Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/12/1987 |
Numero: | 600 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza [...] |
Art. 2. 1. Ai sensi della direttiva n. 86/109/CEE, gli allegati 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, risultano sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto |
Art. 3. 1. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE l'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 risulta sostituito dall'allegato III al presente decreto |
Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.12815 - D.M. 14 dicembre 1987, n. 600.
Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi.
(G.U. 20 aprile 1988, n. 92, S.O.)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE:
Visto l'art. 14 della
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Vista la
Vista la
Vista la
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che recano modificazioni ed integrazioni alle suddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195;
Visto il
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, e del commercio con l'estero;
Emana
il seguente decreto:
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della
2. Le direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.
1. Ai sensi della
1. Ai sensi della
2. Ai sensi della
"B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca).
C) Sementi certificate di 1a riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone).
D) Sementi certificate di 2a riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone)".
3. Ai sensi della
"B) Sementi di base di granoturco e sorgo spp.
C) Sementi certificate di segale, granoturco, sorgo spp e scagliola".
4. Ai sensi della
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegati