Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/02/1983 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente |
Art. 2. I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'art. 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 825 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti |
Art. 4. Il numero 5 del primo comma dell'art. 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente |
§ 98.1.18551- Legge 9 febbraio 1983, n. 28.
Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato.
(G.U. 15 febbraio 1983, n. 44)
Il primo comma dell'art. 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri".
I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'art. 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"5) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi".
Allo stesso art. 823 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".
Il primo comma dell'art. 825 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:
"Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo.
Il predetto termine ha carattere perentorio".
Il numero 5 del primo comma dell'art. 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 823".