§ 4.1.1064 - D.G.R. 1 agosto 2001, n. 984 .
Regolamento tipo del recupero edilizio adottato con precedente Delib.G.R. 28 luglio 1999, n. 1066. Integrazione con allegato repertorio dei tipi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:01/08/2001
Numero:984


Sommario
Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 
Articolo 13 
Articolo 14 
Articolo 15 
Articolo 16 
Articolo 17 
Articolo 18 
Articolo 19 
Articolo 20 
Articolo 21 
Articolo 22 
Articolo 23 
Articolo 24 
Articolo 25 
Art 26 
Articolo 27 
Articolo 28 
Articolo 29 
Articolo 30 
Articolo 31 
Articolo 32 
Articolo 33 
Articolo 34 
Articolo 35 
Articolo 36 
Articolo 37 
Articolo 38 
Articolo 39 
Articolo 40 
Articolo 41 
Articolo 42 
Articolo 43 
Articolo 44 
Articolo 45 
Articolo 46 
Articolo 47 
Articolo 48 
Articolo 49 
Articolo 50 
Articolo 51 
Articolo 52 
Articolo 53 
Articolo 54 
Articolo 55 
Articolo 56 


§ 4.1.1064 - D.G.R. 1 agosto 2001, n. 984 .

Regolamento tipo del recupero edilizio adottato con precedente Delib.G.R. 28 luglio 1999, n. 1066. Integrazione con allegato repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti.

(B.U. 26 settembre 2001, n. 47, S.O. n. 1.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture;

Vista la propria precedente Delib.G.R. 28 luglio 1999, n. 1066 con la quale è stato adottato il «regolamento tipo del recupero edilizio - criteri e direttive per una disciplina comunale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale», rinviando ad un successivo atto quanto concernente il «Repertorio» previsto all'art. 4 di tale regolamento quale documentazione grafica allegata al regolamento stesso;

Visto il documento intitolato «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale» descritto come allegato due al documento istruttorio di cui sopra dall'arch. Giuseppe Deodato, dirigente in pos. ind. incaricato delle funzioni di cui all'art. 19, comma 2, lettere d), e) L.R. n. 15/1997 per le materie attinenti al IV Servizio, e in particolare per i beni urbanistici, paesaggistici e storico artistici, della Direzione politiche territoriali;

Preso atto che tale documento è stato elaborato dal suddetto dirigente assieme ad altri collaboratori esterni ed interni all'Amministrazione nell'àmbito del progetto «Restauro, rigenerazione e salvaguardia dei centri storici» del programma comunitario interreg II C, avvalendosi delle risorse finanziarie rese disponibili dalla partecipazione al progetto stesso;

Ritenuto che il repertorio medesimo presenti tutti i requisiti idonei per integrare il regolamento di cui sopra della necessaria esemplificazione grafica delle fattispecie ricorrenti, e che possa quindi essere approvato come allegato al regolamento stesso;

Considerato inoltre opportuno con l'occasione eliminare alcune imprecisioni ed errori di trascrizione riscontrati nel testo originario del citato regolamento tipo pubblicato nel n. 52 del 29 settembre 1999, supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione apportando le correzioni evidenziate nell'allegato uno al documento istruttorio;

Riconosciuta infine l'opportunità di favorire la diffusione contestuale dei due elaborati presso tutti gli enti locali, gli ordini professionali, ed altri soggetti interessati, in considerazione degli obiettivi istituzionali perseguiti come atto di indirizzo della Giunta regionale nella particolare materia;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa, resi dal dirigente in posizione individuale competente ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

Delibera:

 

 

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di integrare quindi il «Regolamento tipo del recupero edilizio» già adottato da questa Giunta con precedente Delib.G.R. 28 luglio 1999, n. 1066 come atto di indirizzo ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/1997, con il «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale» proposta dal dirigente in pos. ind. per le materie di competenza del IV Servizio della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, quale documentazione grafica allegata al regolamento stesso;

3. di apportare con l'occasione al suddetto regolamento le modifiche necessarie per la correzione di alcuni errori materiali presenti nel testo originario a suo tempo adottato;

4. di incaricare il dirigente sopra citato, architetto Giuseppe Deodato, di organizzare la presentazione e la divulgazione di entrambi gli elaborati presso i comuni, gli Ordini professionali, e gli altri enti e soggetti interessati;

5. di pubblicare la presente deliberazione unitamente agli allegati sopra menzionati nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

Documento istruttorio

OGGETTO: «Regolamento tipo del recupero edilizio» adottato con precedente deliberazione 28 luglio 1999, n. 1066 - Integrazione con allegato repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti.

Premesso che:

1 - ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, spetta alla Giunta regionale dettare gli indirizzi per la formazione del regolamento edilizio comunale;

2 - in particolare, con propria precedente Delib.G.R. 28 luglio 1999, n. 1066 la Giunta ha adottato il «Regolamento tipo del recupero edilizio - criteri e direttive per una disciplina comunale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico-artistico e naturalistico-ambientale»; con lo specifico intento di proporre ai comuni un modello di disciplina basato su una dettagliata individuazione delle fattispecie ricorrenti, tale da poter essere utilmente applicato per tutta l'edilizia ordinaria di tipo tradizionale presente in tali zone;

3 - per una migliore esemplificazione delle problematiche trattate, detto regolamento prevedeva all'art. 4 il corredo di un «Repertorio» grafico e fotografico delle tipologie edilizie e degli elementi costruttivi e decorativi ricorrenti nel territorio regionale, che tuttavia non fu allora adottato insieme al regolamento stesso ma rinviato invece ad una successiva deliberazione, perché ancora in fase di elaborazione;

4 - in seguito tale repertorio, inserito nell'àmbito del progetto «Restauro, rigenerazione e salvaguardia dei centri storici» del programma comunitario Interreg II C, è stato completato dallo scrivente nell'àmbito dei suoi precedenti incarichi, e attualmente quale dirigente in posizione individuale, con la collaborazione dell'arch. Maurizio Di Cesare e di altri dipendenti dell'ex Ufficio urbanistica e beni ambientali, nonché avvalendosi di contributi esterni all'Amministrazione regionale cui si è fatto fronte utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili dalla partecipazione al progetto comunitario;

5 - è da ritenere che detto elaborato, nella versione che qui si propone come allegato due al presente documento istruttorio col titolo «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale», e consistente in una prima parte di considerazioni generali (capitoli 1, 2, 3), una seconda parte comprendente le schede grafiche degli Àmbiti tipologici di riferimento, e una terza parte comprendente le schede degli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti, presenti unitamente alla versione multimediale informatizzata su CD rom i requisiti idonei per integrare il regolamento già adottato della prevista specifica documentazione;

6 - appare inoltre opportuno con l'occasione eliminare alcune imprecisioni ed errori di trascrizione riscontrati nel testo originario del citato regolamento tipo, pubblicato nel n. 52/99, supplemento ord. n. 1, del Bollettino Ufficiale della Regione, apportando le correzioni evidenziate nell'allegato uno al presente documento, e provvedere quindi alla ripubblicazione contestuale dei due elaborati per favorirne in tal modo la presentazione ed assicurarne la divulgazione presso gli enti locali, gli ordini professionali, e gli altri soggetti interessati, in considerazione del loro obiettivo istituzionale;

Premesso e considerato tutto quanto sopra, si ritiene che l'allegato «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti» possa essere proposto alla Giunta regionale per essere approvato quale documentazione integrativa del «Regolamento tipo del recupero edilizio» già adottato con precedente Delib.G.R. 28 luglio 1999, n. 1066 come atto di indirizzo della Giunta stessa ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/1997, disponendo altresì per la pubblicazione contestuale dei due elaborati nel Bollettino Ufficiale della Regione con le correzioni di cui in premessa.

 

 

Regolamento tipo del recupero edilizio

Criteri e direttive

per una disciplina comunale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale

Introduzione

Le problematiche del recupero edilizio.

Del cosiddetto recupero del «patrimonio edilizio esistente», diffuso nel territorio in forma sparsa o accentrata, si discute da più di un ventennio, e anche se nella nostra regione l'attività è praticata ormai da tempo e in misura consistente, sia nelle circostanze ordinarie che in conseguenza di eventi straordinari purtroppo ricorrenti come i terremoti, i risultati tuttavia non si possono considerare soddisfacenti né in termini di qualità degli interventi né per quanto riguarda gli strumenti tecnici e le procedure amministrative adottate. Per capire come mai permangano ancora tante difficoltà, incertezze e problemi irrisolti, giova fare alcune considerazioni.

Anzitutto, anche se in virtù di un'astrazione ispirata essenzialmente da motivi cautelari dal 1968 i centri storici sono considerati come «zone omogenee», è evidente che non tutta l'edilizia esistente nell'àmbito di tali zone, come nei contesti rurali, possiede in effetti le stesse caratteristiche e le stesse qualità, ma al contrario si tratta di una realtà estremamente varia e complessa, formata da una pluralità di individui che non possono essere trattati tutti allo stesso modo. E anche all'interno di uno stesso edificio di indiscusso interesse architettonico, accanto agli elementi più significativi o di particolare pregio altri ve ne sono del tutto privi o quasi di qualità apprezzabili.

D'altra parte il concetto di «recupero», introdotto proprio per questa considerazione dalla L. n. 457/1978, modificando il regime più rigidamente vincolistico della legislazione precedente, non contempla solo interventi di conservazione e restauro ma anche interventi modificativi e innovativi di minore o maggiore rilevanza.

Ne consegue che per disciplinare e sviluppare una corretta e diffusa attività di recupero è necessario conoscere e valutare nella sua globalità il patrimonio edilizio esistente sulla base di parametri ben definiti, che consentano di stabilire cosa deve essere conservato e cosa invece può essere più o meno ampiamente e liberamente modificato.

Ma questa scelta, comunque essenziale, non è tuttavia sufficiente per garantire risultati corretti: una volta stabilito cosa restaurare e cosa modificare, per gli interventi conservativi è altrettanto necessario definire in che modo operare, con quali particolari tecniche e modalità d'intervento, mentre per gli interventi innovativi, comunque da realizzare in un contesto qualificato dal punto di vista storico artistico o naturalistico ambientale, è necessario stabilire invece i limiti e le modalità da rispettare affinché l'intervento risulti compatibile coi particolari caratteri del contesto.

L'esperienza dei piani di recupero in Umbria.

Il compito di definire tutto ciò era stato affidato dalla L. n. 457/1978 al «piano di recupero», cioè ad una versione del vecchio piano particolareggiato espressamente finalizzata alla disciplina degli interventi riguardanti il contesto edilizio esistente. Ma le difficoltà, sia di ordine pratico che concettuale, incontrate dalle amministrazioni locali sono state tali da poter parlare di un vero fallimento, o comunque di un uso sostanzialmente improprio e fuorviante di tale strumento rispetto agli obiettivi originari della legge.

Sono pochissimi in tutta la regione, a distanza di oltre vent'anni, i comuni che si sono dotati di un P.d.R. propriamente detto, esteso cioè a tutta la zona «A» o comunque a brani significativi e consistenti di tessuto edilizio storico. Nella maggior parte dei casi invece, sfruttando le possibilità offerte proprio dalla L. n. 457/1978, si è intervenuto nei centri storici e nelle zone rurali con interventi molto puntuali, ma non per questo meno compromissori, di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione parziale, utilizzando il P.d.R., talvolta neppure esteso all'intera unità edilizia, come mero espediente per aggirare i limiti posti dalle norme del piano regolatore o della legislazione urbanistica.

Ad accentuare il disagio e la riluttanza delle amministrazioni comunali verso una pianificazione esauriente delle attività di recupero concorrono varie circostanze: probabilmente il timore di adottare uno strumento eccessivamente rigido e vincolante, ma certamente anche le difficoltà oggettive che comporta l'elaborazione e l'attuazione di un piano che anziché su un terreno incolto deve intervenire su una complessa realtà storica, considerato che la citata L. n. 457/1978 ha fornito indicazioni fondamentali ma non del tutto sufficienti né prive di contraddizioni, mentre sono mancate fino ad ora in Umbria direttive più esaurienti a livello regionale.

Pertanto, mancando sia i piani attuativi sia disposizioni per gli interventi consentiti in assenza di piano, si è continuato a procedere caso per caso, comune per comune, edificio per edificio, con tutti i limiti, le approssimazioni e le incongruenze che ciò comporta, affidandosi solo alla preparazione, di solito generica, di tecnici, progettisti e maestranze dell'edilizia, anche per la convinzione, diffusa peraltro in ambienti pur qualificati della cultura accademica, secondo cui nel campo del restauro e del recupero dell'esistente ogni edificio costituisce un caso a sé, e non si possono quindi definire a priori norme e modalità di comportamento che abbiano una validità generale.

La disciplina dell'edilizia esistente per fattispecie ricorrenti.

Quest'ultima considerazione in particolare è valida solo in minima parte, perché se è vero, come si è premesso, che l'edilizia esistente comprende nel suo insieme una realtà estremamente varia e complessa, ciò nonostante, confermando una tesi già da tempo accreditata anche a livello nazionale, la conoscenza, l'esperienza, e un'analisi attenta e sistematica del patrimonio edilizio e degli insediamenti d'origine storica esistenti nella nostra regione mostrano chiaramente che l'apparente molteplicità è frutto in massima parte delle diverse combinazioni di una gamma vasta ma non illimitata di fattispecie ricorrenti, che è possibile quindi definire e disciplinare in modo organico una volta per tutte, fino a raggiungere per ciascuna fattispecie i livelli di dettaglio necessari per operare al tempo stesso in maniera spedita e corretta.

Le applicazioni della direttiva ai piani di recupero o agli interventi diretti.

Con la direttiva che qui si propone nella forma particolare del «Regolamento tipo» si è anzitutto cercato di definire un metodo per la classificazione di tutti gli edifici e le aree inedificate che possono trovarsi situate all'interno di un insediamento storico, distinguendo in particolare l'edilizia cosiddetta «di serie» che forma il tessuto storico continuo conservando più o meno inalterati i propri caratteri tradizionali ricorrenti, dall'edilizia che presenta invece caratteri architettonici e funzionali di unicità e atipicità, e da quella infine che ha caratteri completamente recenti.

In particolare per l'edilizia tradizionale è stato elaborato un «Repertorio» in cui sono sistematicamente individuati e rappresentati gli elementi costruttivi, decorativi e accessori comunemente ricorrenti nel territorio regionale, in relazione ad alcune tipologie edilizie anch'esse ricorrenti.

Su tale base è stato possibile di conseguenza mettere a punto uno specifico modello di disciplina per ciascuna delle classi edilizie definite, nel quale sono individuate non solo le generiche categorie d'intervento riferite a ogni singolo edificio, ma anche i tipi d'intervento, le particolari norme tecniche e le modalità d'esecuzione da adottare in relazione ai diversi elementi costruttivi. Sono stati proposti inoltre alcuni criteri per la regolamentazione delle destinazioni d'uso, e per l'individuazione delle unità edilizie, necessaria per definire sia l'àmbito di applicazione della disciplina suddetta che l'unitarietà degli interventi.

Si ritiene che in tal modo possano essere chiariti molti dubbi concernenti l'applicazione della L. n. 457/1978 e risulti notevolmente facilitata e semplificata la procedura da seguire per l'elaborazione dei piani di recupero perché, una volta individuate e classificate le unità edilizie secondo le indicazioni di cui sopra, può essere immediatamente adottata la corrispondentemente disciplina già predisposta, pur con gli adattamenti e le integrazioni del caso. Ma al tempo stesso il contenuto della normativa proposta, adottato come sezione speciale del regolamento edilizio comunale, può essere utilmente applicato anche per indirizzare correttamente la progettazione e l'autorizzazione dei numerosi interventi diretti, che cioè secondo le leggi vigenti è possibile realizzare nei centri storici e nelle altre zone omogenee in assenza di un piano attuativo.

 

 

Regolamento tipo del recupero edilizio

(«Regolamento speciale degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale»)

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1

Contenuti, finalità, decorrenza e àmbiti d'applicazione.

1. Le norme del presente regolamento indicano i requisiti e i contenuti normativi ai quali attenersi nell'elaborazione dei piani di recupero o di altri strumenti attuativi che saranno adottati dall'Amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, e definiscono il modello di disciplina per la classificazione di tale patrimonio e per la progettazione e l'attuazione dei relativi interventi.

2. In mancanza di piano, le stesse norme si applicano agli interventi che, secondo le leggi vigenti e le previsioni dello strumento urbanistico generale, possono essere realizzati negli immobili esistenti all'interno dei centri storici, delle aree naturali protette, nelle zone di particolare interesse naturalistico ambientale, in quelle tutelate ai sensi della L. n. 1497/1939, e in altri àmbiti territoriali che potranno essere individuati dal Consiglio comunale.

3. In tal senso le norme suddette, come parte del regolamento edilizio comunale, entrano in vigore con l'approvazione del presente regolamento; inoltre, previa adozione di apposita variante, possono integrare o sostituire in tutto o in parte le norme di attuazione dei piani di recupero o del piano regolatore generale già in vigore per le zone sopra menzionate e per i beni culturali sparsi nel territorio individuati ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53.

 

 

     Articolo 2

Classificazione delle aree edificate e inedificate.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, tutte le aree situate all'interno della perimetrazione individuata dal piano di recupero o dal presente regolamento sono distinte in aree edificate e aree inedificate.

2. Nelle aree edificate l'edilizia esistente è classificata secondo le seguenti definizioni:

a) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra.

Si intendono compresi in tale definizione gli edifici tipologicamente ricorrenti di origine storica e destinazione prevalentemente residenziale, realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque anteriore alla seconda guerra mondiale, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico artistica, un sistema organico e prevalentemente integro di materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale.

Sono da considerare tali gli edifici corrispondenti o assimilabili alle tipologie descritte nel «Repertorio» di cui al successivo art. 4, e costituiti in massima parte da elementi costruttivi e decorativi rappresentati nel repertorio medesimo.

b) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata.

Si intendono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla precedente lettera b) che hanno subìto però in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi elementi tipologici costruttivi e decorativi propri dell'edilizia tradizionale, corrispondenti in tutto o in parte ai tipi e agli elementi rappresentati nel repertorio anzidetto.

c) Edilizia ordinaria recente, totalmente alterara, o priva di caratteri tradizionali.

Si intendono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari con prevalente destinazione residenziale che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati dalla fine dell'ultima guerra ad oggi, con caratteri che sono quindi mera espressione della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili.

d) Edilizia speciale, monumentale o atipica.

Sono da comprendere in tale definizione gli edifici monumentali, i grandi complessi edilizi, ed in genere i manufatti che si differenziano dal tessuto edilizio ordinario e ricorrente per dimensioni, qualità storico-artistiche, particolari caratteristiche tecniche, costruttive o tipologiche, specifiche funzioni e destinazioni d'uso.

Sono tali ad esempio le chiese, i santuari, le abbazie e i conventi, i palazzi pubblici, le ville e i palazzi monumentali, le rocche e i castelli, le torri, le porte e le mura urbiche, le fontane e gli acquedotti, le logge e i mercati, gli ospedali e gli ospizi, gli edifici in genere esclusivamente destinati in origine o attualmente adibiti a scuole, banche, carceri, caserme, magazzini e altri usi pubblici o privati particolari.

3. Le aree attualmente inedificate sono classificate come segue:

a) Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico.

In tali aree sono comprese le strade, le piazze, i parcheggi, le scalinate, i parchi e i giardini ed ogni altra superficie demaniale o comunque di proprietà pubblica o privata, attualmente destinata, con le eventuali attrezzature, a servizio della collettività, compreso il piano terra di vie e piazze porticate.

b) Aree inedificate di rispetto.

Sono da comprendere in tale definizione i terreni agricoli, il verde privato o le aree incolte situate a margine di ciascun insediamento storico, lungo le mura urbiche, e intorno a edifici storici e complessi monumentali o siti panoramici e di belvedere, che rimanendo inedificate salvaguardano il decoro, la integrità, le visuali e la fruizione in genere di tali immobili e dell'intero contesto da parte della collettività.

c) Aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti.

Sono da comprendere in tali aree le corti, i cortili, le chiostrine, i giardini, gli orti, le strade private, ed ogni altra superficie che pur occupata da manufatti precari, sia comunque libera da volumi e strutture edilizie permanenti, e risulti in un rapporto di contiguità fisica e dipendenza funzionale con l'area di sedime di un edificio esistente, in modo da costituire effettivamente o potenzialmente una pertinenza esclusiva dell'edificio medesimo.

 

 

     Articolo 3

Individuazione delle aree e degli edifici.

1. Il piano di recupero individua negli àmbiti territoriali delimitati in cartografia le aree edificate e inedificate definite come sopra, e le contraddistingue con la campitura a fianco riportata:

Edilizia speciale, monumentale o atipica

Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra

Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata

Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali

Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico

Aree inedificate di rispetto

Aree inedificate di pertinenza

Le aree individuate in cartografia come pertinenza effettiva o potenziale di edifici e complessi edilizi esistenti sono graffate agli edifici cui si riferiscono.

2. In assenza di piano, l'individuazione e la classificazione delle aree e degli edifici nei termini sopra definiti è fatta volta per volta, per la parte interessata in occasione di ciascun intervento edilizio, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell'àmbito dell'istruttoria preliminare al rilascio dell'atto abilitativo all'intervento stesso. A tal fine l'unità edilizia interessata dovrà essere valutata in rapporto all'intero contesto storico-urbanistico o naturalistico ambientale nel quale è inserita, ed agli schemi tipologici rappresentati nel repertorio anzidetto.

3. Con il piano di recupero possono essere inoltre individuate e specificamente disciplinate:

a) ulteriori aree per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici o privati ad uso pubblico, ad integrazione di quelle già esistenti per l'adeguamento agli standard urbanistici;

b) eventuali aree edificabili che, in lotti singoli o associati a edifici di tipo recente ed alle relative aree di pertinenza, possono essere destinati a interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, secondo le norme di cui al successivo Capo IV.

 

 

     Articolo 4

Il repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti.

1. È allegato alla presente normativa il «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti», nel quale sono elencati e descritti gli elementi costruttivi e decorativi comunemente diffusi in alcune tipologie, anch'esse ricorrenti, dell'edilizia tradizionale locale. Detti elementi, ai fini dell'applicazione delle norme, sono distinti secondo la classificazione di cui al successivo articolo 5.

2. Alle indicazioni e alle rappresentazioni del repertorio possono fare riferimento gli elaborati tecnici e la documentazione dei progetti e degli stessi piani attuativi, ogni qualvolta sia verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati.

Al detto repertorio si dovrà comunque fare riferimento per la classificazione degli edifici, la conseguente disciplina degli interventi, e ogni altra applicazione della presente normativa.

3. Il repertorio potrà essere integrato e aggiornato da parte dell'Amministrazione comunale con successive edizioni, man mano che verranno individuati e descritti ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale.

 

 

     Articolo 5

Classificazione degli elementi costruttivi e decorativi.

1. Tutti gli elementi costruttivi, architettonici, decorativi, accessori e di finitura, che concorrono alla formazione delle unità edilizie sono distinti, in relazione al pregio e alle loro qualità storico artistiche, secondo la seguente classificazione:

a) elementi qualificanti irripetibili o di particolare pregio; si intendono tali gli elementi che per la rarità e la particolare qualità storica o artistica, la complessità di fattura, la particolarità di materiali e soluzioni tecniche e costruttive, sono da ritenere testimonianze uniche e irripetibili dell'arte e della cultura edilizia locale, o comunque essenziali per determinare le caratteristiche peculiari dell'edificio in cui sono inseriti;

b) elementi qualificanti comunemente ripetibili; sono da intendere tali gli elementi che contribuiscono in modo rilevante a determinare i caratteri e la qualità dell'edificio, ma presentano tuttavia qualità di fattura, materiali e soluzioni tecniche che ne permettono la riproduzione fedele con i mezzi e la manodopera tuttora disponibili;

c) elementi secondari non qualificanti; quelli che per il modesto valore intrinseco e i caratteri poco rilevanti rispetto al contesto, non concorrono in modo significativo alla qualità estetica e storico artistica dell'edificio;

d) alterazioni improprie; comprendenti tutti gli elementi aggiunti, sostituiti o modificati a seguito di interventi recenti, comunque successivi all'ultima guerra mondiale, con tecniche e modalità non congruenti con i caratteri storici, architettonici e costruttivi propri dell'edificio;

e) alterazioni pregiudizievoli, comprendenti gli elementi aggiunti, sostituiti o modificati impropriamente in epoca recente che per le loro dimensioni, la posizione o la particolare fattura, alterano, occultano, o comunque pregiudicano la conservazione e la fruizione degli elementi qualificanti o di particolare pregio.

2. Ciascun progetto d'intervento dovrà provvedere alla valutazione degli elementi costitutivi dell'edificio interessati dall'intervento stesso nei termini di cui sopra.

 

 

     Articolo 6

Definizione e individuazione delle unità edilizie.

1. Per consentire la classificazione degli immobili e la conseguente disciplina degli interventi, nell'àmbito delle aree edificate sopra definite sono individuati i singoli edifici o unità edilizie. Si intende per unità edilizia un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, funzionali o decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma ed esteticamente omogenea, sia essa isolata o parzialmente collegata ad unità adiacenti, funzionalmente completa o incompleta, composta da un'unica proprietà o da più unità immobiliari o parti di esse.

2. Ai fini della corretta individuazione delle unità edilizie deve essere in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti, e l'unitarietà architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece l'unitarietà funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell'immobile, nel senso che una unità edilizia che abbia i necessari requisiti strutturali e architettonici potrà comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti.

3. In particolare per l'«edilizia tradizionale prevalentemente integra» dovranno essere individuate le unità edilizie definitesi tali in epoca storica, siano esse originarie o frutto di successive ristrutturazioni unitarie comunque anteriori all'ultima guerra mondiale, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti, e interventi in genere d'origine recente. L'individuazione delle unità edilizie storiche è in ogni caso accertata se trova riscontro in uno degli schemi tipologici rappresentati nel repertorio allegato.

4. Il piano di recupero individua in cartografia le unità edilizie presenti all'interno delle aree classificate, secondo le definizioni precedenti e la corrispondenza con le tipologie descritte nel repertorio; in assenza di piano l'individuazione dell'unità edilizia è fatta volta per volta, in occasione di ogni singolo intervento, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell'àmbito della istruttoria preliminare all'atto abilitativo dell'intervento stesso.

 

 

     Articolo 7

Interventi unitari per unità minime, per comparti, o per singoli elementi.

1. Gli interventi globali di restauro o ristrutturazione dovranno essere progettati e realizzati in modo unitario, prendendo rispettivamente in considerazione come unità minima d'intervento l'intera unità edilizia storica o quella attuale, nonché le eventuali aree e i manufatti accessori di pertinenza, in modo che a ciascuna unità individuata corrisponda una determinata categoria d'intervento ed un progetto compiutamente definito.

2. È possibile la realizzazione di interventi unitari per comparti o subcomparti comprendenti due o più unità edilizie che si presentino in aggregazioni lineari a schiera o accentrate a blocco o isolato, purché tanto nella individuazione delle categorie d'intervento che nella redazione dei conseguenti progetti siano rispettate le diverse identità esistenti tra i vari edifici che formano il comparto.

3. Sia negli interventi globali che in quelli parziali o elementari di manutenzione, restauro, o ristrutturazione, dovranno comunque essere realizzate e completate in modo unitario tutte le opere relative a quelle parti o insiemi di elementi dell'edificio che presentando una inscindibile unità dal punto di vista estetico, costruttivo o funzionale devono essere considerati «elementi unitari». A tal fine sono da considerare «elementi unitari» ad esempio:

- i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, nonché le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio e in particolare di tutti i prospetti compiutamente definiti;

- i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura della stessa unità edilizia, anche in caso di discontinuità nell'articolazione delle falde;

- gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione;

- i solai, i pavimenti, i controsoffitti, e tutti gli elementi che delimitano ambienti unitariamente definiti;

- gli androni e i corpi scala continui;

- gli impianti e le strutture portanti reciprocamente connesse, gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali.

 

 

     Articolo 8

Edifici contigui.

1. Per le unità edilizie strutturalmente connesse con edifici contigui, le opere di consolidamento o miglioramento ai fini antisismici relative alle parti comuni dovranno essere concertate, ovvero si dovrà provvedere a rendere le strutture reciprocamente indipendenti.

2. Dovranno in ogni caso essere rese strutturalmente indipendenti le unità edilizie in muratura di tipo tradizionale da quelle ricostruite o ristrutturate con strutture in acciaio o in cemento armato, e gli edifici che, pur omogenei strutturalmente, presentino forti disparità dimensionali.

3. In facciata, i giunti fra muri continui di differente identità potranno essere realizzati con un taglio sigillato con stucco colorato nella stessa tonalità di uno dei due paramenti contigui.

 

 

     Articolo 9

Definizione e articolazione delle categorie d'intervento.

1. Tutti gli interventi relativi al recupero dell'edilizia esistente negli àmbiti territoriali individuati dal piano di recupero o dal regolamento edilizio sono distinti e classificati secondo le categorie d'intervento definite all'articolo 31, comma 1, della L. n. 457/1978, le quali delineano, per l'intera unità edilizia cui sono riferite, l'ampiezza, il grado di innovazione e le finalità prevalenti degli interventi e delle opere che è possibile realizzare nell'àmbito dell'unità edilizia stessa. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme e delle procedure autorizzative previste dalla legislazione vigente, tali categorie sono ulteriormente dettagliate e articolate come indicato ai successivi commi.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) del citato articolo 31, sono limitati alle opere di finitura, quali ad esempio gli intonaci, le rabboccature, le tinteggiature, le decorazioni dipinte, i pavimenti, i manti di copertura, e in genere i rivestimenti e i trattamenti superficiali delle parti strutturali o accessorie dell'edificio. La sostituzione e il rinnovamento delle finiture non comprendono anche l'eliminazione o la trasformazione di detti elementi, né aggiunte o modifiche di altro genere rispetto alla soluzione originale; analogamente l'integrazione degli impianti esistenti non comporta l'installazione di nuovi impianti ma solo il completamento di quelli già in opera.

3. Nella ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del suddetto articolo 31 si intendono compresi gli interventi di seguito definiti:

d/1 - Interventi di ristrutturazione edilizia parzialmente conservativa, quelli che prevedono in particolare, nell'àmbito della medesima unità edilizia, la conservazione e il restauro degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, e la ristrutturazione delle parti e degli elementi rimanenti, sia interni che esterni all'edificio, alterati a causa di modifiche recenti o comunque privi di qualità significative;

d/2 - Interventi di ricostruzione in situ, quelli che prevedono la completa demolizione e la successiva ricostruzione dell'intera unità edilizia esistente, nella medesima area di sedime e secondo gli stessi limiti planovolumetrici;

d/3 - Interventi di ristrutturazione edilizia totale, quelli che comportano la ricostruzione dell'unità edilizia con variazioni planovolumetriche nell'àmbito del lotto formato dall'area di sedime dell'unità edilizia preesistente e dalle eventuali pertinenze.

4. Inoltre per interventi di ristrutturazione urbanistica definiti alla lettera e) del suddetto art. 31 si intendono quelli che comportano la modifica, il frazionamento o l'accorpamento dei lotti formati dall'area di sedime e relative pertinenze di una o più unità edilizie esistenti, e da eventuali aree inedificate contigue.

5. Infine le opere interne di cui all'art. 26 della L. n. 47/1985 e successive modifiche si intendono ulteriormente articolate e precisate come segue:

1. Opere interne di manutenzione e restauro, sono da intendere quelle limitate alla singola unità immobiliare e ad opere e interventi elementari di tipo esclusivamente conservativo;

2. Opere interne di ristrutturazione parziale, quelle di tipo innovativo sempre limitate alla singola unità immobiliare;

3. Opere interne di ristrutturazione totale, quelle estese a più unità immobiliari della stessa unità edilizia.

 

 

     Articolo 10

Tipi di opere ed interventi elementari.

1. In relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei singoli elementi costruttivi e decorativi sono inoltre definiti i seguenti tipi di opere e interventi elementari:

a) Interventi meramente conservativi: prevedono la conservazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, con operazioni che, mediante tecniche e modalità particolari, ne prolungano la permanenza e l'efficienza nel tempo, senza modificarne in maniera apprezzabile la sostanza e l'aspetto esteriore; sono interventi conservativi ad esempio:

- la pulitura e la rimozione in genere di sostanze sovrapposte in superficie, eseguita con le tecniche appropriate e le necessarie cautele;

- la riparazione e la reintegrazione di piccole parti alterate o mancanti con materiale della stessa qualità;

- il consolidamento interiore, realizzato mediante l'inserimento di sostanze leganti o altri idonei supporti, in modo da non incidere sull'aspetto esteriore:

- i trattamenti di protezione superficiale mediante l'applicazione di pitture, vernici, rivestimenti o sostanze incolori, in conformità con le soluzioni di finitura originali;

b) Interventi di restituzione, finalizzati a modificare lo stato di fatto per ridare in tutto o in parte alla unità edilizia o ai singoli elementi l'integrità originale o comunque frutto delle successive fasi storiche; sono interventi restitutivi:

- la demolizione e il successivo rifacimento in conformità all'originale degli elementi qualificanti dei quali è possibile la ripetizione con tecniche tradizionali ancora in uso;

- il ripristino degli elementi di cui sopra in tutto o in parte mancanti, sulla base di tracce, indizi e documenti che testimonino con certezza la loro primitiva fattura;

- l'eliminazione delle alterazioni improprie e delle aggiunte incongrue o pregiudizievoli d'origine recente, provvedendo quindi alle necessarie reintegrazioni;

c) Interventi modificativi e integrativi compatibili con l'edificio, si intendono quelli che per le parti di edificio cui sono riferiti, per la modesta entità, la fattura o la particolare disposizione, comportano modifiche indispensabili ai fini statici o funzionali ma esteticamente poco apprezzabili e comunque non pregiudizievoli per la conservazione degli elementi qualificanti o di particolare pregio né per la qualità architettonica e storico artistica dell'intera unità edilizia; sono interventi modificativi compatibili ad esempio:

- la sostituzione, la modifica o l'eliminazione di parti secondarie non qualificanti,

- la sostituzione o la modifica di parti già manomesse, in luogo della loro eliminazione,

- le integrazioni e le aggiunte di impianti, servizi, strutture ausiliarie ed elementi accessori necessari per l'adeguamento statico e funzionale della unità edilizia alle attuali esigenze d'uso, realizzate secondo soluzioni e modalità tali da non pregiudicare l'integrità delle parti rimanenti;

d) Interventi innovativi compatibili col contesto, sono tutti gli interventi che comportano modifiche dell'edificio esistente e aggiunte più o meno rilevanti, da realizzare tuttavia entro limiti e secondo modalità tali da risultare compatibili, o comunque non pregiudizievoli per la tutela dei particolari caratteri del contesto nel quale è inserita l'unità edilizia oggetto d'intervento.

 

 

     Articolo 11

Disciplina degli interventi nelle aree edificate.

1. (Edilizia tradizionale prevalentemente integra). Per gli edifici compresi nell'edilizia tradizionale prevalentemente integra, e per le relative aree di pertinenza, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione e restauro di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) della L. n. 457/1978, da realizzare nel rispetto delle ulteriori prescrizioni e modalità d'esecuzione dettate al successivo Capo II, in relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei vari elementi che costituiscono le unità edilizie.

2. In tali edifici in particolare:

- dovranno essere oggetto solo di opere e interventi meramente conservativi, secondo le modalità anzidette, gli elementi costruttivi e decorativi di particolare pregio e gli altri elementi tradizionali qualificanti che presentano caratteri irripetibili;

- potranno essere oggetto di ripristino o di demolizione e successivo rifacimento gli elementi qualificanti completamente deteriorati o mancanti, solo ove si tratti di elementi semplici comunemente ripetibili e vi sia una documentazione sufficiente per garantirne il rifacimento in conformità all'originale fattura;

- è consentita inoltre l'eliminazione delle alterazioni improprie frutto di modifiche o aggiunte di origine recente, provvedendo quindi al successivo ripristino della condizione originaria o dovuta comunque a trasformazioni di epoca storica;

- dovranno in ogni caso essere rimosse le aggiunte che pregiudicano l'aspetto esteriore dell'edificio o l'integrità e la conservazione di singoli elementi di particolare pregio;

- sono consentiti infine interventi sostitutivi o modificativi che riguardino esclusivamente parti ed elementi secondari e non qualificanti ovvero elementi già completamente manomessi di cui non sia necessaria l'eliminazione o il ripristino, nonché gli interventi integrativi limitati alla realizzazione di nuovi impianti, servizi, strutture ausiliarie ed altri accessori, necessari per esigenze statiche o funzionali, purché tali interventi risultino compatibili con le restanti parti dell'unità edilizia, non comportino alterazioni e modifiche degli elementi qualificanti o di particolare pregio e non risultino comunque pregiudizievoli per le parti dell'edificio esposte alla pubblica vista.

3. (Edilizia tradizionale prevalentemente alterata). Per l'edilizia tradizionale che presenta consistenti alterazioni sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione e restauro cui all'art. 31, lettere a), b), c) della suddetta L. n. 457/1978, nonché le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia parzialmente conservativa sopra definiti, che dovranno comunque prevedere:

- la conservazione, il restauro e la eventuale reintegrazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio ancora presenti, secondo le stesse norme e modalità d'esecuzione indicate per l'edilizia prevalentemente integra;

- l'eventuale ristrutturazione degli elementi e delle parti sostanzialmente manomesse, alterate, o prive di caratteri qualificanti, con sostituzioni, modifiche o ricostruzioni da realizzare comunque nell'àmbito dell'area di sedime e dei limiti planovolumetrici precedenti, nonché nel rispetto delle particolari prescrizioni e modalità d'esecuzione di cui al successivo Capo III, in modo da risultare compatibili e congruenti con le parti da conservare dell'unità edilizia preesistente e con il circostante contesto.

4. (Edilizia recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali). Per l'edilizia recente o ad essa assimilata, e per le relative aree di pertinenza, sono consentiti tutti gli interventi e le opere di cui all'art. 31, lettere a), b), c), della L. n. 457/1978, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia compresa la totale demolizione e l'eventuale ricostruzione in situ da realizzare nelle stesse forme planovolumetriche dell'edificio preesistente e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate al successivo Capo III, per garantire un inserimento congruente con le qualità e i particolari caratteri del circostante contesto.

5. Sono possibili inoltre per l'edilizia recente o assimilata, sempre nel rispetto delle prescrizioni suddette,

- interventi di ristrutturazione edilizia totale con variazioni dell'impianto e della consistenza planovolumetrica nell'àmbito del lotto comprendente l'area di sedime ed eventuali pertinenze dell'unità edilizia originaria;

- interventi di ristrutturazione urbanistica comprendente la modifica dei lotti formati da uno o più edifici esistenti ed aree edificabili adiacenti.

Il piano di recupero, o altro strumento attuativo d'iniziativa pubblica o privata, individua e definisce in termini planovolumetrici i suddetti interventi di ristrutturazione nei limiti inderogabili previsti dalle norme urbanistiche e del vigente piano regolatore generale.

6. (Edilizia speciale, monumentale o atipica). Per gli edifici, i complessi edilizi, e i singoli manufatti che rientrano in tale classificazione, sono possibili tutti gli interventi specificamente previsti da un piano attuativo o da un eventuale progetto di opera pubblica esteso all'intero immobile o complesso edilizio; in mancanza di ciò, sono comunque consentiti:

- per gli edifici monumentali o di particolare interesse storico artistico solo interventi di manutenzione e restauro col rispetto delle stesse prescrizioni dettate per l'edilizia tradizionale sostanzialmente integra;

- per gli altri immobili di tipo recente anche interventi di ristrutturazione interna o parziale, con le prescrizioni e modalità dettate per l'edilizia alterata.

 

 

     Articolo 12

Disciplina degli interventi nelle aree inedificate.

1. (Aree inedificate pubbliche). Le aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico devono essere conservate tali, con interventi di manutenzione, restauro o ripristino delle pavimentazioni tradizionali e delle sistemazioni a verde, salvo differenti previsioni di uno strumento attuativo o di un piano di intervento pubblico esteso all'intero insediamento storico. Per le attrezzature da installare ad opera dei privati previa concessione del suolo pubblico si applicano le norme di cui ai rispettivi articoli del Capo V.

2. (Aree di rispetto). Il piano di recupero individua le aree di rispetto interne o esterne a ciascun insediamento, specificando le parti che devono rimanere inedificabili e definendo in termini planovolumetrici l'edificabilità delle parti restanti, nei limiti di densità e altezza consentiti dal piano regolatore e dalle leggi vigenti e comunque in modo che la loro utilizzazione non rechi pregiudizio alle visuali dell'intero contesto d'interesse storico artistico o naturalistico ambientale, o ai singoli beni immobili in esso contenuti. In assenza di piano, nelle aree di rispetto inedificate possono essere realizzati solo gli interventi di manutenzione o sistemazione di cui al successivo articolo 15.

3. (Aree di pertinenza). A tali aree si applicano rispettivamente le categorie d'intervento e le specifiche normative previste per gli edifici cui sono riferite. Per l'edilizia recente e assimilata il piano di recupero individua e attribuisce ai diversi edifici le aree di pertinenza effettive e quelle non ancora rese tali, che in caso di interventi di ricostruzione o ristrutturazione con variazioni planovolumetriche dovranno essere vincolate e acquisite dai proprietari per l'attuazione degli interventi medesimi. In caso contrario, o in assenza di piano, le aree di pertinenza devono rimanere inedificate, provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e sistemazione di cui al successivo articolo 15.

4. (Aree edificabili). Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni da realizzare in aree edificabili eventualmente previste dal piano regolatore generale o dallo strumento attuativo si applicano le norme di cui al Capo IV; le aree inedificate risultanti da tali interventi dovranno essere sistemate e mantenute come indicato al comma precedente.

 

 

     Articolo 13

Disciplina delle destinazioni d'uso.

1. Nei centri storici, il piano di recupero disciplina le destinazioni d'uso in applicazione delle leggi vigenti in materia, previo censimento di quelle esistenti, fissando limiti e parametri relativi o assoluti in relazione alla dotazione di spazi pubblici, servizi e attrezzature, e ad eventuali fenomeni di congestione o spopolamento.

2. In mancanza di piano, sia per gli edifici che per le aree inedificate, è consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso attualmente esistenti, come documentate alla data di adozione del presente regolamento dai registri catastali o da altri atti ufficiali più aggiornati, ad eccezione dei casi di incompatibilità di cui al successivo comma 4.

3. Per le suddette aree ed edifici, ad eccezione di quelli compresi nell'edilizia speciale, sono inoltre ammesse variazioni nell'àmbito delle destinazioni sotto elencate, purché ciò non comporti comunque modifiche, integrazioni o altre opere edilizie, in contrasto con le norme del presente regolamento:

a) abitazioni e residenze in genere, unifamiliari, plurifamiliari o collettive (varie categorie del gruppo A della classificazione catastale);

b) uffici, studi, sedi per attività culturali, amministrative e di rappresentanza pubbliche e private (categorie A/10, e B/4 della classificazione catastale);

c) esercizi pubblici per il ristoro e il commercio al dettaglio, attività ricettive e ricreative, rimesse, depositi, officine e laboratori artigianali (varie categorie del gruppo C).

4. Nell'edilizia residenziale i cambi di destinazione di cui alle lettere b) e c) non potranno interessare una superficie superiore al 50 per cento delle superfici utili complessive di ciascun edificio; quelle di cui alla lettera c) dovranno inoltre limitarsi ai piani terreni, interrati o seminterrati, con superfici inferiori a 200 mq. per ogni unità immobiliare corrispondente a ciascun esercizio.

Sono escluse comunque le attività insalubri, nocive, rumorose, moleste o comunque incompatibili con il mantenimento della prevalente funzione residenziale e dei tradizionali caratteri propri del contesto edilizio storico.

5. Per gli edifici, i complessi edilizi e i manufatti compresi nell'edilizia speciale e in genere per tutte le unità edilizie totalmente classificate nelle categorie A/8, A/9, A/11, B, D, è escluso ogni cambio di destinazione che non rientri nelle previsioni di un piano urbanistico generale o attuativo.

 

 

     Articolo 14

Impianti e canalizzazioni.

1. Sia nell'edilizia tradizionale che in quella recente, non è consentita l'installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, antenne paraboliche, pannelli solari e altri macchinari e apparecchiature tecniche, sui prospetti, nei balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte alla pubblica vista, né all'interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno trovare collocazione nelle chiostrine, nei locali terreni o in elevazione privi di elementi qualificanti, in vani interrati o seminterrati appositamente ricavati nelle aree di pertinenza, ovvero nei sottotetti e nei terrazzini ricavati dalla interruzione delle falde spioventi senza emergere dal profilo complessivo delle coperture.

2. Ad eccezione degli scarichi pluviali, che dovranno comunque essere in rame a sezione circolare di diametro non superiore a 12 cm., sui paramenti di prospetto possono essere applicati solo cavi e condutture di sezione non superiore a 25 mm. compresa la guaina o altro rivestimento, in rame o altro tipo di materiale comunque rigido, liscio, e dello stesso colore del paramento. Tali condutture dovranno essere in numero ridotto per ogni prospetto, e opportunamente distanziate da spigoli, aperture, superfici decorate e membrature con andamento parallelo; inoltre in caso di intervento di manutenzione o ristrutturazione dovranno essere collocati sotto traccia tutti i cavi e le condutture sottili presenti nei prospetti con paramento intonacato.

3. Valvole, riduttori, misuratori, e altri apparecchi accessori potranno, se necessario, essere collocati lungo i prospetti esterni, entro appositi vani muniti di sportello in rame o altro materiale dello stesso colore del paramento intonacato; non è consentita comunque l'alterazione di facciate compiutamente definite, né di membrature, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi.

4. Le colonne di scarico, le canne fumarie, e le condotte in genere di grossa sezione devono per quanto possibile essere inserite in appositi vani e cavedi all'interno delle murature perimetrali dell'edificio, senza pregiudizio per le strutture portanti né per ambienti qualificati, o altrimenti lungo chiostrine, cortili, o prospetti secondari privi comunque di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio. In tal caso detti elementi dovranno essere rivestiti in rame oppure foderati in muratura intonacata o altro materiale liscio tinteggiato nello stesso colore del paramento; dovranno in ogni caso rimanere all'interno i gomiti, le imbrache, e i raccordi orizzontali o inclinati.

 

 

     Articolo 15

Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate di pertinenza.

1. Nei centri storici le aree di pertinenza e in genere le aree private inedificate devono essere mantenute tali, salvo diversa previsione di un piano attuativo, sistemando a prato, arricchito con essenze arboree o arbustive, almeno due terzi delle superfici non interamente circoscritte da edifici.

2. Dovranno essere comunque oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni originali esistenti ad orto o a giardino, e in particolare le siepi e le alberature d'alto fusto, nonché i muri di recinzione e le pavimentazioni di tipo tradizionale in mattonato, basolato o acciottolato.

3. Nell'edilizia rurale dovranno essere convenientemente sistemate tutte le aree di pertinenza prospicienti l'edificio principale, sia esso una villa, una casa padronale o una casa colonica, conservando comunque piante ornamentali e alberi d'alto fusto esistenti, eventuali viali d'accesso con relativi portali e alberature, nonché i parchi e i giardini all'italiana o all'inglese con le rispettive sistemazioni.

 

 

     Articolo 16

Interventi nel sottosuolo.

1. Negli edifici oggetto di interventi conservativi si può provvedere alla manutenzione e al restauro dei vani interrati o seminterrati esistenti e alle eventuali opere di consolidamento in fondazione, previa occupazione ove necessario del suolo pubblico e completo ripristino a lavori ultimati delle pavimentazioni esistenti.

2. In caso di ristrutturazione o ricostruzione, è consentita anche la creazione di nuovi vani utili o la modifica di quelli esistenti, esclusivamente per ospitare impianti tecnici o realizzare autorimesse e accessori a servizio dell'unità edilizia. I vani realizzati non potranno comunque eccedere i limiti dell'area di sedime del soprastante edificio, né i due terzi delle relative aree di pertinenza inedificate, e dovranno possedere i requisiti previsti dalle altre norme vigenti.

3. Non è consentita da parte di soggetti privati la realizzazione di vani sottostanti il suolo pubblico; eventuali ambienti preesistenti, qualora ne sia dimostrata la proprietà, potranno continuare ad essere detenuti segnalandone i dati catastali all'Amministrazione comunale e chiudendo l'eventuale comunicazione con altri vani o cunicoli.

 

 

     Articolo 17

Rinvenimenti e scoperte.

1. Il rinvenimento di eventuali sepolture, reperti archeologici, ed elementi architettonici e decorativi di particolare pregio o interesse storico artistico casualmente riportati alla luce durante i lavori di scavo o demolizione, dovrà essere immediatamente segnalato al Comune, alla Soprintendenza, o ad una qualsiasi autorità di polizia, sospendendo la prosecuzione di ogni attività che possa pregiudicare la conservazione e il recupero di quanto rinvenuto in attesa dei provvedimenti delle amministrazioni competenti.

 

 

     Articolo 18

Prove di finitura e simulazioni da predisporre in loco.

1. Nei casi indicati ai successivi articoli 19, 20, 21, 36, 42, prima di procedere alla realizzazione dei relativi interventi dovrà essere predisposta in loco una opportuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti.

La scelta della soluzione definitiva dovrà essere approvata da un rappresentante del competente organo tecnico dell'Amministrazione comunale convocato sul posto e documentata con apposito verbale di sopralluogo che costituirà parte integrante della procedura di autorizzazione, ove dovuta, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497/1939.

2. Per gli interventi di ricostruzione, ampliamento, o nuova edificazione da realizzare in contesti storici o naturalistici particolarmente delicati, oltre all'integrazione dei documenti di progetto con plastici o simulazioni grafiche e fotografiche, potrà essere richiesta da parte dell'organo tecnico responsabile dell'istruttoria preliminare all'atto abilitativo la predisposizione di segnali planimetrici e altimetrici idonei a simulare nel sito stesso interessato dall'intervento l'esatto ingombro dell'immobile progettato ed il suo rapporto col circostante contesto.

 

 

Capo II - Prescrizioni e modalità d'intervento per l'edilizia tradizionale prevalentemente integra

     Articolo 19

Murature di prospetto con paramento originale a faccia vista.

1. Dovranno essere conservati nel loro tradizionale aspetto esteriore i muri con paramento originale a faccia vista in mattoni, in conci di pietra squadrati o sbozzati, nonché in ciottoli, pietrame irregolare, o materiale misto, presenti nei prospetti esterni dell'edilizia rurale di tipo tradizionale, in quelli di origine medievale con elementi romanico-gotici, nonché nei prospetti principali o secondari dell'edilizia rinascimentale o classicobarocca rimasti fin dall'origine incompleti di finiture e decorazioni intonacate.

2. Di tali paramenti non è quindi consentita l'intonacatura, a meno che non si tratti di facciate il cui intonaco originale sia caduto per degrado naturale o per improprie demolizioni d'origine recente, nel qual caso si applicano le disposizioni per il ripristino dei paramenti intonacati di cui al successivo articolo.

3. Il consolidamento e la reintegrazione di parti lesionate o mancanti dovrà essere realizzato mediante riprese a cuci-scuci con materiale di recupero o comunque omogeneo a quello originale per qualità e pezzatura; in particolare si dovranno impiegare mattoni pieni fatti a mano per le murature in mattoni o miste, conci bocciardati o subbiati e pietrame sbozzato, rispettivamente di tipo calcareo, tufaceo, basaltico, arenario o marnoso arenaceo, negli altri casi.

4. Sia per i paramenti in mattoni stuccati che in pietrame rabboccato a raso sasso, è consentita la scarnitura dei giunti e la successiva ripresa delle rispettive finiture, che non dovrà tuttavia essere generalizzata ma limitata esclusivamente ai tratti mancanti o più degradati.

Non dovranno essere rabboccati, ma solo stuccati in profondità lasciando i giunti netti, i paramenti del tutto privi di tale finitura. I giunti dei paramenti in mattoni da cortina o in pietra da taglio dovranno essere stuccati a raso della faccia vista, con malta pigmentata dello stesso colore del materiale in opera.

5. Per tutte le operazioni riferite al paramento in vista, dovranno essere impiegate esclusivamente malte di calce e sabbia, con gli eventuali accorgimenti necessari ad ottenere una colorazione quanto più possibile vicina a quella delle malte esistenti. Non sono consentite stilature, fugature o stuccature dei giunti realizzate sottosquadro o comunque in maniera diversa da quanto indicato al punto precedente, né con l'impiego di malte cementizie.

6. Potranno essere demolite o rimosse eventuali rincocciature, nonché parti di intonaco, muratura o altra varietà di materiali e finiture comunque estranei ai tipi di paramento sopra individuati. Non dovranno invece essere rimosse o alterate le tracce e i frammenti di strutture murarie preesistenti, ovvero lapidi, stemmi ed eventuali reperti archeologici. La pulitura, in particolare dei paramenti a cortina o in pietra concia, dovrà essere fatta con le modalità di cui al successivo articolo 22.

7. Il consolidamento delle murature in questione, oltre che mediante reintegrazioni a cuci e scuci, può essere realizzato anche con perforazioni armate ed iniezioni di miscele leganti, purché si provveda con le modalità idonee ad evitare la fuoriuscita di materiale e l'alterazione della faccia vista; è consentita altresì l'installazione di tiranti metallici e dei relativi paletti o piastre d'ancoraggio, semplici o angolari, evitando la loro sovrapposizione a cornici e membrature. Non è consentito invece l'inserimento, lungo i paramenti a faccia vista, di eventuali cordoli e architravi in metallo o cemento armato, o altri elementi strutturali di grosse dimensioni.

 

 

     Articolo 20

Murature di prospetto con paramento originale intonacato.

1. Nelle facciate principali, o comunque prospicienti sulla pubblica via, che presentano una compiuta veste architettonica classico-barocca, sia essa originaria o frutto di successive ristrutturazioni unitarie, caratterizzata da un sistema di membrature, cornici, basamenti, lesene e aperture contornate in pietra, in muratura intonacata o simulate pittoricamente, dovranno essere conservati i paramenti originali intonacati con intonaco di tipo tradizionale finito al grezzo o al civile, mediante riprese delle parti mancanti o decoese con malta di calce e finitura al grezzo o al civile analoga per qualità e spessore alle parti superstiti.

2. Ove non sia possibile il mantenimento, si potrà provvedere alla demolizione e al successivo rifacimento degli intonaci e delle relative tinteggiature, in conformità all'originale, fatti salvi eventuali elementi decorativi di particolare pregio. Nel corso della demolizione dovrà essere lasciato in opera un campione per ogni differente tipo di vecchio intonaco e di coloritura esistente, opportunamente scelto nelle parti meglio conservate, che dovrà servire come riferimento, fino alla definitiva sostituzione.

3. Nei prospetti di cui sopra si dovrà altresì provvedere al ripristino degli intonaci che risultano quasi completamente caduti, o che sono stati demoliti per impropri interventi di decorticazione, basandosi sulle tracce superstiti.

4. Gli intonaci al civile dovranno essere rifatti con arricciatura in malta comune e finitura formata da una sottile colla di malta a base di calce spenta, sabbia fine ed eventuali piccole quantità di cemento bianco, lisciata «alla pezza» o al fratazzino stretto, previa eventuale rabboccatura o rinzaffo in malta bastarda. Gli intonaci «a stucco» saranno formati con calce e polvere di marmo e lisciati col fratazzo metallico.

5. Lo spessore dei nuovi intonaci non dovrà differire in maniera apprezzabile dal precedente e non dovrà in ogni caso risultare modificata la sporgenza di cornici, lesene, ed altri risalti decorativi della superficie muraria. A tal fine, in presenza di murature dislivellate o visibilmente deformate, l'intonaco dovrà essere steso per piccoli tratti a seguire l'andamento della muratura stessa, senza l'ausilio di stagge e fasce di guida.

6. Non è consentita la decorticazione dei prospetti originariamente intonacati senza provvedere al successivo ripristino. Negli edifici che sono frutto di successive trasformazioni, potranno essere lasciati privi di intonaco eventuali lapidi, stemmi, ed elementi architettonici o decorativi in pietra o altro materiale a faccia vista, inseriti nelle murature di epoca precedente, purché si tratti di elementi compiuti e apprezzabili per qualità e consistenza; dovranno essere invece reintonacati i semplici frammenti e le tracce delle strutture precedenti prive di particolare significato e incompatibili con l'assetto architettonico unitario acquisito dal prospetto intonacato in virtù dei successivi interventi.

 

 

     Articolo 21

Prescrizioni per il rifacimento delle tinteggiature.

1. Nel caso di rifacimento degli intonaci di tipo tradizionale con finitura al civile, si dovrà altresì provvedere al ripristino delle originarie tinteggiature, adottando una delle seguenti tecniche:

a) «pittura a fresco», formata da una miscela di ossidi o terre colorate disciolte in latte di calce, passata sulla colletta ancora fresca;

b) «pittura a calce», formata aggiungendo alla tinta di cui sopra una piccola percentuale di fissativo acrilico in emulsione.

2. Sui vecchi intonaci di tipo tradizionale, semplicemente reintegrati, si dovranno invece applicare esclusivamente pitture ai silicati del tipo comunemente reperibile in commercio, previa idonea preparazione del fondo con spolveratura e fissaggio della vecchia pittura. Invece per gli intonaci già rifatti e tinteggiati impropriamente in epoca recente, con l'impiego di malte cementizie e tinteggiature sintetiche, si potranno adoperare idropitture murali a base di resine acriliche di tipo commerciale, dopo aver provveduto alla preparazione uniforme del fondo con una mano di fissativo coprente, di colore bianco calce; oppure, nel caso di intonaci cementizi lasciati al grezzo, si potrà provvedere alla stesura di una colletta colorata in pasta, unendo alla malta i colori necessari.

3. In tutti i casi di rifacimento delle tinteggiature di cui al presente paragrafo, dovrà essere rispettata l'unità cromatica originale di ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, e viceversa la varietà cromatica esistente tra facciate differenti, o tra elementi diversi della stessa facciata.

4. Tanto per le facciate monocrome che per le combinazioni policrome, le nuove colorazioni dovranno essere scelte in conformità alle tinteggiature esistenti di tipo tradizionale, sulla base delle tracce conservate. Ove non siano reperibili tracce sicure della tinteggiatura originale o di quelle successive, si potrà scegliere una tinta che appare ricorrente nel tratto di strada in cui è situato l'edificio. In ogni caso, per le pareti di fondo, le tinte dovranno essere scelte nella gamma dei colori tradizionali dell'edilizia, compresa tra l'ocra gialla, l'ocra rossa, la terra verde, la terra d'ombra e la terra di Siena, naturali o bruciate, eventualmente mescolate fra loro e corrette con piccole percentuali di nero e bianco di calce o di zinco.

5. Le nuove tinteggiature, inoltre, non dovranno essere date «a corpo», cioè completamente piene e coprenti, ma «a velatura», ossia diluite in modo da lasciar trasparire leggermente la preparazione di fondo, che dovrà essere comunque di colore bianco calce.

 

 

     Articolo 22

Elementi architettonici e decorativi in pietra o in laterizi a faccia vista.

1. Dovranno essere conservate tutte le membrature e gli elementi architettonici e plastico-decorativi in pietra concia, in laterizio, o altro materiale lasciato a vista, inseriti nell'àmbito delle strutture murarie perimetrali con paramento esterno sia intonacato che a faccia vista.

Tali elementi potranno essere unicamente sottoposti ad operazioni di pulitura, consolidamento ed eventuale reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate e dovranno comunque essere idoneamente trattati ogni qual volta si intervenga sul prospetto in cui sono collocati.

2. Fanno eccezione a quanto sopra gli elementi lisci inseriti a raso di murature con paramento intonacato, e che costituiscono semplici soluzioni costruttive o frammenti di precedenti strutture, come spigoli, archi, architravi, stipiti, brani di cortina muraria, ecc. i quali dovranno essere intonacati insieme al restante paramento (vedi precedente articolo 20, comma 6).

3. Ove necessario, gli elementi in pietra concia, in laterizio o altro potranno essere smontati e successivamente rimontati nella esatta collocazione originaria, previa esecuzione di un accurato rilevamento grafico e fotografico con numerazione dei singoli pezzi; ovvero si potrà procedere alla ricomposizione dei pezzi caduti, reintegrando le parti mancanti o maggiormente degradate.

4. Le reintegrazioni potranno essere eseguite, in ragione dell'ampiezza delle lacune, a stucco o con inserti di materiale della stessa qualità, in modo comunque da risultare congruenti per forma, granulometria e qualità cromatiche, oltreché compatibili da un punto di vista fisico-chimico.

5. La pulitura, in particolar modo se riferita ad elementi intagliati, scolpiti o modanati, nonché a materiali teneri come le arenarie, o comunque già soggetti a processi di degrado, dovrà essere eseguita delicatamente, mediante lavaggio e rimozione manuale, previo eventuale fissaggio delle superfici decoese e idoneo trattamento con sostanze solventi e assorbenti; altri sistemi basati sull'impiego di sostanze anche debolmente abrasive o corrosive, sono ammessi unicamente per gli elementi lisci di materiale duro e compatto in perfetto stato di conservazione.

 

 

     Articolo 23

Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente.

1. Tutti gli elementi plastico-decorativi realizzati, anziché in pietra, in muratura intonacata ed eventualmente modanata come cornici, lesene, zoccolature, bugnati e membrature in genere, dovranno essere anch'essi conservati e restaurati con operazioni di ripulitura, consolidamento e reintegrazione o ripristino delle parti mancanti di cui sia riconoscibile l'identità.

2. Ove sia indispensabile la loro rimozione, detti elementi dovranno essere fedelmente ricostruiti, sulla base di un accurato rilevamento grafico e fotografico preventivamente eseguito nelle forme utili a rappresentare chiaramente ogni dettaglio ovvero mediante l'esecuzione di calchi.

3. Le membrature realizzate in muratura intonacata e dipinta ad imitazione dei corrispondenti elementi in pietra o in laterizio a faccia vista, dovranno essere ripristinate con il medesimo colore e trattamento di superficie che ripeta le qualità plastiche e cromatiche del particolare materiale imitato, come ad esempio, il «bianco travertino», il «grigio arenaria», il «rosso mattone», ecc.

4. Dovranno altresì essere ripristinate le eventuali decorazioni e le membrature architettoniche simulate pittoricamente a chiaroscuro, avvalendosi in tal caso di maestranze specializzate. Analogamente si dovrà procedere per il restauro di elementi di particolare pregio e complessità di fattura, come decorazioni a fresco, a tempera, a stucco, graffiti, marmoridee, ecc., le quali non potranno essere rimosse e ripristinate, ma conservate anche se ridotte in frammenti.

 

 

     Articolo 24

Aperture di prospetto ed elementi di contorno.

1. Dovranno essere conservati nella forma e nella posizione esistente i vani di porte e finestre che, per connotazioni stilistiche e costruttive e reciproci rapporti formali, sono da attribuire all'assetto storicamente consolidato dell'edificio, sia esso originale o frutto di successive ristrutturazioni organiche, tanto che si tratti di aperture d'origine romanico-gotica, con stipiti sormontati da archi o architravi in pietra squadrata o mattoni a faccia vista, oppure contornate da una mostra in risalto di tipo classico, sia in pietra o mattoni a faccia vista che in muratura intonacata o simulata pittoricamente.

2. Dovranno di conseguenza essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati, come indicato ai precedenti articoli 22 e 23, tutti gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno di tali vani, come ad esempio gli stipiti, le cornici, le soglie, gli architravi, i frontespizi, gli archi, le ghiere, le mensole ed ogni altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, eliminando eventuali elementi impropri frutto di alterazioni recenti.

3. Per esigenze statiche o funzionali è consentita la tamponatura delle aperture medesime opportunamente arretrata e realizzata in modo da lasciare integralmente in evidenza i contorni originari. Gli elementi superstiti di aperture romanico gotiche modificate per successivi interventi di epoca storica potranno essere conservati ed eventualmente reintegrati nel caso di paramenti lasciati a faccia vista; dovranno invece essere ricoperti ove siano inseriti in prospetti rinascimentali o classico barocchi intonacati e compiutamente definiti.

4. Nei prospetti compiutamente definiti di qualsivoglia epoca storica, sia con paramento intonacato che a faccia vista, non è consentita la realizzazione di nuove aperture, né il ripristino di eventuali vani preesistenti. In caso di intervento, dovranno inoltre essere chiuse od opportunamente ridotte le aperture d'origine recente che risultino incongrue e pregiudizievoli per l'unitarietà e l'integrità dell'intero prospetto o di singoli elementi architettonici e decorativi.

5. La modifica o lo spostamento di aperture semplicemente architravate e contornate in muratura grezza, nonché la realizzazione di nuove aperture dello stesso tipo, sono ammesse esclusivamente nei prospetti con paramento originario in muratura grezza privi di elementi architettonici qualificanti, purché non risulti complessivamente più di una apertura per ogni 10 mq. di prospetto. Sia le nuove aperture che quelle modificate dovranno essere realizzate con riprese del paramento murario in conci sbozzati alla subbia o mattoni pieni fatti a mano o di recupero e architravi in legno di castagno al naturale scurito al mordente; non dovranno avere inoltre larghezza superiore a ml. 0,80 per le finestre, ml. 1,20 per le porte e ml. 1,90 per i vani carrabili.

 

 

     Articolo 25

Infissi vetrati e serramenti.

1. Gli infissi esistenti di finestre, porte a vetri e aperture in genere sfinestrate, costituiti da un telaio in legno di tipo tradizionale ad ante verticali ripartite da stecche orizzontali, potranno essere restaurati oppure sostituiti con nuovi infissi del medesimo tipo; dovranno comunque essere restaurati i telai scorniciati con modanature complesse, le imposte decorate, i vetri piombati di fattura tradizionale, sia del tipo «a rullo» che in lastre soffiate.

Per l'oscuramento, oltre alle imposte o «scuri» interni, è consentita all'esterno solo l'installazione di persiane di tipo tradizionale, purché realizzate uniformemente per ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, ed escluse comunque le finestre ad arco o architravate d'origine medievale e quelle munite di grate e inferriate originali in ferro lavorato a mano.

2. In caso di sostituzione, i telai, gli infissi vetrati e le relative imposte, dovranno essere esclusivamente in legno verniciato con smalto opaco color bianco avorio o grigio perla, mentre le persiane dovranno essere verniciate a smalto in tinte comprese nella gamma del verde bottiglia, marrone bruciato, grigio chiaro, giallo ossido, comunque uniformi per ogni facciata avente caratteri architettonici unitari. L'impiego di legno verniciato al naturale, con vernici trasparenti ma comunque opache e previo scurimento al mordente color noce, è ammesso solo nei prospetti lasciati al rustico dell'edilizia rurale.

3. È consentita la chiusura di vani porticati, altane, logge, finestre polifore o serliane, con vetri che siano comunque spartiti mediante telai fissi o mobili in legno o ferro verniciato, inseriti nel filo interno della muratura.

4. Analogamente, dovranno essere conservati e restaurati gli infissi e i serramenti esistenti di porte e portoni di tipo tradizionale in legno di rovere, castagno, pioppo o altre essenze nostrane, reintegrati eventualmente secondo il disegno originale e trattati a cera o con vernici trasparenti opache, previo uniforme scurimento del fondo con mordente color noce. Qualora, in presenza di legno dolci o comunque gravemente deteriorati, non sia conveniente il restauro, sarà ammesso il rifacimento con le modalità di cui al successivo comma. Dovranno essere, in ogni caso, oggetto unicamente di restauro i serramenti di particolare qualità, in legno di noce o altre essenze pregiate, con specchi e telai decorati ad intaglio, a tarsia o complesse modanature.

5. Tutti i serramenti in legno necessari per nuove aperture, o per il rifacimento di quelli esistenti, dovranno essere realizzati, a seconda delle preesistenze nonché della tipologia dell'edificio e del contesto, ad ante intelaiate con specchiature semplici o scorniciate, ovvero a doppia fodera con doghe orizzontali alte non meno di 25 cm., del tipo detto «alla mercantile», in essenze locali trattate come sopra (rovere, castagno, pioppo) o in legno dolce verniciato a smalto opaco, nella stessa gamma di colori riferita alle persiane.

6. In tutti i casi di realizzazione o di sostituzione di nuovi infissi e serramenti non è comunque ammesso l'impiego di essenze esotiche, dolci o resinose verniciate al naturale con vernici trasparenti, doghettati lignei verticali, alluminio, acciaio ed altri materiali e colori difformi da quanto sopra indicato, né l'uso di vetrate con cristalli interamente a giorno privi di telai e partiture orizzontali e verticali.

7. Sono da conservare e restaurare i cancelli, le grate in genere e le inferriate esistenti in ferro battuto o forgiato a mano, o comunque di fattura artigianale. Eventuali nuove inferriate dovranno essere realizzate in ferri tondi a maglie ortogonali, tinteggiati a smalto opaco di color nero o bruno scuro.

8. Le norme di cui sopra non si applicano ai serramenti dei vani siti a piano terra relativi agli esercizi commerciali, per i quali si dovrà fare riferimento al successivo Capo V.

 

 

     Art 26

Balconi e aggetti orizzontali.

1. Dovranno essere conservati con le necessarie opere di consolidamento, restauro e reintegrazione, i balconi, le strutture e i volumi che aggettano dalle murature di prospetto o dai cortili interni, sostenute per mezzo di mensole in pietra, in mattoni o in ferro lavorato a mano con tecniche tradizionali. Oltre a tali sostegni, dovranno essere restaurati o reintegrati i relativi impalcati in lastre di pietra o ad archi in muratura, nonché eventuali pavimentazioni, balaustre, parapetti o ringhiere di fattura tradizionale.

2. Il piano di recupero individua i balconi, le superfetazioni e le alterazioni in genere realizzate con elementi impropri in epoca recente, prescrivendone la demolizione; in assenza di piano dovranno essere comunque eliminati, in caso di intervento, gli elementi in aggetto che comportano un grave pregiudizio alla statica dell'edificio o ad elementi architettonici e decorativi di particolare pregio.

 

 

     Articolo 27

Coperture tradizionali a falde inclinate.

1. Negli edifici che presentano coperture di tipo tradizionale a falde inclinate, con struttura in legno e impalcato in laterizio, non è consentita alcuna modifica degli elementi che determinano i tradizionali caratteri esteriori di tali coperture; dovrà, quindi, essere conservata ed eventualmente ripristinata l'originaria conformazione e la reciproca disposizione delle falde, a capanna o a padiglione, nonché i raccordi, le pendenze e le quote d'imposta.

2. Dovranno ugualmente essere oggetto solo di restauro o reintegrazione, nei modi di seguito indicati, le soluzioni particolari lungo la linea di gronda ed i bordi laterali, i manti i copertura e ogni altra parte di impalcato o di struttura che risulti comunque esternamente visibile all'estradosso o all'intradosso.

3. È consentito il consolidamento e la reintegrazione degli impalcati e delle strutture lignee esistenti, compreso il pianellato o il tavolato, i travicelli e la grossa orditura, nonché la loro eventuale sostituzione con soluzioni differenti per materiale e tecniche costruttive nel caso di sottotetti non praticabili o controsoffittati.

4. Sia in caso di restauro che di completa sostituzione, non potranno comunque essere apportate modifiche alle quote di imposta e di colmo delle falde e quindi alle pendenze e alla reciproca organizzazione delle stesse.

Non è ammessa la sostituzione con altro tipo di materiale per gli impalcati e le strutture lignee di tettoie, sporti di gronda ed altre parti di copertura il cui intradosso risulti esposto alla pubblica vista.

5. I manti di copertura del tipo originale potranno essere revisionati o completamente rifatti, con impiego esclusivo di tegole piane e curve in laterizio (coppi ed embrici) corrispondenti a quelle esistenti. Fra i coppi nuovi dovrà essere comunque inframmezzata, all'estradosso, una percentuale di coppi vecchi di recupero non inferiore al 50 per cento. Dovranno essere adeguati, in caso d'intervento, i manti in materiale differente.

6. Lungo i margini frontali o laterali delle falde non sono consentite scossaline metalliche o altri rivestimenti, ma esclusivamente filari di tegole e canali di gronda orizzontali a sezione curva, collegati ai relativi discendenti, in rame o lamiera zincata verniciata nel colore del prospetto intonacato.

7. Sia in caso di semplice restauro che di rifacimento dell'intera struttura portante, la quota di estradosso del nuovo impalcato, comprensiva della cappa e di eventuali strati di impermeabilizzazione e coibentazione, non dovrà mai superare quella delle parti residue o ripristinate con un impalcato tradizionale in pianelle.

8. Tanto nei casi di restauro che di eventuale sostituzione, dovranno comunque essere conservati o ripristinati gli sporti di gronda di tipo originale, formati con liste o travicelli in legno sagomato all'estremo libero ed impalcato sottomanto in tavole o pianelle laterizie, il cui intradosso sia anche appena sporgente dalla muratura o dall'eventuale sottostante cornicione.

9. Analogamente dovranno essere conservati o ripristinati in conformità all'originale, i bordi delle falde lungo i lati inclinati delle coperture a capanna, tanto che si presentino con un filare di tegole a raso della muratura, ovvero aggettanti su pianelle o sul prolungamento degli arcarecci e della piccola orditura.

10. Gli elementi particolari di cui sopra dovranno essere restaurati procedendo, se necessario, allo smontaggio e al successivo ricollocamento dei singoli pezzi nonché alla eventuale reintegrazione delle parti deteriorate o mancanti, secondo le forme ed i materiali originali. Gli elementi in legno integrati o sostituiti dovranno essere preventivamente scuriti con mordente color noce e trattati con protettivi comunque trasparenti. Gli impalcati in laterizio dovranno essere formati esclusivamente da pianelle di recupero o fatte a mano, senza stuccatura dei giunti; lo spessore di un eventuale soprastante cappa comprensiva di armatura non dovrà essere superiore a 2,3 cm.

 

 

     Articolo 28

Accessori di copertura e aggetti verticali.

1. Non è consentita, sopra le falde dei tetti, la realizzazione di terrazze o nuovi volumi emergenti, né l'installazione di pannelli solari, antenne paraboliche, strutture pubblicitarie o altri impianti tecnici e apparecchiature ingombranti, salvo nuovi camini, canne di esalazione e antenne di sezione sottile. In caso di intervento di restauro dovranno essere eliminate tutte le modifiche e le aggiunte incongrue e le superfetazioni di origine recente.

2. Dovranno invece essere conservati eventuali abbaini, torrette, altane, comignoli, frontespizi o altri corpi emergenti che rientrino fra gli elementi costruttivi di tipo tradizionale propri dell'edificio esistente, provvedendo al restauro secondo le indicazioni precedenti.

3. Sia nel restauro delle strutture lignee che in caso di sostituzione, è possibile l'interruzione delle falde per ricavare chiostrine, pozzi di luce o terrazzini praticabili di dimensioni non superiori a 3,00 mq, senza apportare variazioni al profilo generale delle falde stesse; le interruzioni dovranno risultare comunque arretrate di almeno ml. 2,00 rispetto all'estremità di gronda e in numero non superiore ad una ogni 30 mq. di copertura.

 

 

     Articolo 29

Rifacimento e riordino di coperture già manomesse.

1. È consentito il rifacimento delle strutture di copertura già interamente sostituite in ferro, latero-cemento o altra tecnica costruttiva recente, apportando eventuali modifiche delle imposte, delle pendenze e dei raccordi necessarie per motivi statici o funzionali, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le varie falde dovranno comunque essere raccordate tra loro con soluzioni a capanna riunite al colmo, a padiglione o a semi padiglione, con inclinazione e sporto di gronda orientati verso i prospetti principali dell'edificio;

b) la pendenza dovrà mantenersi fra il 30 ed il 35 per cento;

c) le quote d'imposta potranno essere ridotte o aumentate per non più di 50 cm., solo nel caso di edifici con prospetti intonacati e privi comunque di cornici sottogronda, anche semplicemente dipinte a chiaroscuro.

2. Agli sporti, ai bordi laterali, ai manti di copertura e agli altri elementi accessori e di finitura si applicano le norme di cui ai paragrafi precedenti. Dovranno comunque essere rimosse, in caso d'intervento, tutte le strutture precarie in lastre di lamiera, cemento-amianto, vetroresina o altro materiale improprio, reintegrando le falde manomesse e le relative gronde secondo le indicazioni che precedono.

 

 

     Articolo 30

Terrazze e coperture piane.

1. In caso di edifici o di corpi accessori di tipo tradizionale che presentano terrazze e coperture piane estese su tutto o parte del corpo di fabbrica, frutto di soluzioni architettoniche originali o di ristrutturazioni comunque anteriori all'ultima guerra mondiale, si dovrà provvedere alla conservazione di tali coperture, restaurando i parapetti, le balaustre, le inferriate e le pavimentazioni con i materiali e le soluzioni tecniche proprie di tali elementi.

2. Salvo diversa indicazione del piano di recupero, sulle terrazze e sulle coperture piane di qualsiasi genere non è consentita la realizzazione di tettoie, verande o altri volumi e strutture stabilmente connesse, ad eccezione dei volumi tecnici eventualmente necessari ai sensi del precedente art. 14; potranno essere installate tende mobili, fioriere e sostegni necessari per lo sviluppo di piante rampicanti.

 

 

     Articolo 31

Murature e divisori interni.

1. Dovranno essere conservati all'interno degli edifici di cui al presente capitolo, ed eventualmente restaurati con opere di consolidamento e reintegrazione, così come indicato secondo i vari casi ai precedenti articoli, i muri, i pilastri e in genere le strutture che formano l'ossatura portante dell'organismo edilizio originale o frutto di successive ristrutturazioni storiche.

2. Dovranno parimenti essere conservati, oppure ricostruiti in situ con materiali diversi dall'originale, i muri divisori che presentano superfici dipinte o che delimitano controsoffitti voltati, e ambienti decorati o comunque unitariamente definiti da reciproci rapporti architettonici e decorativi. I muri dipinti o comunque decorati con decorazioni a fresco, a tempera, a stucco, a graffiti o marmoridee, potranno essere demoliti e ricostruiti solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza al distacco, al restauro ed alla successiva riapplicazione o reintegrazione delle decorazioni da parte di maestranze specializzate.

3. È consentita la demolizione, la modifica e l'eventuale spostamento dei muri divisori che non presentino le condizioni di cui sopra, nonché di tutte le strutture sostituite o aggiunte in epoca recente. In ogni caso né lo spostamento dei muri esistenti né l'eventuale realizzazione di nuovi tramezzi potrà essere tale da alterare, nascondere o risultare comunque pregiudizievole per singoli elementi di pregio o ambienti qualificanti unitariamente definiti. I muri divisori e i rivestimenti che occultano superfici decorate o alterano ambienti unitariamente definiti dovranno essere rimossi.

4. Potranno essere demoliti e rifatti gli intonaci e le tinteggiature interne, escluse le parti interessate dalle decorazioni sopra descritte, che dovranno invece essere conservate e restaurate con le opportune modalità; prima della demolizione di intonaci originali di tipo tradizionale dovranno essere praticati dei saggi per verificare la presenza di eventuali pitture murali coperte da reintonacature o scialbature, provvedendo nel caso alla successiva messa in luce.

5. Per le aperture, le porte e gli infissi collocati all'interno degli edifici si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 24 e 25.

 

 

     Articolo 32

Solai, controsoffitti e pavimenti.

1. Dovranno essere conservati e restaurati con le opportune tecniche i solai tradizionali su orditure lignee, sia nei tipi di particolare pregio che formano soffitti a cassettone, a mezzo cassettone, a lacunari, con elementi modanati, intagliati, dipinti o altrimenti decorati, sia nei tipi ordinari, con travicelli e impalcato in legno o laterizi, con intradosso a vista.

2. Per la riparazione, il consolidamento e l'eventuale miglioramento ai fini antisismici si dovrà provvedere, in relazione alle particolari esigenze, ai seguenti interventi:

a) interventi localizzati di rafforzamento, reintegrazione o sostituzione di parti della grossa e media orditura, inflesse, sovraccaricate, ammalorate o comunque fatiscenti;

b) consolidamento generale del piano impalcato, per incrementarne la rigidezza;

c) collegamento coi muri portanti e coi solai complanari contigui.

3. Gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente dall'intradosso quando al piano superiore si hanno pavimenti pregevoli dei quali è da evitare la demolizione, e viceversa al piano inferiore si può provvedere senza pregiudizio per gli ambienti sottostanti al necessario rinforzo di travi e impalcati, lasciati in vista o eventualmente nascosti con un controsoffitto. Si dovrà invece procedere solo con interventi estradossali nel caso di soffitti cassettonati o altrimenti decorati, e quando si deve comunque salvaguardare l'integrità di ambienti di particolare pregio.

4. In caso di rifacimento di nuovi solai, sovrapposti a solai di particolare pregio o in sostituzione di solai non qualificanti, non dovranno essere variate le quote in misura tale da alterare la corrispondenza con porte e finestre o altri elementi architettonici e decorativi soprastanti o sottostanti gli orizzontamenti originari.

5. Potranno essere demoliti e rifatti i pavimenti di fattura recente, mentre dovranno invece essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati o ripristinati i pavimenti originali in lastre di marmo e pietre colorate in mosaico o graniglia, alla veneziana, alla palladiana, in maiolica decorata a mano, nonché in legno pregiato o in cotto fatto a mano con disposizione a disegni policromi.

6. Analogamente, all'intradosso potranno essere rimossi o sostituiti i controsoffitti piani semplicemente intonacati; dovranno invece essere conservate, ed eventualmente restaurate, le finte volte di mattoni in foglio o formate da centine linee e incannucciate, nonché i controsoffitti comunque decorati a fresco, a tempera, a stucco, o altra tecnica tradizionale.

7. Ove non sia possibile la conservazione, le finte volte ed i controsoffitti che fanno parte di ambienti decorati o unitariamente definiti dovranno essere comunque ricostruiti con ossatura e supporti in materiali attuali leggeri, ripristinando all'intradosso l'intonaco al civile e riapplicando eventualmente le decorazioni superstiti.

 

 

     Articolo 33

Archi, volte e sistemi archivoltati.

1. Tutti gli archi, le volte, e i sistemi archivoltati in muratura devono essere conservati, restaurati e consolidati, eliminando le spinte orizzontali e le altre possibili cause di dissesto. Gli effetti spingenti, se non già equilibrati da strutture adiacenti o piedritti di adeguate dimensioni, potranno essere eliminati o ridotti, secondo le circostanze, per mezzo di catene poste al di sopra dell'imposta, o eventualmente mediante tiranti estradossali inseriti fra la chiave della volta e il soprastante pavimento.

2. Nel caso di volte localmente depresse o lesionate per eccesso di carichi concentrati, si dovrà ovviare a tali condizioni, eliminando o riducendo i sovraccarichi oppure riportandoli sui muri portanti laterali mediante travi ausiliarie estradossali, o infine realizzando dei ridossi intradossali in muratura.

3. Per un miglioramento generale delle condizioni della volta e una riduzione dei carichi ripartiti, è da effettuare la sostituzione dei rinfianchi e il consolidamento estradossale mediante colature di malta fluida e rinfianchi cellulari formati da muricci in mattoni pieni.

4. Le parti lesionate o deformate dovranno essere riparate con interventi localizzati, a seconda dell'ampiezza del danno, mediante semplice sigillatura con malte antiritiro, eventuale rinzeppatura con scaglie di mattoni, o parziale reintegrazione a cuci e scuci con mattoni pieni e malta di cemento, previa puntellatura della zona.

5. L'inserimento di catene all'imposta potrà essere effettuato anche in presenza di superfici decorate, purché i fori siano praticati con carotatrici a corona diamantata, senza impiego di acqua, ed evitando parti decorate di particolare pregio.

6. Sono invece da escludere muri, sottarchi o altri interventi intradossali esteticamente pregiudizievoli nel caso di volte e archi decorati e dipinti o di ambienti comunque architettonicamente qualificati, e viceversa interventi estradossali che comportino la perdita di pavimenti di particolare qualità.

7. Possono essere parzialmente demolite per consentire il passaggio di scale e altre comunicazioni verticali, parzialmente soppalcate, o ripartite con tramezzi nel senso ortogonale alla generatrice, solo le volte a botte prive di decorazioni.

8. I sistemi di aperture archivoltate in sequenza, come i porticati e i loggiati, potranno essere rinforzati mediante la tamponatura dei vani in posizione più debole arretrata dal filo esterno e tirantata internamente. Per il consolidamento dei piedritti deformati o comunque dissestati si applicano le norme relative; potranno comunque essere mantenuti in opera eventuali speroni e muri a scarpa d'origine storica che non comportino eccessivo pregiudizio sotto il profilo estetico o funzionale.

 

 

     Articolo 34

Scale esterne e interne.

1. Sono da conservare tutte le scale situate sia all'interno degli edifici che lungo i prospetti esteriori o nelle corti interne, le quali presentino caratteristiche architettoniche e decorative di particolare pregio o siano comunque realizzate mediante volte o parti di archi e volte in muratura comunque disposte, mediante gradini monolitici in pietra concia reciprocamente connessi e incastrati ad una o ad entrambe le estremità nei muri laterali, ovvero abbiano infine, quale che sia la tecnica costruttiva tradizionale, forme e dimensioni di tipo monumentale, come ad esempio le gradinate sviluppate su più lati convergenti, le scale a tenaglia a rampa doppia o plurima, quelle di forma circolare, semicircolare o ellittica.

2. Allo stesso modo dovranno essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati o interamente ripristinati, i relativi elementi accessori, decorativi e di finitura, come i parapetti, le balaustre, i corrimano, le zoccolature, i gradini e i sottogradini in pietra o in laterizi, nonché gli atri, gli androni, i pianerottoli e in genere gli ambienti di disimpegno architettonicamente qualificati come le scale cui sono collegati.

3. Le strutture in muratura intonacata, ovvero in pietra concia o in mattoni a faccia vista, potranno essere consolidate e parzialmente reintegrate con le specifiche tecniche indicate ai precedenti articoli in relazione alle caratteristiche delle singole parti e dei vari materiali. In presenza di strutture a volta gravemente dissestate si applicano le norme di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

4. Delle scale interne di tipo tradizionale, con gradini in muratura sostenuti all'intradosso da travetti di legno, è consentito il rifacimento con tecniche e materiali anche differenti ed eventuali modeste correzioni del rapporto tra alzate e pedate e della pendenza complessiva delle rampe, fermi restando i limiti derivanti dalla ubicazione del manufatto originale rispetto alle murature portanti.

5. Potranno essere demolite e sostituite le scale interne a gabbia aperta in legno o miste in legno e muratura e quelle di fattura recente; dovranno in particolare essere demolite quelle inserite in modo da nascondere, alterare o recare comunque pregiudizio alla fruizione ed alla conservazione di elementi architettonici e decorativi di particolare pregio. Potranno invece essere reintegrati o rifatti i gradini e le rampe cordonate d'accesso alle porte esterne, in conci di pietra e pietrame sbozzato.

6. È consentita all'interno degli edifici la realizzazione di nuove rampe o interi corpi scala e ascensori, nel caso in cui le scale esistenti siano inadeguate o insufficienti rispetto alle norme vigenti; ogni eventuale integrazione dovrà essere tuttavia concepita e realizzata in modo da non recare pregiudizio ad altre strutture o elementi decorativi e finiture di particolare pregio.

 

 

Capo III - Prescrizioni e modalità d'intervento per l'edilizia tradizionale prevalentemente alterata

     Articolo 35

Prescrizioni generali.

1. Il restauro e la eventuale reintegrazione delle parti dell'edificio rimaste inalterate o non sostanzialmente manomesse dovrà essere estesa possibilmente fino a completare intere strutture o elementi costruttivi e decorativi compiutamente definiti, siano essi riferiti ai prospetti, alle coperture, ai corpi scala, e alle altre strutture orizzontali e verticali.

2. Tutti gli interventi di modifica e ristrutturazione dovranno garantire i raccordi e gli allineamenti delle nuove costruzioni con gli elementi superstiti in modo da consentirne la conservazione e la completa fruizione. I contorni e i giunti in comune tra le parti ricostruite e quelle conservate potranno, se necessario, essere evidenziati secondo i casi con un leggero solco o con una più ampia rientranza, per mediare con un vuoto rispettivamente l'accostamento tra vecchio e nuovo di elementi complanari o di parti e strutture situate su piani incidenti.

 

 

     Articolo 36

Elementi di prospetto.

1. Se sui prospetti dell'edificio non sono presenti brani di paramento, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio, per gli interventi di ristrutturazione si applicano le stesse norme dettate al successivo Capo IV per l'edilizia recente. Se viceversa si tratta di prospetti per i quali è interamente da prevedere la conservazione, si dovranno applicare le norme di cui al precedente capitolo relative all'edilizia tradizionale integra.

Se infine vi è nello stesso prospetto una commistione tra parti da rinnovare ed elementi architettonici e decorativi qualificanti, dopo aver provveduto al restauro e al consolidamento di tali elementi si provvederà al completamento del prospetto con una integrazione della struttura muraria che dovrà risultare accordata e cromaticamente intonata alle preesistenze ma priva di connotazioni stilistiche, secondo le seguenti più specifiche indicazioni.

 

 

     Articolo 37

Modalità d'integrazione dei paramenti di prospetto.

1. Nel caso di paramenti a faccia vista, il completamento della muratura dovrà essere realizzato con materiale anch'esso a faccia vista e della stessa qualità ma leggermente differenziato nella finitura superficiale e nell'apparecchio; in particolare per i paramenti in mattoni o materiale misto si potranno impiegare mattoni pieni fatti a mano; per le murature in pietra concia squadrata o sbozzata si adotteranno rivestimenti in pietra della stessa qualità e in conci della stessa dimensione, con faccia vista bocciardata o subbiata; infine per i paramenti in pietrame si potranno impiegare conci o pietrame sbozzato o tagliato a spacco; la pezzatura dei conci o del pietrame dovrà essere in generale più regolare e minuta rispetto ai paramenti originali.

2. Nel caso di prospetti intonacati, il completamento della muratura sarà realizzato anch'esso con paramento intonacato, con un intonaco a grana leggermente più grossa di quello superstite, e colorato in pasta nella stessa tonalità di colore.

 

 

     Articolo 38

Nuove aperture, infissi e serramenti.

1. Le aperture relative alle parti modificate o ricostruite dovranno essere prive di mostre e altre connotazioni stilistiche, munite solo di soglia con gocciolatoio sopra il davanzale dei parapetti, dimensionate e disposte secondo quanto indicato al successivo Capo IV per l'edilizia recente. Per gli infissi e i serramenti si applicheranno le stesse norme nel caso di rifacimento dell'intero prospetto, e si dovranno invece prevedere soluzioni di tipo tradizionale secondo le indicazioni di cui al capitolo che precede quando vi sia nello stesso prospetto la contemporanea presenza di nuove strutture ed elementi preesistenti.

 

 

     Articolo 39

Strutture ed elementi di copertura.

1. Per gli interventi relativi alle coperture si potranno applicare, negli interventi di ristrutturazione, tutte le norme previste al successivo Capo IV, fatte salve le eventuali esigenze di conservazione di singoli elementi qualificanti o di particolare pregio, come altane, comignoli, campanili a vela, frontespizi e fastigi di coronamento, e altre strutture architettoniche emergenti dalle falde dei tetti, rispetto alle quali le nuove soluzioni di copertura dovranno risultare compatibili.

Nel caso di interventi riguardanti ampliamenti e soprelevazioni recenti rispetto alle originali strutture di copertura, dovranno essere ripristinati gli sporti di gronda in origine esistenti lungo i prospetti principali dell'edificio, al disotto delle parti oggetto di soprelevazione.

 

 

     Articolo 40

Strutture interne.

1. Per gli interventi di ristrutturazione che interessano direttamente strutture voltate, solai, controsoffitti e pareti decorate, corpi scala ed altri elementi qualificanti o di particolare pregio situati all'interno dell'edificio, le modifiche dovranno essere concepite e realizzate in modo non soltanto da garantire la conservazione di tali elementi, ma anche la eventuale reintegrazione degli ambienti e dei contesti fisici e spaziali nei quali erano in origine inseriti.

Nel corso dei lavori dovranno inoltre essere prese tutte le precauzioni ed approntate tutte le opere provvisionali necessarie ad evitare danni agli elementi suddetti.

 

 

Capo IV - Prescrizioni e modalità d'intervento per l'edilizia recente o totalmente alterata

     Articolo 41

Rientranze, sporgenze e allineamenti.

1. Per gli edifici inseriti in un contesto storico, sia nel caso di parziale ristrutturazione che di totale demolizione e ricostruzione in situ, dovranno essere rispettati gli allineamenti verticali e orizzontali esistenti fra gli edifici posti in aderenza lungo i fronti stradali.

2. Nei lati che prospettano su vie o spazi pubblici non sono consentiti balconi, verande, scale esterne, pensiline o altri corpi o volumi sporgenti dall'area di sedime del vecchio o del nuovo edificio in misura superiore a cm. 20, salvo quanto previsto per gli sporti di gronda, e per i vani a piano terra destinati ad esercizi commerciali. In caso di intervento dovranno comunque essere eliminati gli elementi esistenti, fra quelli sopra menzionati, che risultino occupare o aggettare sullo spazio pubblico.

3. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di totale ristrutturazione edilizia, i termini planovolumetrici sono definiti per ciascun nuovo edificio dal piano di recupero, nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

 

 

     Articolo 42

Finitura dei paramenti di prospetto.

1. Sia negli interventi di manutenzione, che in quelli di ricostruzione o totale ristrutturazione degli edifici situati nei centri storici, tutti i prospetti dovranno essere interamente intonacati con finitura regolare a grana media e colorati in pasta in unica tinta, scelta fra quelle ricorrenti nel tratto di strada interessato e comunque intonate al colore delle facciate degli edifici adiacenti.

2. Sono esclusi i paramenti in muratura a faccia vista, i rivestimenti di qualsiasi genere, i colori chiari o comunque accesi e gli intonaci trattati a disegni vistosi, del tipo rustico, graffiato, vermiculato, ecc.

3. Per l'edilizia rurale dovranno invece essere previsti intonaci rustici in tinte chiare nella gamma delle terre colorate, o paramenti in pietra locale a faccia vista lavorata alla subbia o alla bocciarda grossa, in mattoni fatti a mano.

 

 

     Articolo 43

Nuove aperture.

1. L'apertura di nuove porte e finestre, o la modifica di quelle esistenti, dovranno essere disposte, nei lati di prospetto, in modo che almeno la metà di esse risultino della stessa dimensione e reciprocamente allineate, sia in senso orizzontale che verticale. La larghezza di ciascuna apertura non potrà essere superiore a ml. 1,00 per le finestre e ml. 2,00 per le porte dei vani situati a piano terra. Fra lo stipite di un'apertura e lo spigolo dell'edificio o lo stipite dell'apertura successiva, dovrà intercorrere una superficie piena di almeno un metro.

2. I vani di porte e finestre potranno essere contornati da mostre e cornici larghe non più di 12 cm. e aggettanti dal paramento murario non più di 3 cm., purché tutte realizzate nello stesso materiale di colore intonato a quello dei prospetti, e con lo stesso disegno liscio o semplicemente modanato.

I davanzali delle finestre dovranno essere muniti di una soglia con relativo gocciolatoio, con le stesse caratteristiche di cui sopra.

 

 

     Articolo 44

Infissi e serramenti.

1. Gli infissi vetrati dovranno essere ad ante intelaiate, con telai di qualsivoglia disegno e materiale, purché risultino nei prospetti del medesimo edificio conformi per tipologie e colori, che dovranno essere in tinta unita e intonati al colore del paramento.

2. È inoltre consentito l'uso di persiane, e di porte o portoni ad ante cieche intelaiate con eventuali sopraluce che, quale che sia il disegno e il materiale, dovranno essere colorati come previsto al precedente comma.

3. Non sono ammesse porte completamente a vetri, serrande avvolgibili, né l'impiego di essenze lignee dolci o resinose verniciate al naturale, alluminio, acciaio e metalli in genere o altri materiali, che non siano colorati nella gamma di cui sopra. Per i vani degli esercizi commerciali si applicano le norme dell'apposito regolamento.

 

 

     Articolo 45

Coperture ed elementi accessori.

1. Sia negli interventi di ricostruzione in situ che di totale ristrutturazione, le nuove strutture di copertura, di qualsiasi materiale e tecnica costruttiva, dovranno essere esclusivamente a falde piane inclinate, con pendenza compresa fra il 25 e il 35 per cento, ed orientate in modo che ad ogni lato dell'edificio prospiciente sulla pubblica via corrisponda una falda inclinata verso la via stessa, con relativo sporto di gronda orizzontale realizzato come descritto al successivo comma 5. Le falde poste su piani incidenti dovranno essere riunite al colmo e lungo le rispettive linee d'intersezione, con disposizione a capanna, a padiglione o a semipadiglione; ciascuna falda non potrà avere, nel senso della pendenza, una lunghezza in proiezione orizzontale superiore a ml. 8,00.

2. Nell'edilizia rurale in siti di pendio l'inclinazione delle falde dovrà essere orientata prevalentemente verso valle, in senso concorde alla pendenza del terreno.

3. Nei centri storici non sono consentite coperture piane, né altane, abbaini o altri corpi emergenti che interrompano l'andamento regolare delle falde, fatta eccezione per le torrette di comignoli ed esalatori, che dovranno essere rivestite in mattoni o in muratura intonacata come il prospetto e munite di eventuali cappelli autoaspiranti, di dimensioni comunque non superiori a quanto richiesto dalle norme d'igiene.

4. È consentita l'interruzione delle falde solo con aperture di dimensioni non superiori ciascuna a mq. 4,00 e complessivamente al 10 per cento della superficie di ogni singola falda in cui sono inserite; a dette aperture potrà corrispondere una copertura a terrazza del piano sottotetto, ovvero potranno essere collocati lucernai, con telaio fisso o mobile, a filo dell'estradosso della copertura, senza superare in tal caso le dimensioni di mq. 1,20 ciascuno, né la percentuale complessiva di cui sopra.

Inoltre la parte di falda compresa tra il colmo del tetto e il lato superiore di ciascuna apertura terrazzata potrà essere rialzata di quanto necessario a consentire l'accesso alla terrazza stessa, e comunque di un'altezza massima non superiore a cm. 40, raccordando la pendenza alla soprastante linea di colmo.

5. Nel caso di edifici posti in aderenza lungo la via, ciascuna falda dovrà sporgere esclusivamente lungo la linea di gronda per una misura non superiore a quella degli edifici adiacenti, e comunque non oltre cm. 70. Lo sporto di gronda potrà essere realizzato da una soletta inclinata, semplice o rinforzata da una sottostante nervatura o cornice, e munita di un canale di gronda e relativi discendenti in rame o altro materiale in tinta unita di colore conforme a quello dei serramenti o del paramento di prospetto.

6. I manti di copertura dovranno essere unicamente in tegole e coppi laterizi abbinati, di colore chiaro, tipo tegolcoppo.

7. Sia in caso di ristrutturazione che di semplice manutenzione delle strutture esistenti, i singoli elementi dovranno essere adeguati alle indicazioni di cui sopra.

 

 

Capo V - Attrezzature per la pubblicità e il commercio

     Articolo 46

Disposizioni generali.

1. All'interno delle zone «A», o in altri àmbiti del territorio comunale espressamente individuati dal presente regolamento, l'affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale, e ogni altra forma di esposizione al pubblico di insegne o merci attuata da parte di soggetti privati, nonché le opere necessarie per l'installazione delle relative attrezzature, sono consentite solo nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Alla pubblica affissione, all'illuminazione e alla pavimentazione stradale, e alle altre opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici provvede l'Amministrazione comunale mediante piani di settore o progetti di opera pubblica, che dovranno comunque adottare criteri unitari per l'intero insediamento storico.

 

 

     Articolo 47

Spazi e attrezzature per l'affissione diretta.

1. L'affissione di manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti effettuata direttamente dagli interessati potrà avvenire esclusivamente entro bacheche corrispondenti per forma, materiali e colori, al prototipo realizzato e depositato presso gli uffici comunali (o descritto negli elaborati grafici allegati al presente regolamento). Le bacheche potranno essere applicate alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole alle murature secondo le modalità tecniche descritte nel predetto allegato.

2. L'installazione non potrà riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi della L. n. 1089/1939, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature e altre membrature architettoniche, ma dovrà anzi essere tale che il perimetro delle bacheche stesse risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e comunque ad una distanza non minore di cm. 80 dagli spigoli dei fabbricati e non minore di cm. 90 dal suolo.

 

 

     Articolo 48

Insegne frontali e pubblicità d'esercizio.

1. Nelle zone di cui al precedente articolo 46, in corrispondenza delle aperture dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, o ad altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime e arretrate di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.

2. Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri disposti su pannelli ciechi o trasparenti, comunque non luminosi, inseriti fra l'intradosso dell'architrave e una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20.

Nel caso di vani archivoltati, i pannelli saranno estesi a tutto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco e una linea comunque non superiore all'imposta del medesimo; dovranno essere conservate o ripristinate eventuali roste e inferriate esistenti nell'apertura originale.

3. Le scritte non luminose potranno essere illuminate mediante faretti installati simmetricamente al di sopra dell'architrave, o da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri. I caratteri luminosi saranno realizzati con tubi luminescenti di diametro non superiore a 30 mm.

 

 

     Articolo 49

Deroghe particolari per vani ridotti.

1. In deroga alle norme di cui sopra, nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte è consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo, e formate da caratteri indipendenti, non luminosi, di altezza non superiore a 25 cm., applicati direttamente sul paramento esterno della muratura.

2. A fianco delle aperture suddette è consentita inoltre l'applicazione di una piccola bacheca o targa rettangolare in ferro battuto, di dimensioni non superiori a cm. 30 x 40, o di un drappo o stendardo di stoffa colorata.

 

 

     Articolo 50

Insegne di richiamo per alberghi e ristoranti.

1. Gli esercizi alberghieri, i ristoranti, i bar, e in genere i locali di ristoro situati in strade secondarie e

in posizione defilata dalle principali vie di transito (individuati nella allegata planimetria) hanno facoltà di installare un'insegna in corrispondenza dell'intersezione che la strada ove detti locali hanno sede forma con una via o spazio pubblico di maggiore frequentazione.

2. Tali insegne dovranno essere conformi, per dimensioni, colori e materiali, al modello descritto negli elaborati grafici allegati al presente regolamento. Non è ammesso installare comunque, per la stessa categoria commerciale, più di una insegna in corrispondenza del medesimo incrocio; l'eventuale presenza di più esercizi nella stessa via potrà essere segnalata aggiungendo nella stessa insegna le denominazioni dei diversi esercizi.

 

 

     Articolo 51

Attrezzature espositive.

1. Nei locali di cui al precedente articolo 48, le vetrine, le mostre e le altre attrezzature espositive inserite nell'àmbito delle aperture che prospettano sulla pubblica via dovranno essere completamente contenute entro il vano delle aperture medesime, e risultare arretrate rispetto al filo esterno delle murature di prospetto in misura non inferiore allo spessore degli stipiti.

2. Le vetrine e le porte a vetri dovranno essere formate da ante e pannelli verticali fissi o mobili disposti immediatamente all'interno degli stipiti, e intelaiati lungo tutto il loro perimetro per mezzo di telai pieni, dei seguenti materiali e colori:

a) legno di noce, rovere, castagno, o altre essenze pregiate, verniciate al naturale, previo uniforme scurimento con mordente di colore noce;

b) legno, ferro o qualsiasi altro idoneo materiale, verniciato a smalto opaco di colore compreso nella gamma (di cui al campionario allegato al presente regolamento);

c) materiali precolorati nella stessa gamma di colori.

3. L'installazione di qualsivoglia attrezzatura, fissa o mobile, dovrà comunque avvenire in modo da non danneggiare né modificare in modo irreversibile il contorno dei vani esistenti, né di altri elementi costruttivi e decorativi dell'edificio.

 

 

     Articolo 52

Vetrine di pregio.

1. Degli allestimenti espositivi esistenti che, per essere realizzati in legno pregiato, intagliato, intarsiato, o altrimenti decorato, ovvero in ferro o altro materiale tradizionale decorato o lavorato artigianalmente, presentano caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse storico artistico, non è consentita la rimozione o la modifica ma solo la manutenzione e il restauro con le tecniche appropriate al caso.

 

 

     Articolo 53

Serramenti.

1. Per garantire ulteriormente la chiusura e la protezione degli accessi ai locali di cui ai precedenti articoli, è consentita anche l'installazione di grate, cancelli pieghevoli o serrande avvolgibili, costituiti esclusivamente da maglie metalliche a trama geometrica regolare, verniciati a smalto opaco di colore nero o grigio ferro.

2. I serramenti e i relativi infissi dovranno essere applicati all'interno dei vani, senza modificare la sagoma né lo spessore originale di stipiti, soglie, architravi e cornici, e risultare anch'essi arretrati di almeno 10 cm. dal filo esterno della muratura di prospetto.

3. Qualora in corrispondenza di vani stilisticamente connotati siano presenti in opera serramenti di tipo tradizionale, come porte e portoni in legno alla mercantile o ad ante intelaiate e specchiate, non è consentita la loro sostituzione, ma unicamente il restauro o il ripristino. È altresì obbligatorio il mantenimento di eventuali roste, cancelli e inferriate originali.

 

 

     Articolo 54

Attrezzature espositive sussidiarie.

1. Per i locali che non dispongano di vani aperti direttamente sulla pubblica via, o per gli esercizi destinati al commercio di prodotti artigianali tipici che comunque dispongano di una superficie vetrata non superiore a mq. 5,00, è consentita l'apposizione di piccole vetrine sussidiarie, bacheche, plance, o altre attrezzature mobili da applicare alle pareti di prospetto, ovvero di piccoli scaffali e bancarelle da posare sul suolo pubblico, in corrispondenza dell'orario di apertura dell'esercizio.

2. Sia le vetrine e le plance, che le bancarelle dovranno essere accostate alle facciate in modo da non sovrapporsi a cornici, stipiti, bugnati, o altri elementi architettonici e decorativi, e non potranno comunque avere dimensioni superiori a cm. 90 x 130 di altezza, né aggettare sul suolo pubblico rispettivamente per più di cm. 15 e cm. 25; dovranno inoltre essere mantenute pulite e rimosse quotidianamente nell'orario di chiusura previsto per i negozi e gli esercizi pubblici cui sono riferite.

 

 

     Articolo 55

Tende in aggetto sullo spazio pubblico.

1. In corrispondenza delle aperture dei locali anzidetti, che prospettano su strade pedonali o munite di marciapiedi, è consentita l'installazione di tende in aggetto sullo spazio pubblico, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture medesime.

2. Le tende dovranno essere di tipo retrattile a falda inclinata e installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri meccanismi entro il vano nel quale sono collocate in corrispondenza dell'orario di chiusura dell'esercizio cui sono riferite. Nei vani ad arco, l'asta di avvolgimento non potrà essere situata al di sopra della quota d'imposta.

3. L'altezza minima dal suolo non potrà risultare inferiore a ml. 2,20, misurata comprese le eventuali appendici verticali, e l'aggetto non potrà superare, in proiezione verticale, i 3/4 della larghezza del marciapiede ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale.

4. Nel caso di vani ad arco che presentino un'altezza all'imposta inferiore a ml. 2,30, in luogo delle tende spiovente è consentita l'installazione di cappottine ripieghevoli.

Nel caso invece di vani architravati in cui sia l'altezza dell'architrave inferiore alla quota suddetta, è consentita l'installazione di tende a falda inclinata con asse di avvolgimento collocato al disopra dell'architrave medesimo; la larghezza della tenda non dovrà comunque eccedere quella del vano sottostante.

5. Le tende possono essere realizzate in teli di tessuto naturale o plasticato, in tinta unita, nella gamma di colori compresi nel campionario allegato al presente regolamento. Sono consentite appendici verticali, sia frontali che laterali, di altezza non superiore a cm. 25, nello stesso tessuto e colore, con possibilità di inserirvi scritte e insegne d'esercizio.

6. Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento.

 

 

     Articolo 56

Arredi e attrezzature da collocare sul suolo pubblico.

1. Per l'occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo ed altre attrezzature mobili valgono le norme generali del regolamento edilizio comunale, nonché, nelle zone di interesse storico-artistico, le seguenti disposizioni.

2. Le sedie e i tavolini potranno essere in legno, metallo, o altri materiali purché di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore.

3. Le pedane dovranno essere limitate a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo e dovranno essere ad elementi smontabili, in legno o metallo, verniciati in color grigio o rivestiti in tessuto o laminato opaco dello stesso colore.

4. L'illuminazione artificiale potrà essere realizzata unicamente con candele o lampade a incandescenza montate su paralumi da tavolo o lampioncini appesi; le tende e gli ombrelloni dovranno essere in tela naturale o plasticata in tinta unita (nella gamma di colori di cui al campionario allegato al presente regolamento), montati su propria ossatura di sostegno ed estesi fino a coprire l'intera area occupata.

5. Se accostate ai prospetti degli edifici, le pedane, le tende e le altre attrezzature non dovranno coprire il vano di porte e finestre, né addossarsi ad elementi architettonici e decorativi e dovranno essere in ogni caso rimosse nella stagione invernale.

6. Nei centri storici, i chioschi, le edicole o altri vani interamente circoscritti da coperture e pannelli perimetrali, possono essere autorizzati in numero limitato solo nell'àmbito di piazze, slarghi o giardini pubblici di idonea ampiezza, escluse comunque le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale. Dovranno comunque essere collocati in posizione defilata, tale da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare, né pregiudicare le visuali del contesto storico, addossati ai prospetti degli edifici senza però sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche, ovvero distaccati di almeno ml. 2,00 dalle pareti.

Forme, dimensioni, materiali e colori dovranno inoltre corrispondere al modello descritto in allegato al presente regolamento.