Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.11 normativa antisismica |
Data: | 05/12/1978 |
Numero: | 788 |
Sommario |
Art. unico. Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto -legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre [...] |
§ 38.11.1a - Legge 5 dicembre 1978, n. 788.
Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.
(G.U. 14 dicembre 1978, n. 348)
Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto -
Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggetti all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma e all'articolo 3, quarto comma, del
Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto -
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.