§ 38.13.22 - Legge 2 febbraio 1968, n. 51.
Norme integrative della legge 30 gennaio 1962, n. 18, concernente il risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:02/02/1968
Numero:51


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      L'art. 13 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è soppresso.


§ 38.13.22 - Legge 2 febbraio 1968, n. 51.

Norme integrative della legge 30 gennaio 1962, n. 18, concernente il risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo.

(G.U. 16 febbraio 1968, n. 42)

 

     Art. 1.

     All'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il risanamento viene attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Palermo.

     I piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dall'organo regionale competente ai sensi dello statuto della Regione siciliana.

     Il termine "piano di risanamento", ove impiegato nel corso della presente legge o della legge 30 gennaio 1962, n. 28, deve ritenersi equivalente, a tutti gli effetti, al termine "piano particolareggiato di esecuzione"".

 

          Art. 2.

     L'art. 13 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è soppresso.