§ 98.1.18551- Legge 9 febbraio 1983, n. 28.
Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/02/1983
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 2.      I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'art. 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 825 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti
Art. 4.      Il numero 5 del primo comma dell'art. 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente


§ 98.1.18551- Legge 9 febbraio 1983, n. 28.

Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato.

(G.U. 15 febbraio 1983, n. 44)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri".

 

          Art. 2.

     I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'art. 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

     "5) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;

     6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi".

     Allo stesso art. 823 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 825 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

     "Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.

     La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo.

     Il predetto termine ha carattere perentorio".

 

          Art. 4.

     Il numero 5 del primo comma dell'art. 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 823".