§ 98.1.12815 - D.M. 14 dicembre 1987, n. 600.
Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/12/1987
Numero:600


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza [...]
Art. 2.      1. Ai sensi della direttiva n. 86/109/CEE, gli allegati 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, risultano sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto
Art. 3.      1. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE l'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 risulta sostituito dall'allegato III al presente decreto
Art. 4.      1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.12815 - D.M. 14 dicembre 1987, n. 600.

Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi.

(G.U. 20 aprile 1988, n. 92, S.O.)

 

 

     IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE:

     Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

     Vista la direttiva n. 86/109/CEE, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate", e la n. 86/155/CEE, che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

     Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che recano modificazioni ed integrazioni alle suddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809 e 18 gennaio 1984, n. 27;

     Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;

     Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, e del commercio con l'estero;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. Le direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Ai sensi della direttiva n. 86/109/CEE, gli allegati 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, risultano sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE l'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 risulta sostituito dall'allegato III al presente decreto.

     2. Ai sensi della direttiva n. 85/155/CEE le lettere B) , C) e D) del punto V) dell'art. 21 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite:

     "B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca).

     C) Sementi certificate di 1a riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone).

     D) Sementi certificate di 2a riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone)".

     3. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le titolazioni delle lettere B) e C) dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite:

     "B) Sementi di base di granoturco e sorgo spp.

     C) Sementi certificate di segale, granoturco, sorgo spp e scagliola".

     4. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE gli allegati 2 (peso dei lotti e dei campioni), 4 (piccoli imballaggi), 5 (contrassegno degli imballaggi), 6 (condizioni cui debbono, soddisfare le sementi) e 7 (condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione) del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano modificati secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV al presente decreto.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegati