| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.10 lavori pubblici | 
| Data: | 15/01/1951 | 
| Numero: | 34 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue | 
§ 38.10.e - Legge 15 gennaio 1951, n. 34. [1]
Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.
(G.U. 9 febbraio 1951, n. 33).
     Il secondo comma dell'art. 1 della 
"Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse".
[1] Abrogata dall'art. 1 del