§ 11.1.56 - Decisione 14 luglio 2006, n. 505.
Decisione n. 2006/505/CE della Commissione che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:14/07/2006
Numero:505


Sommario
Art. 1.      È istituito un gruppo di esperti non governativi in materia contabile, di seguito denominato «il gruppo».
Art. 2.  Mandato
Art. 3.  Composizione e nomina
Art. 4.  Funzionamento
Art. 5.  Spese di riunione
Art. 6.  Applicabilità


§ 11.1.56 - Decisione 14 luglio 2006, n. 505.

Decisione n. 2006/505/CE della Commissione che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

(G.U.U.E. 21 luglio 2006, n. L 199).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     considerando quanto segue:

     (1) Un livello elevato di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria per tutte le società negoziate in mercati pubblici della Comunità è necessario per costruire un mercato dei capitali integrato che funzioni in modo efficace, regolare ed efficiente.

     (2) Per contribuire ad un miglior funzionamento del mercato interno, il regolamento 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive alle società quotate in un mercato regolamentato di redigere i propri conti consolidati conformemente ad un unico corpus di principi contabili mondiali, comunemente denominati International Financial Reporting Standard (IFRS). Il regolamento prevede al considerando 10 la creazione di un comitato tecnico di contabilità che fornisca alla Commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione dei principi contabili internazionali.

     (3) Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è stato costituito nel marzo del 2001 dalle organizzazioni che rappresentano i redattori e gli utenti dei conti e le professioni contabili partecipanti al processo di informativa finanziaria; l’EFRAG fornisce un parere sulla conformità del principio o dell’interpretazione da omologare con il diritto comunitario e in particolare con i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e con il principio del quadro fedele di cui alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

     (4) Considerato che l’EFRAG è un organismo privato, è importante per la qualità, la trasparenza e la credibilità del processo di omologazione istituire un’infrastruttura istituzionale appropriata che assicuri che la consulenza dell’EFRAG in materia di omologazione sia obiettiva ed equilibrata.

     (5) In questo contesto la Commissione ritiene che debba essere costituito un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili composto da esperti indipendenti e da rappresentanti di alto livello degli organismi di normazione nazionali avente il mandato di esaminare il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG al fine di valutare se il suo contenuto sia equilibrato e obiettivo,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     È istituito un gruppo di esperti non governativi in materia contabile, di seguito denominato «il gruppo».

 

     Art. 2. Mandato

     Il ruolo del gruppo consiste nel fornire una consulenza alla Commissione in merito al carattere equilibrato e obiettivo dei pareri dell’EFRAG sull’omologazione degli International Financial Reporting Standard (IFRS) e delle International Financial Reporting Committee Interpretation (IFRIC), prima che essa adotti una decisione in merito all’omologazione.

 

     Art. 3. Composizione e nomina

     1. Il gruppo comprende un massimo di sette membri.

     2. La Commissione nomina i membri del gruppo tra esperti indipendenti la cui esperienza e competenza nel settore contabile, in particolare dell'informativa finanziaria, siano ampiamente riconosciute a livello comunitario. I membri sono selezionati sulla base delle candidature ammissibili presentate in risposta all’invito a manifestare interesse pubblicato sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi.

     3. La Commissione applicherà i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature:

     — comprovata competenza ed esperienza tecnica di alto livello, anche a livello europeo e/o internazionale, nel settore contabile, in particolare dell’informativa finanziaria,

     — indipendenza,

     — necessità di una composizione equilibrata in termini di provenienza geografica, equilibrio tra i sessi, funzioni e dimensioni delle imprese o degli organismi interessati.

     4. I membri sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno. I membri non possono aver partecipato ai lavori dell’EFRAG prima della loro nomina nel gruppo né possono parteciparvi durante il loro mandato.

     5. I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza ed obiettività.

     6. I membri del gruppo hanno un mandato di tre anni, con possibilità di rinnovo. Il regolamento interno del gruppo può prevedere la sostituzione parziale dei membri ogni anno per gruppi di 2 o 3.

     7. Qualora un membro del gruppo rassegni le dimissioni durante il suo mandato o non sia più in grado di contribuire in modo effettivo ai lavori del gruppo o non soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 o all’articolo 287 del trattato, la Commissione nomina un nuovo membro del gruppo conformemente ai paragrafi 3 e 4 per il resto del suo mandato.

     8. La Commissione pubblica sul sito Internet della Direzione generale Mercato interno e servizi i nomi dei membri da essa nominati. Tali nomi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

     Art. 4. Funzionamento

     1. Il gruppo è presieduto da uno dei suoi membri. Il presidente viene eletto a maggioranza semplice per un periodo di un anno.

     2. Il rappresentante della Commissione assisterà alle riunioni del gruppo e potrà partecipare alle discussioni. Anche altri funzionari della Commissione interessati alle questioni discusse dal gruppo possono partecipare alle sue riunioni.

     3. Dopo aver ricevuto il parere dell’EFRAG sull’omologazione degli IFRS o delle IFRIC, il gruppo fornisce la propria consulenza volta ad accertare se il parere dell'EFRAG sia obiettivo e equilibrato.

     4. Il gruppo fornisce la propria consulenza alla Commissione in un breve lasso di tempo che non dovrebbe superare le tre settimane a decorrere dalla data di ricevimento del parere dell'EFRAG.

     In circostanze eccezionali, in particolare quando la questione è complessa, questo periodo può essere prolungato a quattro settimane.

     5. La consulenza finale del gruppo è pubblicata sul sito Internet della Commissione.

     6. Quando il gruppo identifica un punto problematico, il presidente del gruppo avvia un dialogo con l'EFRAG al fine di risolvere la questione prima che il gruppo emetta la propria consulenza finale. La Commissione può fornire assistenza nelle discussioni tra il gruppo e l’EFRAG nell’intento di trovare una soluzione equilibrata.

     7. Il presidente del gruppo di esperti tecnici (TEG) dell’EFRAG può partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatore. Il presidente o il rappresentante della Commissione possono inoltre chiedere ad altri esperti od osservatori aventi competenza specifica su un punto dell’ordine del giorno di partecipare, se ciò è utile e/o necessario, ai lavori del gruppo.

     8. Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora secondo la Commissione esse abbiano natura riservata.

     9. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello adottato dalla Commissione.

     10. Oltre ai documenti menzionati nel presente articolo, la Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.

 

     Art. 5. Spese di riunione

     La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le sue norme sul rimborso spese di esperti esterni.

     I membri, gli esperti e gli osservatori non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

     Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo da parte dei servizi competenti della Commissione.

 

     Art. 6. Applicabilità

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Essa si applica fino al 13 luglio 2009. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.