Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 23/07/2001 |
Numero: | 1637 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3880/91 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. |
Art. 2. Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato II del presente regolamento. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.1.37 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1637.
Regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri
(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 222)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) In occasione della 9a riunione della conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), nel 1994 è stato richiesto il controllo dei dati sulle catture e sul commercio della specie ittica degli elasmobranchi (squali e razze) da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e degli organismi regionali di pesca.
(2) In occasione dell'87a riunione statutaria del 1999, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (ICES/CIEM) ha deciso di adottare i raggruppamenti di specie per i pesci elasmobranchi descritti nella relazione del gruppo di studio sulla specie degli elasmobranchi e di chiedere alla FAO di includere tali specie nel suo questionario Statlant 27A relativo alle statistiche sulle catture nell'Atlantico nord-orientale.
(3) L'ICES/CIEM ha ampliato nella sua base dati l'elenco di specie per le quali vanno registrate le catture nell'Atlantico nord-orientale, e di conseguenza gli Stati membri sono invitati a trasmettere le statistiche disponibili sulle catture di tali specie supplementari.
(4) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3880/91, gli Stati membri, previo accordo di Eurostat, possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso da quello specificato nell'allegato IV del regolamento.
(5) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3880/91 (che rappresenta l'equivalente del sopra citato questionario Statlant).
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3880/91 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO I
Elenco delle specie rilevate nelle statistiche commerciali sulle catture per l'atlantico nord-orientale
Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, allorquando non sono trasmessi i dati per singole specie, questi vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco purché queste siano chiaramente individuate.
Nota: "n.d.a." è l'abbreviazione di: "non denominato altrove".
(Omissis)
ALLEGATO II
Formato per la trasmissione dei dati sulle catture per
l'atlantico nord-orientale su supporto magnetico
A. FORMATO DI CODIFICA
I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:
(Omissis)
a) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.
b) Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come "-1".
c) Codici dei paesi:
Austria AUT
Belgio BEL
Danimarca DNK
Finlandia FIN
Francia FRA
Germania DEU
Grecia GRC
Irlanda IRL
Italia ITA
Lussemburgo LUX
Paesi Bassi NLD
Portogallo PRT
Spagna ESP
Svezia SWE
Regno Unito GBR
Inghilterra e Galles GBRA
Scozia GBRB
Irlanda del Nord GBRC
Islanda ISL
Norvegia NOR
Bulgaria BGR
Cipro CYP
Repubblica ceca CZE
Estonia EST
Ungheria HUN
Lettonia LVA
Lituania LTU
Malta MLT
Polonia POL
Romania ROM
Repubblica slovacca SVK
Slovenia SVN
Turchia TUR
B. METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA.
Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad es., come un allegato E-mail). Se ciò non fosse possibile, sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5''.