Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/06/1991 |
Numero: | 206 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla [...] |
Art. 2. 1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 1, lettera a, dopo i termini "Arrhenatherum elatius (L) Beauv. ex J. et K. Presl." sono inseriti i termini |
Art. 3. 1. All'allegato 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla direttiva n. 86/320/CEE recepita nella legislazione nazionale con decreto ministeriale 27 [...] |
Art. 4. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera D è modificata come segue |
Art. 5. 1. L'art. 21, V, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera A, e l'art. 26 del medesimo decreto, alla lettera A, sono così [...] |
Art. 6. 1. All'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti periodi |
Art. 7. 1. Nell'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo i termini |
Art. 8. 1. All'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura [...] |
Art. 9. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [...] |
§ 98.1.9314 - D.M. 7 giugno 1991, n. 206.
Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero.
(G.U. 15 luglio 1991, n. 164)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la
Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della
Visto l'art. 5 della
Vista la
Vista la
Considerato che le modifiche apportate dalle citate direttive n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;
Vista la
Vista la
Visto il
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonchè il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato che i princìpi fissati in sede comunitaria con le citate direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE, n. 70/458/CEE sono state recepite nella legislazione italiana mediante l'adozione delle norme di cui alla
Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alle citate direttive n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata
Visto l'art. 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento
1. L'allegato 6 del
"I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 24 del medesimo
2. Dopo il primo comma dell'art. 11 del citato
"Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino è prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a, del
3. Ai sensi della
"Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del
4. L'art. 33 del
"Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della
Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di barbabietola raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere A e B del
Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della
5. L'allegato 5 del
"4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
5) varietà indicata almeno in caratteri latini;".
6. L'allegato 5 del
"4) specie indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;".
7. All'allegato 5 del
"Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.
A) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categorie.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione ``sementi non definitivamente certificate".
B) Colore dell'etichetta.
L'etichetta è di colore grigio.
C) Indicazione prevista per il documento.
- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero dei colli.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi".
1. Nell'allegato 2 della
"Bromus catharticus Vahl |
Bromo |
Bromus sitchensis Trin. |
Bromo dell'Alaska". |
2. Nell'allegato 1 della
"Phacelia tanacetifolia Benth |
Facelia" |
3. Nell'allegato 6, I, del
"I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, compresi i miscugli, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 23 del medesimo decreto del Presidente delle Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065".
4. L'allegato 5, I, B, a, del
"4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varietà indicata almeno in caratteri latini".
5. Nell'allegato 5, I, B, a, del
"Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi".
6. L'art. 32 del
"Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della
Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di piante foraggere raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'art. 10-bis e 11 del
Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 delle
7. Nell'allegato 7 del
8. Nell'allegato 6 del
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
13 |
14 |
Bromus catharticus |
75(a) |
97 |
1,5 |
1,0 |
0,5 |
0,3 |
0(g) |
0(j)(k) |
10(n) |
Bromus sitchensis |
75(a) |
97 |
1,5 |
1,0 |
0,5 |
0,3 |
0(g) |
0(j)(k) |
10(n) |
e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phacelia tanacet |
80(a) |
96 |
1,0 |
1,5 |
|
|
0 |
0(j)(k) |
|
9. Nell' allegato 6 del
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Bromus catharticus |
0,4 |
20 |
5 |
5 |
5 |
|
(i) |
Bromus sitchensis |
0,4 |
20 |
5 |
5 |
5 |
|
(j) |
e |
|
|
|
|
|
|
|
Phacelia tanacet. |
0,3 |
20 |
|
|
|
|
|
10. Nell' allegato 2 del
1 |
2 |
3 |
4 |
Bromus catharticus |
10 |
200 |
200 |
Bromus sitchensis |
10 |
200 |
200 |
e |
|
|
|
Phacelia tanacetifolia. |
10 |
300 |
40 |
11. L'allegato 5 del decreto del
"4) specie, indicata con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini".
12. Nell'allegato 5 del
13. Nell'allegato 5 del
14. Nell'allegato 5 del
15. Nell'allegato 5 del
16. L'allegato 5 II del
"4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
5) varietà indicata almeno in caratteri latini".
17. Nell'allegato 5, II del
18. Nell'allegato 5 II del
19. Nell'allegato 5 del
"Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta.
- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione ``sementi non definitivamente certificate".
Le disposizioni contenute al 2 e 3 alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
B. Colore dell'etichetta.
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento.
- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".
1. All'allegato 1 della
2. L'art. 22, lettera A), del
"A) Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi).
Inoltre è aggiunto il seguente punto:
A-bis) Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro e spelta):
a) destinate alla produzione di ibridi;
b) che, conformemente alle norme di cui all'art. 20 del
c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni".
3. L'art. 22, lettera C, del
4. L'art. 22 del
5. All'art. 22 del
6. All'art. 22 del
"Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo
7. All'art. 20 del
"Può essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale delle sementi di triticale con facoltà germinativa ridotta all'80% rispetto a quella richiesta nell'allegato 6 del
8. Il testo dell'art. 31 del
"Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della
Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma precedente, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, I, A del
Le sementi di cereali provenienti direttamente dalle sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della
9. Nell'allegato 7, A, punto 2 (tabella), del
"Triticosecale, varietà ad autofecondazione:
- per la produzione di sementi base |
50 m" |
- per la produzione di sementi certificate |
20 m". |
10. Nell'allegato 7, A - Cereali, del decreto del presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto B (numero di ispezioni in campo), alla lettera a), dopo il termine "Phalaris canariensis" è inserito il termine "Triticale".
11. Nell'allegato 6, I, del
12. Nell'allegato 6, I, B - Cereali, del
"A-bis. Varietà di Tritico secale ad autofecondazione.
Categoria |
Purezza minima varietale (%) |
Sementi di base |
99,7 |
Sementi certificate, 1ª generazione |
99,0 |
Sementi certificate, 2ª generazione |
98,0 |
La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato 7 del
13. Nell'allegato 6, I, del
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tritosecale |
85 |
98 |
4 |
|
1(b) |
3 |
0(c) |
1 |
- sementi di base |
85 |
98 |
10 |
|
7 |
7 |
|
|
- sementi certificate della 1ª e 2ª riproduzione |
|
|
|
|
|
7 |
0(c) |
3 |
14. Nell'allegato 2 del
15. Nell'allegato 5, I, del
"4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini".
16. Nell'allegato 5, I, del
"Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi".
17. Nell'allegato 5, I, del
"Nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla
per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine ``componente";
per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine ibrido"".
18. All'allegato 5 del
"Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta.
- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola ” componente".
- Categoria.
- Nel caso di varietà ibride, la parola ibrido.
- Numero di riferimento del campo e della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione ``sementi non definitivamente certificate".
Le disposizioni contenute al 2° alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
B. Colore dell'etichetta.
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento.
- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".
Nell'allegato 5, I, del
"4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini".
1. L'art. 21, V, del
"A) sementi di base (tutte le specie escluso le varietà ibride di girasole.)".
2. Agli articoli 21, V, A, e 26, lettera A, del
"A-bis) Sementi di base (ibridi di girasole):
1. Sementi di base di linee inbred: sementi
a) che, fatto salvo l'art. 20 del
b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del
c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti".
3. All'art. 26 del
4. L'allegato 5, I, lettera E, del
"4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini".
5. Nell'allegato 5, I, del
"Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi".
6. L'art. 35 del
"Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della
Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Oleaginose e da fibra, lettere A e B del
Le sementi oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della
7. Nell'allegato 7 del
8. Nell'allegato 7 del
1 |
2 |
Helianthus annuus per la produzione di sementi di base di ibridi |
1.500 m |
per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi |
750 m |
per la produzione di sementi certificate |
500 m |
9. Nell'allegato 7 del
"3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred di Helianthus annuus, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.
Per la produzione di sementi di varietà ibride di Helianthus annuus le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti compresa maschio sterilità o ristorazione della fertilità.
In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp e gli ibridi di Helianthus annuus devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp:
il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alle varietà non può superare:
1 |
per 30 m² |
per le sementi di base; |
1 |
per 10 m² |
per le sementi certificate |
B. Ibridi di Helianthus:
a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:
aa) per la produzione di sementi di base: |
|
i) linea inbred |
0,2 |
ii) ibridi semplici |
|
- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi |
0,2 |
- genitore femminile |
0,5 |
bb) per la produzione di sementi certificate: |
|
- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi |
0,5 |
- componente femminile |
1,0 |
b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:
aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5;
cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibile come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5;
dd) qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 6, I, lettera D, del
10. Nell'allegato 7, lettera E, del
"Nel caso di colture di ibridi di girasole, avrà luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione".
11. Nell'allegato 6 del
"1-bis). Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 7 del
12. L'allegato 5 del
"4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini".
13. Nell'allegato 5 del
"Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative rispetto a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi".
14. Nell'allegato 5 del
"9-bis) Nel caso di varietà ibride o linee inbred
per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla
il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine “componente";
per le sementi di base negli altri casi:
il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine “componente";
per le sementi certificate:
il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine “ibrido"".
15. Nell'allegato 5 del
16. Nell'allegato 5 del
17. Nell'allegato 5 del
"Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta:
- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola componente".
- Categoria.
- Nel caso di varietà ibride, la parola ibrido".
- Numero di riferimento del campo e della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione ``sementi non definitivamente certificate".
Le disposizioni contenute al 2° alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
B. Colore dell'etichetta.
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento.
- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".
1. All'art. 19 della
"Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.
Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del
2. All'art. 15 del
3. All'art. 15 del
4. All'art. 17 del
1. Nell'allegato 3 della
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes |
Cavolo rapa |
sono inseriti i termini: |
|
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr |
Cavolo cinese |
Il termine cicoria è sostituito da "cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)" e dopo i termini: |
|
Cichorium intybus L. (partim) |
Cicoria di tipo Witloof, circoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga) |
sono inseriti i termini: |
|
Cichorium intybus L. (partim) |
Cicoria industriale |
2. All'art. 2 della
"i diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 2 della
3. All'allegato 6 del
4. All'art. 16-ter del
5. All'art. 17 del
6. L'art. 3 della
"Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del
Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".
7. L'art. 3 della
"In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà. E' vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice.
Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.
Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della
8. All'art. 13 della
"Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima
Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della
1. All'art. 3 della
2. All'art. 6 della
3. L'allegato 1 della
"5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;".
4. All'art. 13 della
"Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b, della
Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.
Le sementi di ortaggi raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis, lettere A e B, conformemente all'art. 3 della
Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della
5. Nell'allegato 4 della
"3) |
Cicoria industriale |
|
a) |
Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie |
1000 m |
b) |
Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale |
|
|
per le sementi di base |
600 m |
|
per le sementi certificate |
300 m". |
6. Nell'allegato 6 del
7. Nell'allegato 6 del
Brassica pekinensis |
75 |
97 |
1 |
e |
|
|
|
Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale) |
80 |
97 |
1 |
8. Nell'allegato II del
Brassica pekinensis |
20 |
e |
|
Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale) |
50 |
9. L'allegato 1
"5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi.
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;".
10. Nell'allegato 1
"12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla
per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine ``componente";
per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine “ibrido"".
11. L'allegato 2 della
"4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;".
12. Alla
“Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta
- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini.
- Varietà indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo e della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione "sementi non definitivamente certificate".
B. Colore dell'etichetta.
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento.
- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con etrambi.
- Varietà, indicata in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.