§ 11.1.61 - Regolamento 8 settembre 2006, n. 1329.
Regolamento (CE) n. 1329/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:08/09/2006
Numero:1329


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 11.1.61 - Regolamento 8 settembre 2006, n. 1329.

Regolamento (CE) n. 1329/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 e 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 9 settembre 2006, n. L 247).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

     (2) Il 12 gennaio 2006 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2.

     L’IFRIC 8 chiarisce che il principio contabile IFRS 2 Pagamenti basati su azioni si applica alle operazioni in cui un’entità effettua pagamenti basati su azioni per un corrispettivo apparentemente nullo o inadeguato.

     (3) Il 1° marzo 2006 l’IFRIC ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati. L’IFRIC 9 chiarisce taluni aspetti del trattamento dei derivati incorporati nel quadro dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

     (4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 8 e l’IFRIC 9 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

     1) l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2 viene inserita come indicato nell’allegato del presente regolamento;

     2) l’interpretazione IFRIC 9 «Rivalutazione dei derivati incorporati» viene inserita come indicato nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Le imprese applicano l’IFRIC 8 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio, febbraio, marzo o aprile, nel qual caso applicano l’IFRIC 8 al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2007.

     2. Le imprese applicano l’IFRIC 9 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio, febbraio, marzo, aprile o maggio, nel qual caso applicano l’IFRIC 9 al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2007.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

 

     IFRIC 8 Interpretazione IFRIC 8 «Ambito di applicazione dell’IFRS 2»

     IFRIC 9 Interpretazione IFRIC 9 «Rivalutazione dei derivati incorporati»

 

 

INTERPRETAZIONE IFRIC 8

Ambito di applicazione dell’IFRS 2

 

     Riferimenti

     — IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

     — IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

 

     Premessa

     1. L’IFRS 2 si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l’entità acquisisce o riceve dei beni o servizi.

     I beni comprendono rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non finanziarie (IFRS 2, paragrafo 5). Di conseguenza, salvo per particolari operazioni escluse dal suo ambito di applicazione, l’IFRS 2 si applica a tutte le operazioni nelle quali l’entità riceve attività non finanziarie o servizi come corrispettivo per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. L’IFRS 2 si applica anche alle operazioni in cui l’entità assume delle passività, rispetto ai beni o ai servizi ricevuti, che sono basate sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa.

     2. In taluni casi, tuttavia, potrebbe essere difficile dimostrare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti. Ad esempio un’entità può assegnare azioni ad un’organizzazione di beneficenza a titolo gratuito. Di solito non è possibile identificare i beni o servizi specifici ricevuti in cambio di un’operazione di questo tipo. Una situazione analoga potrebbe presentarsi in operazioni con altre parti.

     3. L’IFRS 2 prevede che le operazioni nelle quali dei pagamenti basati su azioni siano fatti ai dipendenti vengano misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) dei pagamenti basati su azioni alla data di assegnazione (IFRS 2, paragrafo 11) (*). Pertanto l’entità non è tenuta a stimare direttamente il fair value dei servizi resi dai dipendenti.

     4. Per le operazioni nelle quali i pagamenti basati su azioni vengono fatti a terzi non dipendenti, l’IFRS 2 postula l’esistenza di una presunzione relativa che il fair value dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente.

     In queste situazioni l’IFRS 2 prevede che l’operazione venga misurata al fair value dei beni o servizi alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio (IFRS 2, paragrafo 13). Pertanto vi è la sottesa presunzione che l’entità sia in grado di identificare i beni o servizi ricevuti da terzi non dipendenti. Ciò solleva la questione se l’IFRS si applichi in assenza di beni o servizi identificabili, il che a sua volta solleva un’altra questione: se l’entità ha fatto un pagamento basato su azioni e il corrispettivo identificabile ricevuto (qualora vi sia) risulta inferiore al fair value del pagamento basato su azioni, significa che i beni o i servizi sono stati ricevuti, anche se non sono stati specificamente identificati, e che pertanto si applica l’IFRS 2?

     5. Occorre notare che l’espressione «il fair value del pagamento basato su azioni» fa riferimento al fair value del pagamento basato su azioni in questione. Ad esempio un’entità potrebbe essere tenuta a norma della legislazione nazionale ad assegnare ai cittadini di un determinato paese una determinata parte delle sue azioni, che potrebbe essere trasferita soltanto ad altri cittadini di tale paese. Una tale restrizione al trasferimento può influire sul fair value delle azioni in questione, e pertanto tali azioni potrebbero avere un fair value (inferiore a quello di azioni per il resto identiche che non sono soggette a tali restrizioni. In questa situazione, se la questione di cui al paragrafo 4 venisse sollevata in relazione ad azioni soggette a restrizioni, l’espressione «fair value del pagamento basato su azioni» si riferirebbe al fair value delle azioni soggette a restrizioni e non al fair value delle altre azioni prive di restrizioni.

 

(*) Nel quadro dell’IFRS 2, ogni riferimento ai dipendenti riguarda anche terzi che forniscono servizi similari.

 

     Ambito di applicazione

     6. L’IFRS 2 si applica alle operazioni in cui l’entità o gli azionisti dell’entità hanno assegnato strumenti rappresentativi del capitale (**) o sostenuto una passività nel trasferire cassa o altre attività per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa. La presente interpretazione si applica a tali operazioni quando il corrispettivo identificabile ricevuto (o che verrà ricevuto) dall’entità, compresa la cassa, e il fair value del corrispettivo identificabile diverso dalla cassa (qualora vi sia) risulta inferiore al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta. Tuttavia la presente interpretazione non si applica alle operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS 2 conformemente ai paragrafi da 3 a 6 di tale IFRS.

 

(**) Sono inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità, della controllante dell’entità e di altre entità appartenenti allo stesso gruppo.

 

     Problema

     7. La questione affrontata nella presente interpretazione è se l’IFRS 2 si applichi alle operazioni nelle quali l’entità non

può identificare specificamente una parte o la totalità dei beni o dei servizi ricevuti.

 

     Interpretazione

     8. L’IFRS 2 si applica alle particolari operazioni in cui sono ricevuti beni o servizi, come ad esempio le operazioni nelle quali un’entità riceve beni o servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. Tra di esse rientrano le operazioni nelle quali l’entità non può identificare specificamente una parte o la totalità dei beni o dei servizi ricevuti.

     9. In caso di assenza di beni o servizi identificabili specificamente, vi sono altre circostanze che possono indicare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti, nel qual caso si applica l’IFRS 2. In particolare, il fatto che il corrispettivo identificabile ricevuto (qualora esista) risulti inferiore al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta è il segno tipico che un altro corrispettivo (ovvero beni o servizi non identificabili) è stato (o sarà) ricevuto.

     10. L’entità deve misurare i beni o servizi identificabili ricevuti conformemente all’IFRS 2.

     11. L’entità deve stimare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) pari alla differenza tra il fair value del pagamento basato su azioni e il fair value degli eventuali beni o servizi identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti).

     12. L’entità deve misurare i beni o servizi non identificabili ricevuti alla data di assegnazione. Tuttavia, in caso di operazioni regolate per cassa, la passività deve essere rimisurata a ciascuna data di chiusura del bilancio finché è regolata.

 

     Data di entrata in vigore

     13. L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° maggio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° maggio 2006, tale fatto deve essere indicato.

 

     Disposizioni transitorie

     14. L’entità deve applicare la presente interpretazione retroattivamente conformemente ai requisiti dello IAS 8, fatte salve le disposizioni transitorie dell’IFRS 2.

 

 

INTERPRETAZIONE IFRIC 9

Rivalutazione dei derivati incorporati

 

     Riferimenti

     — IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

     — IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

     — IFRS 3 Aggregazioni aziendali

 

     Premessa

     1. Lo IAS 39, paragrafo 10, definisce un derivato incorporato come «una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato — con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante».

     2. Lo IAS 39, paragrafo 11, stabilisce che un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato se, e soltanto se:

     a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;

     b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e

     c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni nel fair value rilevate nel conto economico (per esempio un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico non è separato).

 

     Ambito di applicazione

     3. Fatti salvi i seguenti paragrafi 4 e 5, la presente interpretazione si applica a tutti i derivati incorporati che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39.

     4. La presente interpretazione non affronta i problemi di rimisurazione derivanti da una rivalutazione dei derivati incorporati.

     5. La presente interpretazione non si occupa dell’acquisizione di contratti con derivati incorporati in un’aggregazione di imprese né della loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione.

 

     Problema

     6. Lo IAS 39 prevede che l’entità, nel momento in cui diventa parte di un contratto, valuti se i derivati incorporati eventualmente contenuti nel contratto debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati secondo il principio. La presente interpretazione affronta le seguenti questioni:

     a) lo IAS 39 prevede che tale valutazione venga fatta solo nel momento in cui l’entità diventa parte del contratto o piuttosto che la valutazione deve essere rivista lungo tutta la durata del contratto?

     b) un’entità che adotta gli IFRS per la prima volta deve fare la propria valutazione sulla base delle condizioni che esistevano nel momento in cui essa è diventata parte del contratto o di quelle prevalenti quando essa adotta gli IFRS per la prima volta?

 

     Interpretazione

     7. L’entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una successiva rivalutazione è vietata a meno che non vi sia una modifica delle condizioni del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesta la rivalutazione. L’entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri previsti collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari previsti in precedenza nel quadro del contratto.

     8. L’entità che utilizza per la prima volta gli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più avanzata tra le due seguenti: la data in cui è diventata parte del contratto o la data in cui è richiesta una rivalutazione a norma del paragrafo 7.

 

     Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

     9. L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° giugno 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica l’interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° giugno 2006, tale fatto deve essere indicato. L’interpretazione deve essere applicata retroattivamente.