§ 98.1.18582 - Legge 10 maggio 1983, n. 188.
Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1983
Numero:188


Sommario
Art. 1.      Al personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti, del Ministero della difesa, è attribuita una indennità di incentivazione in rapporto al rendimento, [...]
Art. 2.      I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1983 mediante riduzione dei capitoli [...]


§ 98.1.18582 - Legge 10 maggio 1983, n. 188. [1]

Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa.

(G.U. 18 maggio 1983, n. 134)

 

     Art. 1.

     Al personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti, del Ministero della difesa, è attribuita una indennità di incentivazione in rapporto al rendimento, misurato sulla base di indicatori di produttività da definire con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

     Tale indennità assorbe le particolari forme di compenso per lavoro straordinario stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

 

          Art. 2.

     I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1983 mediante riduzione dei capitoli 4005 (lire 9 miliardi), 4011 (lire 13 miliardi e 830 milioni), 4031 (lire 7 miliardi e 340 milioni) e 4051 (11 miliardi e 830 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.