§ 98.1.11881 - D.M. 1 settembre 1988, n. 430.
Riconoscimento dell'attività medica all'estero ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/09/1988
Numero:430


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica, il servizio prestato a partire dal 22 ottobre [...]
Art. 2.      Ai soli fini della formulazione delle graduatorie previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, il servizio [...]
Art. 3.      1. Il servizio prestato all'estero deve essere certificato dal legale rappresentante dell'impresa e confermato dalla competente autorità consolare italiana, che all'uopo [...]
Art. 4.      L'attività prestata è riconosciuta come servizio prestato in medicina generale nei seguenti casi
Art. 5.      Per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1987 nonchè per i servizi prestati dopo tale data qualora la certificazione non sia conforme alle disposizioni degli articoli [...]


§ 98.1.11881 - D.M. 1 settembre 1988, n. 430.

Riconoscimento dell'attività medica all'estero ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica.

(G.U. 10 ottobre 1988, n. 238)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che disciplina l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

     Visto in particolare l'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 618/80 il quale prevede che "Ai medici italiani che verranno assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a lavoratori italiani all'estero, è riconosciuto il servizio prestato ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza sanitaria generica, specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi svolti in Italia, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità";

     Ritenuto di dare attuazione alla disposizione sopraindicata;

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali;

     Ritenuto che l'attività di assistenza sanitaria generica e specialistica prestata dai medici italiani assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia a favore dei lavoratori italiani all'estero dipendenti dalle imprese suddette può essere ricondotta a quella svolta in Italia dai medici di medicina generale, dai medici pediatri o dai medici specialisti ambulatoriali in regime convenzionale con le unità sanitarie locali;

     Ritenuto, pertanto, di equiparare, ai fini dell'accesso alle convenzioni stipulate in attuazione dell'art. 48 della legge n. 833 predetta, l'attività prestata dai predetti medici ai lavoratori italiani all'estero secondo le indicazioni di cui sopra;

     Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica, il servizio prestato a partire dal 22 ottobre 1987 dai medici italiani assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia a favore dei lavoratori italiani all'estero dipendenti dalle imprese suddette è riconosciuto, in relazione al tipo di attività svolta, secondo i seguenti criteri di equiparazione:

     1) l'attività di assistenza sanitaria generica è equipollente a quella di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978;

     2) l'attività di assistenza specialistica in pediatria è equipollente a quella di medico specialista in pediatria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978;

     3) l'attività di assistenza specialistica in branche diverse dalla pediatria è equipollente a quella di medico specialista ambulatoriale nella specialità in cui l'attività stessa è svolta per un numero di ore corrispondente a quello massimo previsto dagli accordi collettivi.

     Nel caso in cui siano stati svolti nello stesso periodo più servizi riconducibili alle attività sopraindicate, il servizio stesso è riconosciuto come prestato in medicina generale.

 

          Art. 2.

     Ai soli fini della formulazione delle graduatorie previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, il servizio prestato all'estero è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, secondo i criteri di equipollenza fissati al precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     1. Il servizio prestato all'estero deve essere certificato dal legale rappresentante dell'impresa e confermato dalla competente autorità consolare italiana, che all'uopo può disporre gli opportuni accertamenti anche ai fini della rispondenza dell'attività svolta a quella risultante dal contratto.

     2. Per l'attività svolta da medici italiani in Paesi extracomunitari a partire dal 1° gennaio 1988 la certificazione di cui al comma precedente deve riportare gli estremi del contratto di lavoro con l'indicazione dell'attività per la quale il medico viene assunto nonchè gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

     3. Dalla certificazione deve risultare la data di effettivo inizio dell'attività assistenziale all'estero, la durata della stessa, il tipo di attività espletata (generica, pediatrica o specialistica) nonchè, per l'attività specialistica, la branca nella quale l'attività stessa è stata espletata.

 

          Art. 4.

     L'attività prestata è riconosciuta come servizio prestato in medicina generale nei seguenti casi:

     a) qualora dalla certificazione dell'impresa non risulti il tipo di assistenza sanitaria erogata (medicina generica, pediatrica, specialistica);

     b) qualora dalla certificazione risulti la prestazione di attività specialistica senza l'indicazione della specifica disciplina specialistica nella quale il servizio è stato prestato;

     c) qualora la specifica attività specialistica certificata sia stata svolta da un medico non in possesso del diploma di specializzazione o dell'attestato di libera docenza previsti dagli accordi collettivi nazionali per lo svolgimento dell'attività;

     d) qualora lo svolgimento di attività specialistica nei Paesi extracomunitari non sia stato previsto espressamente dal contratto.

 

          Art. 5.

     Per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1987 nonchè per i servizi prestati dopo tale data qualora la certificazione non sia conforme alle disposizioni degli articoli precedenti, il riconoscimento è disposto con provvedimento del Ministero della sanità secondo i criteri di cui al presente decreto, su domanda dell'interessato, previ gli accertamenti eventualmente necessari.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.