§ 98.1.10893 - D.M. 21 luglio 1989, n. 316.
Regolamento concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/07/1989
Numero:316


Sommario
Art. 1.      1. Gli allegati I,II,III,IV, V, VI eVII dellalegge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nella premessa, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto [...]
Art. 2.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e [...]


§ 98.1.10893 - D.M. 21 luglio 1989, n. 316.

Regolamento concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

(G.U. 8 settembre 1989, n. 210)

 

 

     IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     e

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;

     Vista la direttiva n. 87/234/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva n. 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;

     Vista la direttiva n. 87/235/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato alla direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;

     Ritenuto necessario apportare talune modifiche agli allegati alla surrichiamatalegge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie n. 87/234/CEE e n. 87/235/CEE, avanti indicate;

     Ritenuto altresì necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di renderli più chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo;

     Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1989;

     Emana

     il presente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Gli allegati I,II,III,IV, V, VI eVII dellalegge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nella premessa, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e delle etichette conformi alla normativa vigente prima di tale data e di sei mesi per lo smaltimento dei mangimi d'allattamento per vitelli, non conformi a quanto stabilito al punto 18) dell'allegato V.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegati

     (Allegati omessi)