§ 11.3.34 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1158.
Regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.3 politica economica
Data:06/07/2005
Numero:1158


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 11.3.34 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1158.

Regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.

(G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha definito un quadro di base comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di statistiche comunitarie delle imprese a fini di analisi del ciclo economico.

     (2) L'attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98, ad opera dei regolamenti della Commissione (CE) n. 586/2001, (CE) n. 588/2001 e (CE) n. 606/2001, concernenti rispettivamente la definizione di raggruppamenti principali di industrie, la definizione di variabili e le deroghe concesse agli Stati membri, ha consentito di acquisire un'esperienza pratica che può servire a definire misure volte a migliorare ulteriormente le statistiche congiunturali.

     (3) Nel piano d'azione sui bisogni statistici dell'UEM e nelle successive relazioni sui progressi nell'attuazione di detto piano, il Consiglio «Ecofin» ha individuato altri aspetti fondamentali per migliorare le statistiche di cui al regolamento (CE) n. 1165/98.

     (4) Per la propria politica monetaria la Banca centrale europea (BCE) necessita di ulteriori approfondimenti delle statistiche congiunturali, come ha affermato nel documento relativo ai bisogni in materia di statistiche economiche generali. In particolare, essa necessita per la zona euro di aggregati tempestivi, affidabili e significativi.

     (5) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, ha individuato i principali indicatori economici europei (PIEE) che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1165/98.

     (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/ 98 in settori di particolare importanza per la politica monetaria e lo studio del ciclo economico.

     (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico.

     (8) L'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione include la riduzione degli oneri inutili che gravano sulle imprese e la diffusione delle nuove tecnologie,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

     1) L'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:

     a) al comma unico è aggiunta la lettera seguente:

     «d) partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee.

     I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. La loro approvazione ed attuazione è regolata dalla procedura di cui all'articolo 18.

     Vengono istituiti programmi di campionamento europei quando i programmi di campionamento nazionali non soddisfano le prescrizioni europee. Inoltre gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei, quando detti programmi offrono opportunità in vista di una riduzione sostanziale del costo del sistema statistico o dell'onere per le imprese che il rispetto dei requisiti europei comporta. Partecipando ad un programma di campionamento europeo uno Stato membro soddisfa le condizioni per la fornitura della variabile interessata, conformemente all'obiettivo di detto programma. I programmi europei di campionamento possono indicare le condizioni, il livello di dettaglio e le scadenze relativi alla trasmissione dei dati.»;

     b) è aggiunto il comma seguente:

     «Si fa ricorso alle indagini obbligatorie per ottenere informazioni che non sono ancora disponibili (nei termini richiesti) in altre fonti, quali i registri. Le indagini sono condotte utilizzando questionari elettronici e, se del caso, questionari web.»

     2) L'articolo 10 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronto con altri dati statistici, che deve essere effettuato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione (Eurostat). È inoltre verificata la loro coerenza interna.»;

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La valutazione della qualità è effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente le piccole imprese. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le necessarie informazioni, conformemente ad una metodologia europea comune sviluppata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.»

     3) L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. Previa consultazione del comitato del programma statistico, entro il 11 febbraio 2006 la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione, che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali.»

     4) L'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Entro il 11 agosto 2008 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro opportunità e qualità e sulla revisione degli indicatori. La relazione tratta altresì in modo specifico del costo del sistema statistico e dell'onere per le imprese, derivanti dal presente regolamento, in rapporto ai suoi benefici. Essa fa riferimento alle migliori prassi che consentono di limitare l'onere per le imprese e indica alcuni modi per ridurre l'onere e i costi.»

     5) All'articolo 17 è aggiunta la lettera seguente:

     «j) l'istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4).»

     6) Gli allegati da A a D sono modificati conformemente all'allegato.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)