Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 31/12/1996 |
Numero: | 672 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515. |
Art. 2. Norme transitorie. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 39.1.30 - L. 31 dicembre 1996, n. 672.
Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.
(G.U. 3 gennaio 1997, n. 2).
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla proclamazione";
b) all'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione";
c) all'articolo 14 è abrogato il comma 5;
d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", è inserita la seguente: "regionale";
e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "proclamato eletto".
Art. 2. Norme transitorie.
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della
2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.