§ 11.1.32 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2106.
Regolamento (CE) n. 2106/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:21/12/2005
Numero:2106


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 11.1.32 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2106.

Regolamento (CE) n. 2106/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 22 dicembre 2005, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

      (2) La Commissione ha adottato il principio contabile internazionale IAS 39, ad eccezione di talune sue disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura, con il regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dello IAS 39. La Commissione ha apportato modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 nel senso di una restrizione dell’opzione del fair value con il regolamento (CE) n. 1864/2005 della Commissione.

      (3) Il 14 aprile 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica allo IAS 39 che consente alle entità di designare, in talune circostanze, un’operazione infragruppo programmata denominata in valuta estera come elemento coperto nel loro bilancio consolidato. È una pratica corrente di gestione del rischio designare il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata come elemento coperto, ma lo IAS 39 attualmente in vigore non permette la contabilizzazione delle operazioni di copertura in questi casi. Conformemente allo IAS 39 attualmente in vigore, solo un’operazione esterna all’entità può essere designata come elemento coperto.

      (4) La consultazione degli esperti del settore ha confermato che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

      (5) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il principio contabile internazionale IAS 39, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Le imprese applicano le modifiche allo IAS 39 quali riportate nell’allegato del presente regolamento al più tardi alla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

 

          Art. 3.

     Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Il principio contabile internazionale IAS 39 è modificato come segue.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

 

IAS N.

Titolo

IAS 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

 

     1) Il paragrafo 80 è sostituito dal testo seguente:

     «80. Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all’entità possono essere designati come elementi coperti. Ne segue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità o segmenti nello stesso gruppo soltanto nei bilanci individuali o nei bilanci separati di quelle entità o di quei segmenti e non nei bilanci consolidati del gruppo. Come un’eccezione, il rischio di valuta estera di un elemento monetario infragruppo (per esempio un debito/credito tra due controllate) può qualificarsi come un elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un’esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente al consolidamento secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell’operazione di consolidamento quando l’elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata altamente probabile può essere qualificato come elemento coperto nel bilancio consolidato, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell’entità che effettua l’operazione e il rischio di valuta estera influisca sul conto economico consolidato.»

 

     2) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 108A e 108B:

     «108A. Un’entità deve applicare l’ultima frase del paragrafo 80 ed i paragrafi AG99A e AG99B nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità ha designato come elemento coperto un’operazione programmata esterna che:

     a) è denominata nella valuta funzionale dell’entità che effettua l’operazione;

     b) dà origine ad un’esposizione che influirà sul conto economico consolidato (ovvero è denominata in una valuta diversa da quella di presentazione del gruppo); e

     c) avrebbe potuto essere oggetto della contabilizzazione delle operazioni di copertura se non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell’entità che la effettua,

     può applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel bilancio consolidato dell’esercizio o degli esercizi antecedenti la data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 80 e dei paragrafi AG99A e AG99B.

     108B. Un’entità non è tenuta ad applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative concernenti esercizi antecedenti la data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 80 e del paragrafo AG99A.»

 

     3) Nella guida operativa di cui all’appendice A, i paragrafi AG99A e AG99B sono rinumerati come AG99C e AG99D e sono inseriti i seguenti paragrafi AG99A, AG99B e AG133:

     «AG99A. Il paragrafo 80 prevede che nel bilancio consolidato il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata altamente probabile possa qualificarsi come elemento coperto in un’operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell’entità che effettua tale operazione e il rischio di valuta estera influisca sul conto economico consolidato. Per entità si può intendere a tal fine un’impresa madre, un’impresa controllata, un’impresa collegata, un’impresa comune (joint venture) o una succursale. Se il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata non influisce sul conto economico consolidato, l’operazione in questione non può qualificarsi come elemento coperto. Ciò vale di norma per i pagamenti di royalty, i pagamenti di interessi o di commissioni di gestione tra membri dello stesso gruppo, a meno che ci sia un’operazione esterna collegata. Tuttavia quando il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata influisce sul conto economico consolidato, l’operazione in questione può qualificarsi come elemento coperto. Un esempio di tale operazione sono gli acquisti o le vendite programmati di rimanenze tra i membri dello stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari dall’entità del gruppo che li ha fabbricati ad un’entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività può influire sul conto economico consolidato. Ciò può verificarsi, ad esempio, poiché gli impianti e i macchinari vengono ammortizzati dall’entità che li ha acquistati e l’importo inizialmente rilevato per gli impianti e i macchinari può cambiare se l’operazione infragruppo programmata è denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell’entità che li ha acquistati.

     AG99B. Se la copertura di un’operazione infragruppo programmata si qualifica per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, qualsiasi utile o perdita che sono rilevati direttamente a patrimonio netto secondo quanto previsto al paragrafo 95, lettera a), devono essere riclassificati a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi durante i quali il rischio di valuta estera dell’operazione coperta influisce sul conto economico consolidato.

     AG133. Un’entità può avere designato un’operazione infragruppo programmata come elemento coperto, all’inizio di un esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva (o, ai fini della rideterminazione dei valori delle informazioni comparative, all’inizio di un esercizio comparativo precedente), in un’operazione di copertura che si qualificherebbe per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo quanto previsto nel presente principio (quale modificato dall’ultima frase del paragrafo 80). La suddetta entità può utilizzare tale designazione per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel suo bilancio consolidato dall’inizio dell’esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva (o dall’inizio dell’esercizio comparativo precedente). Tale entità deve altresì applicare i paragrafi AG99A e AG99B dall’inizio dell’esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva. Tuttavia, conformemente al paragrafo 108B, non è tenuta ad applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative per

gli esercizi precedenti.»