Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/01/1987 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 1. I sottufficiali di complemento in servizio alla data del 7 giugno 1983 i quali, per mancanza delle condizioni stabilite dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, non hanno [...] |
Art. 2. I vincitori del concorso saranno promossi sergenti maggiori in servizio permanente ed immessi nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi con la stessa decorrenza dei pari [...] |
Art. 3. Ai concorrenti di cui ai precedenti articoli, si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 212/83, nelle disposizioni compatibili |
Art. 4. I partecipanti al concorso non in servizio, dovranno possedere l'idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato, nonchè i requisiti richiesti in [...] |
Art. 5. I sottufficiali di complemento di cui all'art. 1, non in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono presentare entro il termine perentorio di [...] |
§ 98.1.12161 - D.M. 15 gennaio 1987, n. 136. [1]
Norme per la partecipazione ai concorsi, previsti per l'immissione in servizio permanente, dei sergenti, sergenti maggiori e marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.
(G.U. 7 aprile 1987, n. 81)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la
Visto l'art. 22 della
Decreta:
I sottufficiali di complemento in servizio alla data del 7 giugno 1983 i quali, per mancanza delle condizioni stabilite dalla
I sergenti di complemento debbono aver maturato nel grado, alla data di pubblicazione del presente decreto, almeno due anni e sei mesi di servizio.
I vincitori del concorso saranno promossi sergenti maggiori in servizio permanente ed immessi nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi con la stessa decorrenza dei pari grado con i quali hanno concorso.
Per i sergenti non più in servizio, la nomina a sergente maggiore avrà decorrenza economica dalla data di riassunzione in servizio.
I concorrenti giudicati idonei e non vincitori potranno partecipare al primo concorso utile successivo. Risultandone vincitori si applicano le disposizioni dei precedenti commi.
Ai concorrenti di cui ai precedenti articoli, si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 212/83, nelle disposizioni compatibili.
I partecipanti al concorso non in servizio, dovranno possedere l'idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato, nonchè i requisiti richiesti in generale per la partecipazione ai pubblici concorsi.
I sottufficiali di complemento di cui all'art. 1, non in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono presentare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla suddetta data, domanda di partecipazione al concorso per l'immissione in servizio permanente con il grado di sergente maggiore.
La domanda dovrà essere redatta su carta da bollo e indirizzata, a seconda che si tratti di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, rispettivamente a:
Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito - 1ª Divisione - Via XX Settembre n. 123 - 00187 Roma;
Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 6ª Divisione - Piazza della Marina - 00100 Roma;
Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.
La direzione generale avrà cura di comunicare al candidato la data del primo concorso utile al quale potrà partecipare, il relativo bando con i programmi di esame, la documentazione necessaria da produrre e le indicazioni per essere sottoposto agli accertamenti sanitari sull'idoneità fisica al servizio militare incondizionato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del