Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/07/1989 |
Numero: | 316 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli allegati I,II,III,IV, V, VI eVII dellalegge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nella premessa, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto [...] |
Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e [...] |
§ 98.1.10893 - D.M. 21 luglio 1989, n. 316.
Regolamento concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
(G.U. 8 settembre 1989, n. 210)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la
Vista la
Vista la
Ritenuto necessario apportare talune modifiche agli allegati alla surrichiamata
Ritenuto altresì necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di renderli più chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo;
Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1989;
Emana
il presente regolamento:
1. Gli allegati I,II,III,IV, V, VI eVII della
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e delle etichette conformi alla normativa vigente prima di tale data e di sei mesi per lo smaltimento dei mangimi d'allattamento per vitelli, non conformi a quanto stabilito al punto 18) dell'allegato V.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati
(Allegati omessi)