§ 39.1.30 - L. 31 dicembre 1996, n. 672.
Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:31/12/1996
Numero:672


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Art. 2.  Norme transitorie.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 39.1.30 - L. 31 dicembre 1996, n. 672.

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.

(G.U. 3 gennaio 1997, n. 2).

 

Art. 1. Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

     1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla proclamazione";

     b) all'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione";

     c) all'articolo 14 è abrogato il comma 5;

     d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", è inserita la seguente: "regionale";

     e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "proclamato eletto".

 

     Art. 2. Norme transitorie.

     1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge diffida i candidati non eletti alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, che non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, a depositare la dichiarazione stessa entro quarantacinque giorni dalla diffida. Ove la dichiarazione sia depositata nel predetto termine di quarantacinque giorni, sono revocate le sanzioni amministrative pecuniarie già irrogate, delle quali è comunque sospesa l'esecuzione durante il decorso dei termini previsti dal presente comma.

     2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.