAR N. 868 |
498 |
PACIFICO |
1999 |
6 |
GUINEA EQUATORIALE |
WEI CHING |
498 |
ATLANTICO |
1997 |
7 |
BELIZE |
JUI YING N. 666 |
498 |
PACIFICO |
1997 |
8 |
BELIZE |
CHEN FA N. 1 |
550 |
O. INDIANO |
1997 |
9 |
SEICELLE |
SEYPERAL |
680 |
PACIFICO |
1998 |
10 |
BELIZE |
PING YUAN N. 201 |
706 |
O. INDIANO |
1996 |
11 |
BELIZE |
LIAN HORNG N. 777 |
499 |
PACIFICO |
1998 |
12 |
BELIZE |
FONG KU N. 36 |
521 |
PACIFICO |
1997 |
13 |
BELIZE |
SHYE SIN N. 1 |
598 |
O. INDIANO |
1997 |
14 |
BELIZE |
HUNG YU N. 212 |
470 |
ATLANTICO |
1997 |
15 |
BELIZE |
HWA CHIN N. 202 |
470 |
ATLANTICO |
1997 |
16 |
BELIZE |
SUNG HUI |
573 |
ATLANTICO |
1998 |
17 |
BELIZE |
HSIEN HUA 106 |
625 |
PACIFICO |
2000 |
18 |
BELIZE |
HSIEN HUA 107 |
625 |
PACIFICO |
2000 |
19 |
BELIZE |
FU YUAN N. 66 |
683 |
PACIFICO |
1998 |
20 |
BELIZE |
LONG CHANG N. 3 |
589 |
ATLANTICO |
1997 |
ALLEGATO IX
MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO ROSSO
(Omissis)
ALLEGATO X
MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL PESCE SPADA
(Omissis)
ALLEGATO XI
MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO OBESO
(Omissis)
ALLEGATO XII
MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE IOTC PER IL TONNO OBESO
(Omissis)
ALLEGATO XIII
INFORMAZIONI SULLA CONVALIDA DEI DOCUMENTI STATISTICI ICCAT
(Omissis)
ALLEGATO XIV
INFORMAZIONI SULLA CONVALIDA DEI DOCUMENTI STATISTICI IOTC
(Omissis)
ALLEGATO XV
(Omissis)
ALLEGATO XVI
(Omissis)
ALLEGATO XVII
(Omissis)
ALLEGATO XVIII
(Omissis)
ALLEGATO XIX
Regolamento (CE) n. 858/94 |
Presente regolamento |
- Articolo 1 |
- Articolo 2 |
- Articolo 2 |
- Articolo 4 |
- Articolo 2 bis |
- Articolo 5 |
- Articolo 3, paragrafi da 1 a 3 |
- Articolo 4 |
- Articolo 3, paragrafo 4 |
- Articolo 6 |
- Articolo 3 bis |
- Articolo 6 |
- Articolo 4 |
- |
- Articolo 5 |
- Articolo 9 |
- Allegato I |
- Allegato IV a |
- Allegato II |
- Allegato IV b |
- Allegato III |
- Allegato IX |