§ 98.1.11434 - D.M. 3 febbraio 1988, n. 82.
Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/02/1988
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali e tipi di autorizzazioni
Art. 2.  Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili
Art. 3.  Formazione delle graduatorie
Art. 4.  Esclusione dalle graduatorie
Art. 5.  Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa
Art. 6.  Autorizzazioni bilaterali che non costituiscono assegnazioni fisse
Art. 7.  Presentazione delle domande
Art. 8.  Valutazione dei requisiti delle imprese
Art. 9.  Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
Art. 10.  Sospensione e revoca delle autorizzazioni
Art. 11.  Imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali
Art. 12.      E' abrogato il decreto ministeriale 18 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni


§ 98.1.11434 - D.M. 3 febbraio 1988, n. 82.

Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

(G.U. 21 marzo 1988, n. 67)

 

 

     IL MINISTRO DEI TRASPORTI

     Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;

     Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee 19 luglio 1968, n. 1018, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. 41/5 del 23 luglio 1968;

     Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 23 aprile 1970;

     Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 30 maggio 1983, relativo alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni internazionali e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto ministeriale 28 novembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 27 dicembre 1984, dal decreto ministeriale 5 dicembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984, dal decreto ministeriale 6 marzo 1985 e dal decreto ministeriale 15 ottobre 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 1986;

     Ritenuta l'opportunità, già indicata nelle premesse del citato decreto 18 maggio 1983, di adeguare la disciplina predetta alla prossima istituzione delle abilitazioni speciali previste dall'art. 16 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè di semplificare il sistema di assegnazione delle autorizzazioni per graduatoria e di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle piccole imprese singolarmente e nelle forme di cooperative e consorzi;

     Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale istituita con decreto ministeriale n. 12/1981 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981, e tenuto conto del suo parere favorevole;

     Decreta:

 

     Art. 1. Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali e tipi di autorizzazioni

     Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in conto terzi su strada le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che:

     abbiano conseguito la speciale abilitazione al trasporto internazionale;

     abbiano disponibilità di uno o più autotreni, autoarticolati o autoveicoli con capacità di carico superiore a 35 q.li e peso complessivo superiore a 60 q.li, provvisti di autorizzazione al trasporto per conto di terzi.

     Nel presente decreto, per disponibilità s'intende quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

     Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto per conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono ai sensi delle disposizioni internazionali.

     Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate dalla Direzione generale M.C.T.C. e possono essere multilaterali o bilaterali.

 

          Art. 2. Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

     Le autorizzazioni multilaterali ogni anno disponibili per l'area geografica della Comunità economica europea (multilaterali CEE) e per quella della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto esplicita domanda e secondo l'ordine delle due seguenti graduatorie:

     A) per il 50% alle imprese non titolari di multilaterali che abbiano effettuato almeno 24 viaggi all'anno a carico nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero 100 viaggi di assegnazione negli ultimi due anni;

     B) per il 50% alle imprese già in possesso di una o più multilaterali.

     Se le multilaterali CEE o le multilaterali CEMT disponibili sono in numero dispari, le autorizzazioni in più sono assegnate alla graduatoria B).

     Se le ditte collocate in una delle due graduatorie sono meno numerose delle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni eccedenti sono assegnate alle ditte dell'altra graduatoria che seguono nell'ordine quelle già vincitrici. Le autorizzazioni, ancora disponibili dopo tale assegnazione, sono assegnate alle ditte che già ottengono un'autorizzazione, ripartite nelle due graduatorie come disposto dal primo comma del presente articolo, e così successivamente se sono ancora disponibili autorizzazioni.

     Per il primo anno di applicazione del presente decreto le autorizzazioni CEMT disponibili verranno assegnate nella misura dei 2/3 alla graduatoria delle ditte già titolari di multilaterali e di 1/3 a quella delle ditte contemplate alla lettera A) del presente articolo.

 

          Art. 3. Formazione delle graduatorie

     Le graduatorie A e B di cui al precedente art. 2 sono formate attribuendo i seguenti punti:

     a) 1 per ogni veicolo di cui all'art. 1 in disponibilità della impresa richiedente ed in eccedenza rispetto al numero di autorizzazioni permanenti o assegnazione di 100 viaggi, anche per differenti relazioni di traffico, di cui l'impresa sia titolare;

     b) 0,4 per ogni anno, fino al quinto, di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto merci su strada; 0,3 per ogni anno dal sesto al decimo; 0,2 per ogni anno dall'undicesimo al quindicesimo e 0,1 per ogni anno in più fino al ventesimo;

     c) 1 per ciascuna relazione di traffico per la quale l'impresa sia titolare di un'autorizzazione permanente o assegnazione di almeno 24 viaggi.

     In entrambe le graduatorie, a parità di punteggio è preferita l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato per l'esercizio dell'attività di trasporto per conto di terzi.

     Le graduatorie sono approvate con decreto ministeriale ed hanno validità fino all'approvazione di quelle successive.

 

          Art. 4. Esclusione dalle graduatorie

     Non è inclusa nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 l'impresa:

     a) che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbia in disponibilità veicoli in numero superiore a quello delle autorizzazioni permanenti o assegnazioni fisse di 100 viaggi; sarà tuttavia inclusa se nella domanda abbia indicato il numero e il tipo delle autorizzazioni bilaterali cui dichiari di rinunciare nel caso in cui ottenga un'autorizzazione multilaterale;

     b) che, nell'anno di presentazione della domanda, abbia utilizzato una o più autorizzazioni multilaterali in misura insufficiente per il rinnovo;

     c) che, nell'anno stesso, ovvero nell'anno precedente abbia ceduto, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, un'autorizzazione multilaterale;

     d) che nell'anno stesso abbia conseguito per graduatoria autorizzazioni multilaterali;

     e) cui sia stata inflitta la revoca di autorizzazione, a seguito di condanna penale nel triennio, ovvero ai sensi del primo comma dell'art. 10 nel biennio, precedente l'anno cui si riferisce la graduatoria;

     f) cui sia stata inflitta la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi del successivo art. 10, nell'anno precedente quello cui si riferisce la graduatoria.

     L'esclusione di cui al punto d) non opera qualora tutte le imprese in graduatoria ottengano autorizzazioni.

 

          Art. 5. Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

     Le autorizzazioni permanenti utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo da considerare ai sensi del successivo art. 8, sentita la commissione consultiva costituita con il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e successive modificazioni - di seguito indicata come commissione - sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi di numero non inferiore alla media mensile da considerare, moltiplicata per 14.

     Sentita la commissione, la direzione generale stabilisce:

     quando o per quali relazione di traffico le autorizzazioni bilaterali permanenti sono trasformate in assegnazioni fisse di autorizzazioni a viaggio e viceversa, su domanda delle imprese legittimamente interessate;

     il numero dei viaggi necessario per il rinnovo delle autorizzazioni permanenti, quello risultante dalla trasformazione e quello dell'assegnazione da trasformare in permanente.

     Qualora un'impresa abbia effettuato due viaggi al mese in media su una relazione di traffico, con autorizzazioni a viaggio ottenute a qualsiasi titolo, può conseguire autorizzazioni fisse in misura non inferiore al 90% dei viaggi effettuati.

 

          Art. 6. Autorizzazioni bilaterali che non costituiscono assegnazioni fisse

     Le autorizzazioni disponibili perchè non impegnate da assegnazioni, il 10% delle quali è riservato alle cooperative e consorzi costituiti ed operanti da almeno due anni ed alle imprese che ne siano socie, sono rilasciate dalla Direzione generale della M.C.T.C. sentita la commissione che ne proporrà i criteri di rilascio.

     Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

 

          Art. 7. Presentazione delle domande

     Le domande per ottenere l'inclusione nelle graduatorie per le autorizzazioni multilaterali, l'assegnazione di autorizzazioni a viaggio, la trasformazione di assegnazioni di viaggi in autorizzazioni permanenti o viceversa, nonchè il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni permanenti, devono essere presentate al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Divisione 33, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono le graduatorie, l'assegnazione ed il rinnovo. Se la domanda è inviata per raccomandata, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     All'atto della presentazione della domanda, l'impresa deve compilare in due copie il modulo AI-MECC, fornito dagli uffici della M.C.T.C., indicandovi tutti i dati relativi ai veicoli in disponibilità, alle autorizzazioni richieste e a quelle di cui l'impresa sia titolare. Una copia del modulo è presentata all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per luogo di immatricolazione dei veicoli, l'altra, con timbro di ricevuta dell'ufficio provinciale stesso, deve essere allegata alle domande di cui sopra. Se dagli accertamenti i dati contenuti nei moduli risultano inesatti, si provvede alla rettifica dei dati, alla eventuale revoca delle autorizzazioni conseguite per effetto delle inesattezze nonchè all'adozione delle sanzioni previste nel successivo art. 10.

     I consorzi e le cooperative a proprietà divisa possono richiedere in nome e per conto dei propri associati le autorizzazioni, allegando documentazione del rapporto associativo.

     Le domande per ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario o quando l'assegnazione sia stata esaurita possono essere presentate in ogni tempo e senza modello AI-MECC allegato, rispettando le altre disposizioni contenute nel presente articolo; esse tuttavia dovranno, almeno la prima volta in ogni anno, contenere l'indicazione dei veicoli in disponibilità dell'impresa richiedente, convalidata dal competente ufficio provinciale M.C.T.C.

 

          Art. 8. Valutazione dei requisiti delle imprese

     Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti dalle imprese al 30 settembre, quali risultano dal controllo dei dati contenuti nelle domande e nei moduli allegati.

     Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni l'impresa deve avere in disponibilità veicoli in numero almeno pari alle autorizzazioni permanenti o assegnazioni fisse di 100 viaggi, senza tener conto delle autorizzazioni necessarie per i transiti.

 

          Art. 9. Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

     Quando, nei casi previsti dalla vigente normativa, sia stato chiesto il trasferimento di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, su domanda contestuale o successiva possono essere trasferite anche autorizzazioni internazionali; nelle more del trasferimento delle autorizzazioni nazionali, all'acquirente saranno attribuite, provvisoriamente, le autorizzazioni internazionali cedute.

     Ove nei casi previsti dal successivo art. 10, sia in corso un procedimento amministrativo o penale a carico del trasportatore cedente o cessionario, il trasferimento delle autorizzazioni, avuto riguardo alla gravità del fatto, può essere sospeso.

 

          Art. 10. Sospensione e revoca delle autorizzazioni

     Per accertate violazioni di disposizioni di legge o regolamentari, commesse nella presentazione delle domande e della documentazione allegata, nonchè in relazione alla esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari delle autorizzazioni previste dal presente decreto, i seguenti provvedimenti:

     1) diffida;

     2) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;

     3) revoca delle autorizzazioni.

     Le sanzioni previste dai numeri 2) e 3) del precedente comma possono concernere, secondo la gravità del fatto, le sole autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

     In caso di ripetizione della stessa irregolarità entro un anno dalla data in cui è stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave di quella precedente.

     Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale ed in relazione ad esse sia promossa azione penale, avuto riguardo alla gravità e alla natura del reato, il Direttore generale della M.C.T.C. può disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.

     Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento dal Direttore generale della M.C.T.C.

     Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, che decide con decreto sentito il parere della commissione.

 

          Art. 11. Imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali

     Per il primo anno di applicazione del presente decreto, le imprese contemplate dal punto A) del precedente art. 2, potranno produrre la domanda di partecipazione alla relativa graduatoria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     E' abrogato il decreto ministeriale 18 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

     Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione

     nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.