Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/01/1992 |
Numero: | 148 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle [...] |
Art. 2. 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo |
Art. 3. 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo: "Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di [...] |
Art. 4. 1. Restano in vigore le disposizioni del decreto 20 luglio 1989, n. 293, non sostituite o modificate da quelle del presente regolamento |
§ 98.1.8077 - D.M. 3 gennaio 1992, n. 148.
Regolamento concernente modificazioni al regolamento sui criteri e sulle modalità per le verifiche di cui al comma 10 e dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonchè delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici, approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 293.
(G.U. 21 febbraio 1992, n. 43)
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la
Visto l'art. 3, comma 1, della stessa
Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 293, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto 20 luglio 1989, n. 293;
Visto l'art. 17 della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
3. Quanto disposto dal precedente comma 2 si estende alle medesime espressioni contenute nel comma 1 dell'art. 5, nel comma 2 dell'art. 7, nei commi 1 e 2 dell'art. 9, nel comma 1 dell'art. 10 del citato decreto 20 luglio 1989, n. 293.
1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo:
"Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanità militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta".
2. Al comma 3 dello stesso art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, il primo periodo è sostituito come segue:
"La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima".
3. Alla fine dell'ultimo periodo dopo le parole "con allegato certificato medico attestante tale impossibilità" sono aggiunte le seguenti parole "da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento".
1. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo: "Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione".
1. Restano in vigore le disposizioni del decreto 20 luglio 1989, n. 293, non sostituite o modificate da quelle del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.